Sentenza credito non spettante o inesistente

Crediti non spettanti e crediti inesistenti, per la Cassazione il caso è chiuso

Fumata bianca alla Corte di Cassazione. Dopo poco più di un anno, le Sezioni Unite, con sentenza N. 34419 depositata in data 11.12.2023, si sono pronunciate in merito alla spinosa questione afferente alla dicotomia tra crediti inesistenti e non spettanti. Una pronuncia tanto importante quanto inaspettata, che rappresenta l’epilogo di un tortuoso percorso giurisprudenziale che ha portato al riconoscimento dell’applicazione del più lungo termine decadenziale per la sola tipologia dei crediti inesistenti. 

La vicenda

Appare necessario, ai fini di una maggiore contezza, ripercorrere ab origine la vicenda. Era il 2 dicembre 2022 quando, all’interno di un contenzioso tributario – R.G. n. 27702/2014 – avente ad oggetto l’indebita compensazione di un credito d’imposta maturato in virtù della misura fiscale R&S, la Sez. Tributaria della Corte di Cassazione, trovandosi dinnanzi all’annosa questione “crediti non spettanti/crediti inesistenti”, con ordinanza n. 35536/2022 dispose la trasmissione degli atti al Primo Presidente della medesima Corte affinché valutasse l’opportunità di rimettere la causa alle Sezioni Unite.

Così, a pochi mesi dal precedente provvedimento, la Corte, con ordinanza interlocutoria n. 3784/2023, propose la rimessione alle Sezioni Unite di una valutazione additiva circa la linea di demarcazione tra i concetti di “non spettanza” e “inesistenza” dei crediti d’imposta.

Il principio di diritto

Con sentenza N. 34419 le Sezioni Unite hanno sancito il principio secondo il quale il più lungo termine decadenziale di otto anni si applica soltanto ai crediti inesistenti e non anche a quelli non spettanti. In particolare, secondo i giudici di legittimità “all’azione di accertamento dell’erario si applica il termine di otto anni, ex art. 27 c. 16 DL 185/2008, quando il credito utilizzato è inesistente. Per tale ultimo dovendo intendersi – ai sensi dell’art. 13, comma 5, terzo periodo, del d.lgs. n. 471/1997 (introdotto dall’art. 15 del d.lgs. n. 158/2015) – il credito che, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui all’art. 36-bis DPR 600/73, all’art. 36-ter DPR 600/73 e all’art. 54-bis DPR 633/72. Ove sussista il primo requisito ma l’inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l’attività di accertamento”.

Pertanto, è ictu oculi come tale importante traguardo sia il frutto di un indefesso lavoro garantista delle S.U. che, ancora una volta, hanno deciso di schierarsi dalla parte dei contribuenti in virtù della consapevolezza che, nonostante la legislazione miri ad un rapporto paritario tra questi ed il fisco, essi costituiranno sempre la parte debole.

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Il contrasto con la legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023)

In merito alla Delega fiscale, si può affermare che l’attuazione della stessa è davvero entrata nel vivo, infatti, il 16 novembre il governo ha approvato in prima lettura altri due, dei nove, schemi di decreto attuativo, precisamente il sesto ed il settimo, dedicati rispettivamente al contenzioso e alla cooperative compliance. Orbene, in relazione al caso di specie, è opportuno operare un riferimento al quinto decreto attuativo, approvato in via preliminare il 3 novembre scorso, dedicato all’accertamento tributario.

Precisamente, con esso la delega si pone l’obiettivo di rimodellare il procedimento accertativo nelle sue diverse fasi, intervenendo su diversi fronti: termini decadenziali, istruttoria, contraddittorio, ricorso alle presunzioni, assetto dell’atto ed elementi di invalidità. Particolare rilievo assume la proposta di introdurre  de iure condendo, nel D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, un nuovo articolo 38-bis, volto a disciplinare in modo unitario il procedimento accertativo per il recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, utilizzati indebitamente in compensazione, a prescindere dalla loro natura, prevedendo, inoltre, la possibilità di definire in via agevolata le sanzioni e introducendo un unico periodo di decadenza, fissato nel termine di otto anni, decorrente dall’utilizzo del credito.

Pertanto, se l’obiettivo prefissato dal legislatore, ossia quello di contemperare le esigenze di contribuenti ed Ufficio, è assai nobile, la sua declinazione concreta desta più di una perplessità. Allo stesso modo, la condotta adottata dal medesimo appare “affetta” da un eccessivo tuziorismo, segno patognomonico è il fatto che, nelle more di una pronuncia definitiva delle S.U., ha introdotto da sé una non giustificata estensione pro fisco del termine di accertamento.

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Conclusioni

La pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione costituisce un ulteriore passo in avanti verso una giurisprudenza garantista ma, nel caso di specie, ciò non è bastevole. Infatti, nel momento in cui l’iter procedurale di attuazione della riforma fiscale sarà completato, troverà applicazione la nuova normativa che, si ribadisce, anche per i crediti non spettanti prevederà termini decadenziali più lunghi, al pari dei crediti inesistenti.

Pertanto, unica consolazione resta proprio il fatto che, in virtù del principio di irretroattività delle leggi, sancito dall’art. 11 delle preleggi del c.c., secondo il quale “la legge non dispone che per l’avvenire”, le nuove norme riguarderanno il futuro. Concludendo, si può affermare che questa è una vittoria che lascia un retrogusto amaro in quanto non tutti i contribuenti potranno beneficiare di questa tutela.

a cura di Maria Alessandra Salerno

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