Gli incentivi per le imprese nella legge di Bilancio 2023

Gli incentivi per le imprese nelle legge di Bilancio 2023

Con 107 voti favorevoli, 69 contrari e un’astensione il Senato della Repubblica ha approvato il Disegno di Legge di Bilancio 2023 (A.S. 442). La Legge n° 197 del 29 dicembre 2022 ha attenzionato e rivisitato numerose misure fiscali e di sostegno al sistema Italia. Di seguito, le misure di maggiore interesse per le imprese oggetto di intervento.

Crediti d'imposta per contrastare i costi dell'energia delle imprese

ali misure sotto forma di crediti d’imposta sono state finalizzate a ridurre i costi per la componente energetica delle imprese (commi 2-9). La Legge riconosce anche per il primo trimestre 2023 i crediti già statuiti nel periodo d’imposta precedente al fine di contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas.

La norma riconosce:

  • Un credito d’imposta per le imprese energivore pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel medesimo periodo. Lo stesso è fruibile solo se i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento per kWh superiore al 30%, rispetto al medesimo periodo 2019. In ultimo, tale misura è valevole anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumate nel primo trimestre 2023;
  • Un credito d’imposta pari al 35% delle spese sostenute per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore per la spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. Anche in questo la fruizione è vincolata al verificarsi di un incremento almeno pari al 30% del costo di acquisto sostenuto rispetto alla media riferita al quarto trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi;
  • Un credito d’imposta per le imprese gasivore e non gasivore pari al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di gas, consumato nel primo trimestre solare del 2023, per gli usi energetici diversi da quelli termoelettrici. Il bonus spetta qualora il prezzo medio di riferimento del gas relativo al quarto trimestre 2022, sulla base dei dati del Mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), è aumentato più del 30% rispetto al valore medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il termine fissato per l’utilizzo e la cessione di questi crediti è il 31 dicembre 2023.

Le modalità di fruizione della misura sono state determinate con la Circolare n. 13/E/2022.

Gli stessi possono:

  • Essere utilizzati in compensazione – tramite modello F24, e non sono soggetti ai limiti di cui all’art. 1, comma 53, legge. N. 244/2007 e di cui all’art. 34, legge n. 388/2000 – entro il 31 dicembre 2023;

     

  • Essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, con possibilità, per questi ultimi, di due ulteriori cessioni, purchè effettuate in favore di operatori “qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, impese di assicurazione autorizzate a esercitare l’attività in Italia). In tal caso il cedente dovrà richiedere, ai soggetti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti di accesso all’agevolazione. Il termine di utilizzazione anche in questo caso è il 31 dicembre 2023.

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Credito di imposta per l'efficienza energetica
nelle regioni del Sud

Credito d'imposta per imprese agricole e della pesca

La Legge n. 197/2022, commi 45-50, riconosce per il primo trimestre dell’anno 2023 un credito d’imposta in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati in favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e dell’agro-meccanica (Ateco 1.61).

Tale misura è estesa, inoltre, anche in favore delle imprese su indicate per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi utilizzati per l’allevamento degli animali.

Lo stesso, che può essere oggetto di cessione solo per l’intero, è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 e il termine di impiego è il 31 dicembre 2023. La cessione, anche per questa misura può aver luogo in favore di soggetti c.d. “qualificati” e le imprese beneficiarie dovranno richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta.

Credito di imposta carburanti in agricoltura e pesca "Aiuti Bis"

L’art. 1, comma 51, della L. n. 197/2022 novella il periodo di utilizzo del credito d’imposta per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca riconosciuto per il terzo trimestre 2022 (Decreto “Aiuti Bis”, art. 7, D.L. n. 115/2022). Il nuovo termine di utilizzo dello stesso è prorogato al 31 marzo 2023.

Tassazione premi di risultato

L’art. 1, comma 63, della Legge de quo, ha disposto, per il periodo d’imposta 2023, la riduzione al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazioni agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

L’art. 1, commi 107-109, ha statuito che, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, si può assumere avendo ad oggetto i titoli e le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati, il valore degli stessi al 31 dicembre 2023 in alternativa del loro costo o valore d’acquisto dietro il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%.

Tale rivalutazione si estende, inoltre, alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non in mercati regolamenti o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del primo gennaio 2023.

La legge, inoltre, stabilisce che la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 15 novembre 2023.

Tale regime di valore si applicata anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni che dichiarino nell’atto di trasferimento di voler conseguire l’iscrizione nell’apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.

Nei comuni montani (riconosciuti ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.P.R. 39 settembre 1973, n. 601) i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali e di bollo.

