Riversamento credito ricerca e sviluppo: modello, istruzioni e criticità
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il modello di accesso e le istruzioni operative per il riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo.
Tale procedura, istituita con l’art. 5, commi 7-12, del D.L. n° 146 del 21 ottobre 2021 (Legge n° 215 del 17 dicembre 2021), ha il duplice scopo di deflazionare le ipotesi di contenzioso tributario e di determinare, per il Fisco in tempi ragionevoli, il recupero spontaneo delle risorse afferenti al credito d’imposta R&S erroneamente fruito dalle imprese nel quinquennio 2015/2019 (ai sensi della Legge n° 9 del 2014 e ss. mm. ii.).
La ratio della “sanatoria” trova origine dai numerosi controlli posti in essere nel corso del periodo d’imposta 2021 da parte dell’Ade sulla fruizione del credito d’imposta. La misura, assai complessa sia sotto il profilo dell’inquadramento delle attività poste in essere sia degli adempimenti connessi, è quella maggiormente presa di mira in sede di controlli e, nella maggior parte dei casi, l’Agenzia ha disconosciuto il credito utilizzato irrogando sanzioni, interessi e comunicando la notizia di reato ai sensi dell’art. 347 del C.P.P. nei casi un cui ne siano ricorse le condizioni di legge.
Il decreto, come richiamato all’art. 1, comma 1, del provvedimento, ha stabilito che possono essere regolarizzati, senza l’irrogazione delle sanzioni e l’applicazione degli interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
Fattispecie ammissibili
L’ambito applicativo è ristretto a quattro distinte fattispecie per le imprese che:
1. Hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
2. Hanno applicato il comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto, in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d’interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, attribuendo rilevanza a spese relative alle attività svolte in laboratori o strutture situati fuori dal territorio dello Stato;
3. Hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
4. Hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento (2012-2014).
Fattispecie escluse
L’articolo 2 definisce i casi di esclusione e di decadenza dalla procedura di riversamento. Viene chiarito, infatti, che tale procedura non può essere utilizzata quando l’indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del decreto. Gli atti o provvedimenti sono definitivi in quanto non più soggetti ad impugnazione o definiti con il pagamento o con altra forma di definizione oppure oggetto di pronunce passate in giudicato.
L’art. 2, comma 2, stabilisce che la regolarizzazione è in ogni caso esclusa quando il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato:
- di condotte fraudolente;
- di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
- di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
- della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.
Il comma 3, dello stesso articolo, chiarisce, inoltre, che qualora gli Uffici, nell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la presentazione dell’istanza di cui al comma 9 del citato articolo 5 del decreto, accertino in capo al contribuente una o più condotte sopra indicate, il contribuente decade dalla procedura e la richiesta non produce effetti.
Le somme già versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti. In altri termini, le condotte fraudolente possono sempre essere accertate dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate determinando, qualora avvenga, la decadenza dalla procedura.
Modalità di fruizione
Al fine di accedere alla sanatoria è, pertanto, necessario l’invio all’Agenzia delle Entrate del modello, oggi in bozza, denominato “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo”. Nel modello vanno indicate, in relazione a ciascun periodo d’imposta, almeno una delle fattispecie ammissibili e va fornita una “dichiarazione analitica”, indicando le ragioni alla base della rideterminazione del credito.
Il modello va presentato esclusivamente per via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del medesimo decreto.
Termine di presentazione dell'istanza
Il modello contenente la richiesta di regolarizzazione deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022. L’istanza si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è costituita dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l’avvenuta ricezione. È, inoltre, consentita la sostituzione dell’istanza originaria, entro il termine in precedenza indicato ricompilando il modello e barrando la casella “Istanza sostitutiva”.
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sotto la lente dell’Agenzia delle Entrate
Modalità di pagamento e perfezionamento della procedura
L’importo della regolarizzazione deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione, oppure in tre rate annuali di pari importo, da corrispondere entro il 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024, senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Dall’importo si scomputano le somme già versate, sia a titolo definitivo sia a titolo non definitivo, senza tener conto delle sanzioni e degli interessi. La procedura di riversamento non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti, rispetto a quanto dovuto. In caso di opzione per il versamento rateale, sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2022.
Inoltre, la rateazione non è ammessa nel caso in cui l’importo del credito di imposta da riversare sia stato accertato con atto di recupero o atto impositivo, notificato alla data del 22 ottobre 2021 e non ancora divenuto definitivo a tale data, ovvero constatato con processo verbale già consegnato alla medesima data. In tal caso il contribuente che intenda aderire alla procedura deve riversare entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione.
La procedura si perfeziona con il pagamento in unica soluzione o dell’ultima rata dell’intero importo dovuto o dell’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione nei casi indicati in precedenza.
In caso di perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di cui all’articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Gli Uffici comunicheranno all’Autorità Giudiziaria, con riferimento a comunicazioni di notizia di reato dagli stessi già trasmesse, l’adesione alla procedura ovvero nei casi previsti l’inefficacia della regolarizzazione. Il codice tributo sarà oggetto di una successiva risoluzione.
Inoltre, si chiarisce che la regolarizzazione sarà inefficace in caso di mancato pagamento anche solo di una delle rate entro la scadenza prevista, in tal caso gli importi residui verranno iscritti a ruolo e verrà applicata la sanzione del 30% oltre agli interessi maturati.
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Casistiche e dubbi interpretativi
Le imprese che hanno usufruito e compensato tramite F24 stanno ricevendo negli ultimi giorni delle “lettere” informative dall’Agenzia delle Entrate che “sollecita” l’adesione alla sanatoria. Tutto ciò dà luogo a perplessità di vario tipo, incrementate dal fatto che vi sono tutt’oggi degli aspetti poco chiari relativi alla procedura del riversamento spontaneo.
Innanzitutto bisogna distinguere le diverse casistiche in cui la società che decide di aderire o vorrebbe aderire alla sanatoria si può trovare, avendo come “spartiacque” la data del 22 ottobre 2021, data di pubblicazione del D.L. 146/2021 che ha istituito la sanatoria.
Nella tabella seguente sintetizziamo gli interrogativi in merito: se da un lato è ben chiaro che non si può accedere alla procedura per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo sia già stato accertato con provvedimenti impositivi definiti alla data del 22 ottobre 2021 (art.2 c.1 del provvedimento), ci si chiede cosa fare se il provvedimento impositivo diventa o è diventato definitivo successivamente alla data in precedenza indicata.
In questi casi la società potrebbe ritrovarsi nella situazione in cui, non essendo l’atto definitivo, decide di presentare domanda per la sanatoria, ma se le somme complessivamente dovute dovessero diventare esigibili, corre il rischio di ricevere una cartella di pagamento anche se ha già presentato istanza.
a cura di Sergio Trimarchi e Giusy Patanè
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