I chiarimenti dell'Agenzia sul nuovo regime Patent box
Il 18 gennaio 2023 sono stati resi disponibili in consultazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate una bozza di circolare che fornisce chiarimenti in merito al funzionamento del nuovo regime Patent box (introdotto dall’articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146) e uno schema di provvedimento recante alcune modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 15 febbraio 2022.
Il nuovo regime Patent box
La circolare definisce inizialmente gli obiettivi di semplificazione della disciplina adottati dal legislatore rispetto al precedente regime Patent box. In modo particolare, il nuovo regime modifica la struttura del meccanismo agevolativo. Il nuovo beneficio infatti si sostanzia in una deduzione maggiorata dei costi di ricerca & sviluppo, da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il bene immateriale ottiene il titolo di privativa: in questo modo il contribuente può determinare in maniera autonoma e sicuramente più agevole il beneficio. Inoltre, comunicando e predisponendo la documentazione idonea, il contribuente beneficia dell’esimente sanzionatoria nel caso in cui, da controlli successivi, dovesse essere rettificata la variazione.
Ambito soggettivo
La circolare ribadisce i beneficiari dell’agevolazione e ne sottolinea la natura di investitore e l’assunzione del rischio. In particolare, esclude quei soggetti che, pur essendo titolari del diritto allo sfruttamento economico del bene immateriali, non sopportano il rischio degli investimenti.
Lo stesso documento riprende inoltre alcune fattispecie già escluse dalla disciplina sul credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione e design, ovvero coloro che non rispettano le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e che sono sottoposti a procedura concorsuale non finalizzata alla continuazione dell’attività economica.
Modalità di accesso al regime Patent box
Viene esplicitata anche la modalità di accesso al regime Patent box: la circolare fornisce delle precisazioni sull’esercizio dell’opzione ammettendo anche, come per il vecchio regime, l’istituto della “remissione in bonis”.
Ai fini dell’utilizzo della “remissione in bonis” è necessario in ogni caso che il contribuente abbia predisposto la documentazione idonea, apponendo sulla stessa la marca temporale entro il termine di novanta giorni dalla scadenza ordinaria di presentazione della dichiarazione annuale.
Solo per il primo periodo d’imposta di applicazione del nuovo regime (2021) la firma elettronica può essere apposta entro 6 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Viene anche specificato che l’opzione può essere esercitata tardivamente, mediante dichiarazione tardiva o integrativa/sostitutiva.
Ambito oggettivo e spese agevolabili
Vengono esplicitati i beni immateriali oggetto dell’agevolazione:
- brevetti industriali,
- software coperto da copyright,
- disegni e modelli giuridicamente tutelati.
Sono esclusi, rispetto al precedente regime, i brevetti in corso di concessione (ovvero quelli per i quali non sia stato ancora rilasciato il titolo di privativa industriale) e il know-how.
Ai fini del meccanismo premiale, per i beni immateriali oggetto di registrazione in diversi Paesi, la privativa industriale si considera conseguita nell’anno della prima registrazione del bene.
Inoltre, la circolare puntualizza che il contribuente può usufruire della maggiorazione al 110% delle spese sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali agevolabili a decorrere dal periodo d’imposta in cui il bene immateriale ottiene il titolo di privativa.
Per quanto riguarda invece i beni che non richiedono un titolo di privativa industriale (software e disegni e modelli non registrati), viene esplicitata la documentazione da produrrei ai fini della prova della loro esistenza.
La circolare sottolinea che con riferimento ai disegni e modelli non registrati e che sono agevolabili a partire dal periodo in corso alla data di prima divulgazione al pubblico, non è possibile procedere al “recapture” dei costi precedentemente sostenuti in quanto manca il titolo di privativa industriale.
È da sottolineare che viene chiarito che, al fine di evitare effetti duplicativi connessi alla circostanza che le medesime spese assumano rilevanza sia ai fini della determinazione dell’agevolazione prevista dal precedente regime Patent box, sia nell’ambito del meccanismo premiale previsto dalla nuova normativa, il provvedimento di attuazione ha chiarito che non sono ricomprese tra le attività rilevanti che hanno contribuito alla creazione del bene per cui spetta la maggiorazione del 110 per cento «quelle che hanno concorso alla formazione del numeratore del rapporto di cui all’articolo 1, comma 42, della legge 23 dicembre 2014, n. 190» (nexus ratio).
Documentazione idonea
L’ultima parte della circolare specifica ulteriormente il contenuto del set informativo da predisporre ai fini della sua efficacia ed esplicita i criteri di valutazione per il giudizio di idoneità. In particolare, “la documentazione è considerata idonea in tutti i casi in cui la stessa fornisca agli organi di controllo i dati e gli elementi necessari per riscontrare la corretta determinazione della maggiorazione”.
Infatti, nel caso in cui la documentazione venga consegnata in sede di accesso, ispezione o verifica, il giudizio di idoneità deve essere formulato dagli organi di controllo e, in caso di giudizio negativo, adeguatamente motivato.
Solo nella circostanza in cui, anche in presenza dell’adesione da parte del contribuente al regime degli oneri documentali, non sia comunque possibile, per gli organi di controllo, procedere ad un riscontro delle condizioni per accedere al regime e verificare la correttezza della quantificazione del beneficio, si procederà direttamente al recupero integrale della maggiorazione, con conseguente applicazione degli interessi e irrogazione delle sanzioni.
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Bozza del provvedimento
L’Agenzia delle Entrate ha anche predisposto una bozza che modifica in alcuni punti il precedente provvedimento del 15 febbraio 2022. In particolare viene stabilito che le attività rilevanti possono essere svolte anche in “Stati aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, ovvero in Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni”.
Viene dunque ampliata la platea dei potenziali beneficiari dell’agevolazione. Inoltre lo schema del provvedimento, così come detto prima per la circolare, prevede, per il primo periodo d’imposta di applicazione del regime, la possibilità di prorogare a 6 mesi dalla scadenza delle data di presentazione della dichiarazione dei redditi, l’apposizione della firma con marca temporale sulla documentazione idonea puntualizzando che l’assenza di tale firma comporta la disapplicazione dell’esimente sanzionatoria.
Dalla lettura delle bozze dei chiarimenti forniti, rimangono ancora delle perplessità circa la corretta interpretazione del regime Patent box. Primo fra tutti si renderebbe auspicabile un chiarimento che eviti qualsiasi ricalcolo relativamente alla cumulabilità con il credito d’imposta R&S.
Inoltre, anche se sono stati sciolti i dubbi relativamente alla corretta imputazione temporale dell’ottenimento della privativa industriale, rimane poco esaustiva la definizione esatta dell’attività rilevante di sviluppo sperimentale ai fini della corretta classificazione delle attività rilevanti, in modo particolare dopo l’ottenimento della privativa industriale.
a cura di Giusy Patanè
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