In ultimo, le agevolazioni si applicano anche ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale, con apposita dichiarazione contenuta nell’atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni. Gli stessi soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi 5 anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Le stesse agevolazioni si applicato anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

Credito d'imposta per investimenti in Beni Strumentali 4.0

Il comma 423, dell’art. 1, della legge di Bilancio 2013 ha posticipato il termine di consegna dei beni materiali 4.0. (individuati ai sensi dell’Allegato A della L. n. 232/2016) prenotati entro il 31 dicembre 2022 al fine di beneficiare delle maggiori aliquote in vigore nel corso periodo d’imposta 2022.

Infatti, nello stesso era riconosciuto un credito d’imposta pari al:

  • 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% del costo per la quota di investimenti compresi tra i 2,5 ed i 10 milioni di euro;
  • 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite complessivamente ammissibile di 20 milioni di euro.

Le aliquote agevolative vigenti nel 2023, fermo restando l’ammontare degli investimenti, rispetto al periodo d’imposta precedente sono dimezzate.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997.

Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno

La legge di Bilancio (commi 265 e 266) ha novellato con il comma 98 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 prorogando il termine di scadenza al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta per investimenti finalizzati all’acquisto di impianti, macchinari e attrezzature varie da destinare presso unità locali site nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Il comma 266, inoltre, prevede che la copertura degli oneri per l’anno 2023 è a carico delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) relativamente al ciclo di programmazione 2021-2027 (art. 1, comma 177, Legge n. 178/2020).

Lo stesso prevede un credito d’imposta in ragione delle caratteristiche soggetto del realizzatore degli investimenti:

  • In misura pari al 45% per le piccole imprese che hanno un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro e che non occupino più di 50 dipendenti;
  • In misura pari al 35% per le medie imprese che occupano più di 50 dipendenti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo superiore ai 10 milioni di euro;
  • In misura pari al 25% per le grandi imprese che occupano almeno 250 dipendenti e il fatturato annuo è pari o superiore ai 50 milioni di euro oppure il totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro.

La misura de quo è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997.

Credito d'imposta per le zone economiche speciali (Zes)

È prorogato di un anno, come statuito dal comma 267, con scadenza al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta per gli investimenti nelle Zes – Zone Economiche Speciali – ponendo la copertura di tali oneri a carico del Fondo Sviluppo e Coesione, ciclo di programmazione 2021-2027.

Tale misura, introdotta, con il D.L. 91/2017 ha per oggetto l’acquisto di beni strumentali nuovi (impianti, macchinari e attrezzature varie) e beni immobili, compresi i terreni. Il credito d’imposta è in favore delle imprese che effettuano investimenti nelle c.d. aree Zes – site nel Mezzogiorno d’Italia in prossimità di aree portuali e/o aeroportuali.

L’agevolazione è stabilita nella misura massima del 45% per le piccole imprese, del 35% per le medie e del 25% per le grandi. Il massimale di investimento è pari a 100 milioni di euro a prescindere dalle dimensioni aziendali.

La misura de quo è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997.

Credito d'imposta per attività di R&S maggiorazione Sud

Il comma 268 della Legge di Bilancio ha novellato, l’art. 1 comma 185, della Legge n. 178/2020, prorogando il termine di scadenza al 31 dicembre il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo potenziato per le regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Lo stesso agevola i costi sostenuti dalle imprese ubicate nelle Regioni su indicate in attività di:

  • Ricerca fondamentale: si considerano attività di ricerca fondamentale i lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all’acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l’analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un’applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell’impresa; il risultato delle attività di ricerca fondamentale è di regola rappresentato per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi o per mezzo di teorie interpretative delle informazioni e dei fatti emergenti dai lavori sperimentali o teorici;
  • Ricerca industriale: si considerano attività di ricerca industriale i lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un’attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato; tali attività, in particolare, mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico; il loro risultato è rappresentato, di regola, da un modello di prova che permette di verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza e di dare dimostrazione della possibilità o meno di passare alla fase successiva dello sviluppo sperimentale, senza l’obiettivo di rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale;
  • Sviluppo sperimentale: si considerano attività di sviluppo sperimentale i lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall’esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti. Per miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti s’intendono le modifiche che hanno il carattere della novità e che non sono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell’arte nel settore o dominio di riferimento. Il risultato dei lavori di sviluppo sperimentale è di regola rappresentato da prototipi o impianti pilota. Per prototipo s’intende un modello originale che possiede le qualità tecniche essenziali e le caratteristiche di funzionamento del prodotto o del processo oggetto delle attività di sviluppo sperimentale e che permette di effettuare le prove per apportare le modifiche necessarie e fissare le caratteristiche finali del prodotto o del processo; per impianto pilota s’intende un insieme di macchinari, dispositivi, attrezzature o altri elementi che permette di testare un prodotto o un processo su una scala o in un ambiente prossimi alla realtà industriale o finale.

