Riversamento Bonus Ricerca e Sviluppo, più tempo alle imprese

Riversamento Bonus Ricerca e Sviluppo, più tempo alle imprese

Con il decreto legge n.145 del 18 ottobre 2023, collegato alla Legge di Bilancio 2024, vengono posticipati ancora una volta i termini per l’adesione al riversamento spontaneo del credito d’imposta Ricerca e Sviluppo.

La nuova proroga sul riversamento spontaneo, istituito con il decreto legge 146/2021, fa slittare al 30 giugno 2024 la scelta degli imprenditori che hanno rendicontato il credito d’imposta per i periodi d’imposta 2015-2019.

Il nuovo termine prevede che il versamento avvenga entro il 16 dicembre 2024, in unica soluzione o nella prima di tre rate annuali.

 

La "sanatoria" le incertezze dei contribuenti

La ratio della “sanatoria” trova origine dai numerosi controlli posti in essere da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla fruizione del credito d’imposta Ricerca e Sviluppo.

I contribuenti che hanno usufruito di tale bonus si trovano a considerare molte variabili sulla scelta se aderire o meno alla sanatoria. Tutto ciò dà luogo ad ansie e preoccupazioni di vario tipo, incrementate dal fatto che vi sono a tutt’oggi degli aspetti poco chiari relativi alla procedura del riversamento spontaneo.

Innanzitutto la procedura impone al contribuente di comunicare il motivo per cui intende riversare le somme: in questo modo è come se il contribuente si ‘’autodenunciasse’’, soprattutto se non ha ancora ricevuto questionari o richieste da parte dell’Agenzia delle Entrate.

LEGGI ANCHE

Come evitare le sanzioni del 100% sui crediti d’imposta

Ricordiamo che il provvedimento n.188987/2022 del 1° giugno 2022 che ha dettato le istruzioni operative per il riversamento precisa (art. 2.3) che se, dopo la presentazione del modello, l’Agenzia accerti una o più delle condotte ostative al riversamento, il contribuente decade dalla procedura e la stessa non produce effetti. Conseguenza che può rappresentare la vera discriminante rispetto alle scelte dei contribuenti.

Guarda il video

Tale considerazione assume particolare rilievo se si pensa che la maggior parte delle volte il giudizio dell’amministrazione finanziaria basa le fondamenta sulla non ammissibilità delle attività rendicontate, che non rappresenterebbero attività di R&S, così recuperando le somme compensate ed emettendo (pressochè sempre) la sanzione del 100% sottostante il credito d’imposta inesistente. 

Ciò che consigliamo, invece di pensare immediatamente a posizioni estreme (riversamento totale o parziale), è di procedere ad una valutazione ponderata degli elementi caratterizzanti il singolo caso concreto, considerando tutte le variabili in gioco e svolgendo un attento lavoro di due diligence sulle rendicontazioni.

a cura di Giusy Patanè

Richiedi maggiori informazioni

Lascia i tuoi dati. Ti ricontatteremo per fornirti tutto il supporto di cui hai bisogno

PRENOTA UNA CONSULENZA GRATUITA

X