Proroga di un mese per il riversamento del credito R&S, conviene approfittarne?

Proroga di un mese per il riversamento del credito R&S, conviene approfittarne?

Il D.L. 144/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.223 del 23 settembre 2022, all’ art. 38 ha prorogato i termini di adesione alla procedura di riversamento per l’indebita fruizione del credito d’imposta ricerca e sviluppo, facendo slittare la scadenza dal 30 settembre al 31 ottobre 2022. Rimane l’incertezza per i contribuenti se aderire o meno alla sanatoria. I nostri consigli

Le incertezze dei contribuenti sul riversamento

Se il D.L. 144/2022 ha prorogato di un mese la scadenza per aderire alla sanatoria del credito di imposta Ricerca e Sviluppo, sono invece rimasti invariati i termini per effettuare il riversamento. L’importo della regolarizzazione deve essere riversato:

  • entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione;
  • oppure in tre rate annuali di pari importo, da corrispondere alle scadenze del 16 dicembre 2022; del 16 dicembre 2023; del 16 dicembre 2024.

Va ricordato che l’arco temporale per il quale si può accedere a tale procedura riguarda il credito d’imposta maturato per le annualità dal 2015 al 2019 e che la procedura si perfeziona con il pagamento puntuale di tutte le rate o dell’unica rata.

I contribuenti che hanno usufruito del credito d’imposta ricerca e sviluppo si trovano in questi giorni a decidere se aderire o meno alla sanatoria. Le imprese che hanno usufruito e compensato il credito tramite F24 continuano a ricevere delle “lettere” informative dall’Agenzia delle Entrate che “sollecita” l’adesione alla sanatoria. Tutto ciò dà luogo ad ansie e preoccupazioni di vario tipo, incrementate dal fatto che vi sono a tutt’oggi degli aspetti poco chiari relativi alla procedura del riversamento spontaneo.

Innanzitutto la procedura impone al contribuente di comunicare il motivo per cui intende riversare le somme: in questo modo è come se il contribuente si “autodenunciasse”, soprattutto se non ha ancora ricevuto questionari o richieste da parte dell’AdE.

Il provvedimento n.188987/2022 del 1° giugno 2022 che ha dettato le istruzioni operative per il riversamento precisa (art. 2.3) che se, dopo la presentazione del modello, l’Agenzia accerti una o più delle condotte ostative al riversamento, il contribuente decade dalla procedura e la stessa non produce effetti. Conseguenza che può rappresentare la vera discriminante rispetto alle scelte dei contribuenti.

Tale considerazione assume particolare rilievo se si pensa che la maggior parte delle volte il giudizio dell’amministrazione finanziaria basa le fondamenta sulla non ammissibilità delle attività rendicontate, che non rappresenterebbero attività di R&S, così recuperando le somme compensate ed emettendo (pressochè sempre) la sanzione del 100% sottostante il credito d’imposta inesistente.

In merito a ciò, si sta sempre più avvalorando un filone giurisprudenziale a tutela del contribuente, che riflette interamente ciò che abbiamo da sempre sostenuto. In tal senso, la Ctp di Bologna con la decisione n.549/04/2022 ha confermato la tesi relativa all’illegittimità degli atti di recupero emessi con riferimento al credito d’imposta ricerca e sviluppo fondati sul Manuale di Frascati (inapplicabile) e se non motivati con parere del MiSe, ovvero in assenza di competenza. Si ricorda, infatti, che il manuale di Frascati è stato tradotto in via ufficiale in lingua italiana solo nel dicembre 2021.

Inoltre la normativa relativa al credito d’imposta R&S precedente (D.L.145/2013 e ss.mm.) non fa riferimento allo stesso Manuale di Frascati. Solo con il Decreto attuativo del 26 maggio 2020, contenente le disposizioni applicative della disciplina del credito d’imposta R&S&I di cui all’art.1, commi 198-207, della l. 27 dicembre 2019 n. 160, si fa esplicito riferimento al manuale, unitamente al Manuale di Oslo, per la classificazione delle attività rispettivamente di Ricerca & Sviluppo e Innovazione Tecnologica, così di fatto avvalorando la tesi che il documento richiamato negli accertamenti, non sarebbe applicabile alla vecchia disciplina.

Credito inesistente o non spettante: cosa cambia

Altro aspetto da non sottovalutare riguarda il pressoché automatico inquadramento delle violazioni nell’ambito della fattispecie di credito inesistente e non di credito non spettante, con i conseguenti rilevanti aspetti sanzionatori.

