Rendicontazione beni strumentali 4.0

Investimenti in beni strumentali 4.0: le principali criticità della rendicontazione

In questo articolo affrontiamo una parte delle criticità operative più frequentemente riscontrate in riferimento alla rendicontazione del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0, indicando il corretto comportamento da seguire nelle singole fattispecie.

Criticità operative riscontrate

Tra i tanti servizi di consulenza offerti dalla nostra società, uno dei più interessanti è sicuramente Sos Crediti d’imposta. L’obiettivo di questo servizio, in riferimento al credito d’imposta beni strumentali 4.0, è quello di verificare la correttezza della rendicontazione a supporto dell’agevolazione, offrendo al cliente una verifica completa riguardo sia al soddisfacimento dei requisiti necessari per fruire dell’agevolazione, sia in riferimento al corretto inquadramento all’interno della disciplina agevolativa di riferimento, oltre alla corretta gestione di tutti gli adempimenti contabili e fiscali ad essa riferiti.

Di seguito, riportiamo una sintesi delle più frequenti criticità riscontrate sulle rendicontazioni oggetto di verifica:

  1. Definizione della disciplina agevolativa applicata errata, legata alla considerazione di un periodo di effettuazione investimento non corretto;
  2. Non esiste un termine per poter interconnettere i beni;
  3. Sforamento dei limiti del 100% del costo del bene;
  4. Assente o errato inserimento dei riferimenti normativi all’interno della documentazione a supporto dell’investimento;
  5. Errata considerazione del momento di inizio fruizione del beneficio se in presenza di L.160/2019 o L.178/2020.

Vediamo adesso di riassumere i comportamenti corretti da adottare in relazione ai singoli punti sopra elencati.

Corretta interpretazione da adottare

Come premesso, per ogni punto presente in elenco, forniremo di seguito una risposta riportante il corretto comportamento da seguire nelle singole fattispecie. 

  1. Definizione della disciplina agevolativa applicata errata, legata alla considerazione di un periodo di effettuazione investimento non corretto. Per considerare correttamente il periodo di effettuazione, se l’investimento è a cavallo tra due o più esercizi, è infatti indispensabile valutare la presenza del versamento di un acconto di almeno il 20% con relativa accettazione da parte del fornitore, oltre a definire effettivamente il momento di accettazione dell’investimento ai sensi dell’Art.109 TUIR;

  2. Non esiste un termine per poter interconnettere i beni. Capita frequentemente di riscontrare un errata associazione tra il termine massimo di effettuazione degli investimenti e l’avvenuta interconnessione degli stessi.  Questa associazione non risulta corretta in quanto, le due cose, possono non camminare di pari passo. Come già chiarito sopra, infatti, il periodo di effettuazione è necessario per definire la corretta normativa da applicare, diversamente, il momento di interconnessione, determinerà il periodo di riferimento per la fruizione del beneficio; 

  3. Sforamento dei limiti del 100% del costo del bene a causa di una mancata considerazione del risparmio fiscale generato per effetto della non tassazione del credito d’imposta 4.0. Come abbondantemente chiarito da tutti i riferimenti normativi e di prassi pubblicati nel corso degli anni, una società che fruisce del credito d’imposta beni strumentali 4.0, trattandosi di una misura di carattere generale, può beneficiare di altre agevolazioni sugli stessi investimenti in questione. Ciò che è importante considerare però è che, cumulando misure come ad es. il credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, pari al 45% per le piccole imprese, nel caso di investimenti posti in essere nel 2021 con aliquota agevolativa del 50%, se non si tiene conto del risparmio fiscale generato dalla non tassazione del credito d’imposta beni strumentali 4.0, si avrà uno sforamento dei limiti del 100% del costo bene (Principio generale di applicazione del beneficio massimo);

  4. Assente o errato inserimento dei riferimenti normativi all’interno della documentazione a supporto dell’investimento. Nonostante i numerosi chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria in merito al corretto riferimento normativo da riportare su tutta la documentazione a supporto dell’investimento, capita molto spesso di non trovare il riferimento normativo indicato sui documenti attestanti l’investimento, ancora più grave se facciamo riferimento alle fatture di acquisto e ai relativi documenti di trasporto;

  5. Errata considerazione del momento di inizio fruizione dell’agevolazione se in presenza di L.160/2019 o L.178/2020. Relativamente ai due riferimenti normativi citati, pur presentando caratteri tra loro similari in riferimento al credito d’imposta beni strumentali 4.0, si sostanziano in particolare per le tempistiche di fruizione del beneficio. Nel primo caso, la prima quota di compensazione matura dall’anno successivo all’interconnessione suddividendo il beneficio in 5 quote annuali. Nel secondo caso, la compensazione parte dall’anno stesso dell’interconnessione ed ripartita in 3 quote annuali.

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Il servizio di verifica di Ransomtax

Attraverso il servizio Sos Crediti di imposta, i professionisti Ransomtax forniscono tutto il supporto necessario alle aziende che hanno già rendicontato il credito d’imposta beni strumentali 4.0 e che, non essendo a conoscenza di tutti i dettagli tecnici necessari per la corretta rendicontazione, potrebbero non aver interpretato correttamente alcuni punti, generando quindi degli errori in termini di errate compensazioni esponendosi di conseguenza a possibili contestazioni di natura amministrativa o penale.

La nostra verifica si sostanzia dunque in un processo di consuntivazione delle spese effettivamente sostenute. La ricostruzione della rendicontazione permette di intervenire su errori e/o sviste affinché i dati siano debitamente rappresentati e giustificati.

a cura di Giuseppe Caprì

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