Bonus R&S, l'omessa compilazione del quadro Ru non fa scattare il raddoppio dei termini
In attesa del pronunciamento delle Sezioni Unite come richiesto dalla Sezione Tributaria della Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria 35536/2022 di dicembre, finalizzato a stabilire la distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti ai fini sanzionatori, arrivano nuove sentenze da parte delle Corti di Giustizia Tributaria (Cgt della Lombardia 5285/26/2022 e Ctp di Brescia 208/01/2022) in merito ai termini di accertamento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (L. 296/2006 e ss. mm. ii.).
In queste controversie esaminate dalle Corti di Giustizia l’oggetto di contestazione è la mancata indicazione nel quadro Ru della dichiarazione anno 2011 del bonus R&S.
L’Ufficio, in sede di controllo, ha contestato l’omessa indicazione ritenendo tale mancanza sia un elemento idoneo a evidenziare l’inesistenza del credito in esame, con la conseguente applicazione del più ampio termine di accertamento (dell’ottavo anno successivo al quello di presentazione della dichiarazione). In più, lo stesso Ufficio, nell’emanare l’atto di recupero, richiamava l’art. 5 del decreto attuativo n. 76/2008 che prevedeva tale indicazione a pena di decadenza.
Termini di invio avviso di accertamento:
- Crediti “non spettanti” (art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/73): “gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”;
- Crediti “inesistenti” (art. 27, comma 16, del D.L. 185/2008): “per i crediti inesistenti indebitamente compensati, l’atto di accertamento deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è avvenuta la compensazione”.
Tuttavia, nei casi di specie è stata contestata non la corretta sussistenza del credito ma esclusivamente la sua omessa indicazione nel modello redditi. In considerazione dei più recenti orientamenti della Cassazione (pronunce 7615/2022 e 34444/2021) che associano l’inesistenza del credito a fattispecie interamente simulata, non reali e non vere, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento degli atti impugnati essendo stati emessi oltre i termini di legge. Infatti, richiamando la Ctp n. 352/04/2021 di Bologna, i ricorrenti hanno sostenuto che l’omissione in dichiarazione non possa incidere sul diritto sostanziale a fruire del beneficio qualora la spesa agevolabile sia stata effettivamente sostenuta. Anche in questo caso, è stato evidenziato in sede di contenzioso che la legge istitutiva della misura (L. 296/2008) non prevedeva alcun termine di decadenza per tale fattispecie e non attribuiva alcun potere in tal senso al regolamento attuativo (D.M. n. 76/2008). In ragione di quanto espresso nonché in assenza di condotte fraudolenti e, quindi, in assenza di un credito che possa qualificarsi come “inesistente” ma, altresì, “non spettante” gli atti di recupero emessi sono stati annullati in quanto notificati oltre i termini dei 5 anni.
Ad analoghe conclusioni sono giunte in passato: la Ctp Reggio Emilia 42/02/2019, la Ctr Lombardia (con le decisioni 3802/23/2018 e 4129/06/2018), la Ctr Emilia-Romagna 407/10/2020, la Ctp di Milano con sentenze 496/19/2020 e 4854/1/2019 et alia.
a cura di Sergio Trimarchi
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