Riversamento R&S, proroga al 2023 e la novità della certificazione

Riversamento R&S, proroga al 2023 e la novità della certificazione

Un emendamento al decreto Aiuti Ter ha rinviato di un anno, al 31 ottobre 2023, la scadenza dei termini per aderire alla procedura di riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo 2015/2019 indebitamente fruito. Con una novità importante: l’estensione della certificazione recentemente prevista per la nuova “versione” dell’agevolazione

I nuovi termini per il riversamento R&S

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, dopo l’istruttoria posta in essere dagli uffici del Tesoro, ha dato il via libera ad un emendamento al decreto Aiuti Ter riguardante la proroga del riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo istituito con il D.L. 146/2021. Il Governo, di fatto, pospone al 31 ottobre 2023 la scadenza per presentare la domanda di riversamento del credito indebitamente fruito. Per le imprese, dunque, ci sarà la possibilità di ponderare con maggiore serenità la decisione di aderire o meno alla procedura di riversamento. La proroga consiste nello slittamento di un anno della scadenza per inoltrare l’istanza, che quindi potrà essere effettuata entro il 31 ottobre 2023, e si è concretizzata anche nel differimento del piano dei pagamenti che potranno avvenire entro il 16 dicembre 2023, se in unica rata, oppure entro il 16 dicembre 2023, il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025, se rateizzato.

La procedura di riversamento

Il riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo, così come si legge nella relazione illustrativa al D.L. 146/2021, nasce “dall’esigenza di prendere atto delle difficoltà tecniche e delle incertezze che hanno caratterizzato la disciplina agevolativa”. Tale procedura ha il duplice scopo di deflazionare le ipotesi di contenzioso tributario e di determinare il recupero spontaneo delle risorse afferenti al credito d’imposta ricerca e sviluppo erroneamente fruito dalle imprese nel quinquennio 2015/2019. La ratio della “sanatoria” trova origine dai numerosi controlli posti in essere nel corso del periodo d’imposta 2021 da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla fruizione dell’agevolazione.

Prima della proroga, l’importo della regolarizzazione doveva essere riversato entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione, oppure in tre rate annuali di pari importo, da corrispondere entro il 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024. Non sarà possibile effettuare i pagamenti mediante compensazione di altri crediti maturati da parte della società. In caso di opzione per il versamento rateale, sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2022.

Inoltre, la rateazione non è ammessa nel caso in cui l’importo del credito di imposta da riversare sia stato accertato con atto di recupero o atto impositivo, notificato alla data del 22 ottobre 2021 e non ancora divenuto definitivo a tale data, ovvero constatato con processo verbale già consegnato alla medesima data. In tal caso il contribuente che intenda aderire alla procedura deve riversare entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione.

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Ampliamento temporale della certificazione

Oltre alla proroga della procedura di riversamento, l’emendamento al decreto Aiuti Ter ha previsto la possibilità di estendere la “certificazione” del credito, introdotta dall’art. 23 del decreto Semplificazioni, attualmente valida solo per il credito d’imposta Ricerca, sviluppo, innovazione e design 2020 (ce ne occupiamo approfonditamente in un altro articolo). La certificazione avrà la funzione di attestare il rispetto dei requisiti normativi per la spettanza del credito d’imposta anche per i periodi d’imposta dal 2015 al 2019 (credito R&S disciplinato dal D.L. 145/2013) e avrà effetto vincolante per l’amministrazione finanziaria, che, in caso di eventuali successivi controlli, non potrà emettere l’atto di recupero in controtendenza rispetto ai contenuti già certificati dai periti, fatta eccezione per i casi in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione sia rilasciata per un’attività diversa da quella concretamente realizzata (condotta fraudolenta).

a cura di Giusy Patanè

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