Il credito di imposta in questione è riconosciuto;

  • In misura pari al 45% per le piccole imprese che hanno un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro e che non occupino più di 50 dipendenti;
  • In misura pari al 35% per le medie imprese che occupano più di 50 dipendenti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo superiore ai 10 milioni di euro;
  • In misura pari al 25% per le grandi imprese che occupano almeno 250 dipendenti e il fatturato annuo è pari o superiore ai 50 milioni di euro oppure il totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro.

La misura in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 in tre quote annuali di pari importo a decorre dal periodo d’imposta successivo a quello maturato.

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Il credito d'imposta per gli investimenti nelle Zes
(zone economiche speciali)

Sanatoria credito d'imposta R&S Dl. 145/2013

I commi 271 e 272 della Legge n. 197/2022 hanno posticipato al 30 novembre 2023 il termine di adesione alla c.d. sanatoria – statuita dall’art. 5, commi 7-12, del D.L. n. 146/2021 – avente ad oggetto il credito d’imposta R&S.

La stessa stabilisce che possono essere regolarizzati, senza l’irrogazione delle sanzioni e l’applicazione degli interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

La normativa delimita l’ambito applicativo alla possibilità di fruire della stessa a quattro distinte fattispecie:

  1. Hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
  2. Hanno applicato il comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto, in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d’interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, attribuendo rilevanza a spese relative alle attività svolte in laboratori o strutture situati fuori dal territorio dello Stato;
  3. Hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
  4. Hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento (2012-2014).

È preclusa la possibilità di impiego quando l’indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021.

La regolarizzazione è in ogni caso esclusa quando il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato:

  • Di condotte fraudolente;
  • Di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
  • Di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
  • Della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.

Il comma 272, inoltre, chiarisce che la certificazione di cui all’art. 23 del D.L. n. 73/2022, che ha la funzione di attestare il rispetto dei requisiti normativi per accedere al credito d’imposta, opponibile agli uffici fiscali, ha valenza se la violazione non sia stata già contestata mediante PVC, Processo Verbale di Contraddittorio.

L’importo della regolarizzazione, per effetto delle modifiche intercorse, deve essere riversato entro il 16 dicembre 2023 in unica soluzione, oppure in tre rate annuali di pari importo, da corrispondere entro il 16 dicembre 2023, 16 dicembre 2024 e 16 dicembre 2025, senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Fondo di garanzia Pmi

La legge di Bilancio grazie al comma 392 ha confermato fino al 31 dicembre 2023:

  • La disciplina transitoria del Fondo prevista dall’art. 1, comma 55, primo e secondo periodo, della Legge n. 234/2021 che si caratterizza: per un importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria pari a 5 milioni di euro e per l’ammissione delle imprese beneficiarie rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione del Fondo e una copertura più alta per i prestiti destinati a investimenti e a supporto della liquidità per le imprese a maggior rischio;
  • Le misure sul Temporary Crisis Framework istituite dall’art. 16 del decreto Aiuti (D.l. N. 50/2022. La garanzia sarà rilasciata su operazioni finanziarie della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 15% dell’importo medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni degli ultimi 3 esercizi conclusi o, alternativamente, al 50% dei costi sostenuti per l’energia nei 12 mesi precedenti alla sottoscrizione  della richiesta di agevolazione. Per accedere allo stesso, le imprese dovranno dichiarare di avere esigenze di liquidità direttamente o indirettamente connesse all’attuale guerra in Ucraina.

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Bonus quotazioni Pmi

Il comma 395 dell’art. 1 della Legge n. 197/2022 ha esteso ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (Pmi) in un mercato regolamento o in sistemi multilaterali di negazione di uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, istituito dalla L. n. 205/2017.

Tale misura ha un’aliquota agevolativa in misura pari al 50% dei costi sostenuti e l’importo massimo fruibile del bonus per effetto delle novazioni introdotte dal suddetto comma è aumentato a euro 500.000,00.

La misura in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997.

Nuova Sabatini

Integrato con 30 milioni di euro per il 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il fondo a sostegno degli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese.

Viene prorogato di 6 mesi il termine di ultimazione degli investimenti per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.

a cura di Sergio Trimarchi

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