Credito R&S 2015-2019, condono di sanzioni e interessi nei casi di indebito utilizzo
Nel Decreto Fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre 2021 sono previsti correttivi alla disciplina al credito Ricerca e Sviluppo, con l’obiettivo di superare alcune incertezze interpretative connesse all’originaria formulazione della misura. Il credito utilizzato indebitamente può essere restituito senza l’applicazione di sanzioni e interessi. Nell’attesa che il decreto fiscale venga convertito in legge, vediamo come funzionerebbe questa sorta di sanatoria.
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Automaticità e controlli: l'intervento del governo
Tanto tuonò che piovve. Finalmente il Governo sembra interessarsi concretamente alla vicenda avente ad oggetto il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 D.L. 145/2013.
La problematica, sollevata in questi mesi dagli addetti ai lavori, aveva messo a dura prova anche gli Uffici periferici dell’Agenzia delle entrate deputati al controllo, stante la complessità della tematica e la relativa confusione che regnava e regna a tutt’oggi intorno alla potente agevolazione del Piano nazionale Industria 4.0.
Sono tante le imprese che negli anni scorsi hanno usufruito del credito d’imposta R&S e che oggi sono sottoposte a controllo da parte degli uffici.
Da un lato una norma molto complessa e dall’altro l’automaticità delle misure, rendono problematica e particolarmente difficile l’attività di controllo, anche in considerazione dell’intervento del Ministero dello sviluppo economico (quasi sempre necessario, ma poco presente) nella fase di valutazione delle attività poste in essere dalle aziende.
Il risultato della prima tornata di controlli sulla scorta delle indicazioni fornite dalla circolare 9/E del 20 dicembre 2020, ha visto parecchie aziende soccombere alle rettifiche da parte degli uffici, che hanno spesso seguito la linea dura del recupero comminando la sanzione per credito d’imposta inesistente pari al 100% del credito d’imposta compensato e relativa segnalazione in Procura per il superamento della soglia di punibilità stabilità dall’art. 10 quater del D. Lgs 74/2000.
Ciò a prescindere dall’effettivo sostenimento delle spese e dell’indicazione del credito d’imposta nel quadro RU della dichiarazione, attività che da sé avrebbe comportato la non applicazione della sanzione al 100%, bensì quella al 30% quale credito non spettante.
Nel merito le prime commissioni tributarie hanno confermato in tal senso che l’atto di recupero privo del parere del ministero è annullabile in virtù della carenza di motivazione rispetto al convincimento proprio su cui gli uffici hanno fondato le proprie ragioni (vedi sentenza di Ancona).
Per tali motivi già nell’ultimo anno era nell’aria un intervento parlamentare volto a fare chiarezza e consentire alle aziende e agli stessi uffici di operare con maggiore trasparenza e serenità. Ed è proprio in questo binario che si muove il decreto legge appena emanato.
Decreto Fiscale e "sanatoria" sul credito R&S
Nella bozza di decreto legge di accompagnamento alla manovra finanziaria 2022, recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, sono contenute importanti novità per il credito d’imposta ricerca e sviluppo 2015/2019.
L’art. 5, comma 7, prevede per i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la possibilità di effettuare il riversamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Condizioni per il riversamento spontaneo
La procedura di riversamento spontaneo è riservata ai soggetti che nei periodi d’imposta indicati abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta. Tale procedura procedura può essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.
Non si potrà invece ricorrere alla restituzione nel caso in cui credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.
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Termini per la restituzione del credito già compensato
Coloro i quali intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta devono inviare apposita richiesta all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022, specificando il periodo o i periodi d’imposta di maturazione del credito d’imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.
Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro il 31 maggio 2022.
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Riversamento in tre rate ma con interessi
L’importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022. Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo: la prima dovrà essere corrisposta entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024.
In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale. Il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti e l’applicazione di una sanzione pari al 30% degli stessi e degli interessi con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022.
La procedura si perfeziona con il pagamento del complessivo importo e, una volta cristallizzata, il contribuente non sarà perseguibile penalmente.
Oggi più che mai diventa importante prendere atto e verificare la propria posizione rispetto al credito di imposta ricerca e sviluppo al fine di poter limitare i danni nel caso in cui si sia approfittato, in buona fede, di una norma che oggi sembra scontare l’effetto boomerang.
I controlli sul credito Ricerca e Sviluppo già in corso
La procedura di restituzione dei crediti indebitamente fruiti non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto fiscale.
Nel caso in cui l’utilizzo del credito d’imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, accertato con un atto di recupero crediti o con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza possibilità di applicare la rateazione.
Oggi più che mai diventa importante prendere atto e verificare la propria posizione rispetto al credito d’imposta R&S al fine di poter limitare i danni nel caso in cui si sia approfittato, in buona fede, di una norma che sembra scontare l’effetto boomerang.
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