La Cassazione penale ha confermato la dicotomia tra le due tipologie di credito. In particolare, quanto all’elemento oggettivo, richiamando proprio le pronunce della Cassazione tributaria, la Corte ha affermato che per il credito inesistente devono ricorrere due requisiti:

  1. mancare il presupposto costitutivo (il credito non emerge dai dati contabili, finanziari o patrimoniali del contribuente);
  2. l’inesistenza non deve essere riscontrabile con controlli automatizzati o formali dei dati in anagrafe tributaria.

Ne deriva, al contrario, che se manca uno dei requisiti, il credito deve ritenersi non spettante. In sostanza, quando la non spettanza del credito è rilevabile con l’attività di controllo automatizzato o formale, si tratta di un credito esistente ma non spettante.
Se invece, il credito di imposta è non reale, ad esempio perché sorretto da documenti falsi, è inesistente. La diversità delle due ipotesi incide anche sull’elemento soggettivo del reato. L’inesistenza del credito costituisce di per sé, salvo prova contraria, un indice rivelatore della coscienza e volontà del contribuente di bilanciare i propri debiti verso l’Erario con una posta creditoria artificiosamente creata.

Nel caso in cui vengano dedotti dei crediti “non spettanti” occorre, invece, provare la consapevolezza da parte del contribuente che tali crediti non siano utilizzabili in sede compensativa.

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Come evitare le sanzioni del 100% sui crediti d’imposta

Quanto invece ai profili sanzionatori, l’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/97 – così come modificato dal D.Lgs. n. 158/2015 – prevede:

  • per i crediti non spettanti una sanzione del 30% di ogni importo non versato a seguito della compensazione;
  • per i crediti inesistenti una sanzione che va dal 100 al 200 per cento della misura dei crediti compensati.

Ai fini penali, poi, l’articolo 10-quater del D.lgs. n. 74/00 punisce chiunque non versa, per un importo annuo superiore a 50.000 euro, le somme dovute a titolo di imposta, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’art. 17, D.lgs. n. 241/1997, crediti non spettanti (comma 1) o inesistenti (comma 2).

Nello specifico è prevista la reclusione da sei mesi a due anni per l’utilizzo in compensazione di crediti non spettanti e la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti.

In ultimo, non certo per importanza, va rammentato che le somme da accertamento, derivanti da utilizzo di crediti d’imposta vanno iscritte a ruolo straordinario e pertanto, anche nel caso di ricorso o adesione all’accertamento non è prevista la riscossione frazionata ed il contribuente deve necessariamente pagare in un’unica soluzione, l’intero importo contestato.

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Riversamento sì o riversamento no?

Tra luglio e agosto, con la nostra divisione Sos crediti d’imposta abbiamo analizzato circa 60 casi di imprese che hanno utilizzato il credito d’imposta Ricerca e Sviluppo. Alla luce di questa esperienza, riteniamo impossibile fare delle generalizzazioni, in quanto l’opportunità o meno di aderire al riversamento risiede nella verifica sostanziale e formale delle attività poste in essere.

Abbiamo trovato numerosi casi di aziende con progettualità molto forti e quindi difendibili in sede di accertamento. Altrettanti che, al contrario, presentavano errori nel calcolo della media o nell’imputazione delle spese eleggibili o con documentazione davvero carente.

Da queste esperienze maturate, riassumiamo alcune riflessioni nella speranza che possano tornarvi utili:

  1. A prescindere dalla notifica o meno della lettera di compliance, le attività poste in essere vanno rivalutate, prima di stabilire se aderire o meno;
  2. Se avete ricevuto una lettera di compliance, non inviate alcuna documentazione in quanto non è previsto dalla norma e potrebbe compromettere le attività di difesa successive;
  3. Fate attenzione alla compilazione del riversamento, in quanto, se non in linea con la norma, potrebbe essere non accettato e provocare conseguenti controlli e recuperi.

Una precisazione importante: tutto quello che abbiamo scritto non riguarda soltanto il credito d’imposta ricerca e sviluppo, ma anche tutti gli altri crediti di industria 4.0, come ad esempio Formazione 4.0 e Beni strumentali 4.0, i cui controlli non tarderanno a partire. 
Si tratta di misure molto potenti e automatiche che, se trattate con superficialità, da opportunità possono trasformarsi in incubi. Massima attenzione e prudenza.

a cura di Giusy Patanè

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