Comunicazione preventiva per i crediti di imposta 4.0

Comunicazione preventiva per i crediti di imposta 4.0

Il decreto legge sulle agevolazioni fiscali (D.L. N. 39/2024), approvato il 26 marzo 2024 ed entrato in vigore 30 marzo 2024, ha introdotto per i crediti di imposta 4.0 l’obbligo della cosiddetta “comunicazione preventiva”. Le imprese che vorranno fruire di tali crediti d’imposta avranno l’onere di comunicare l’ammontare complessivo degli investimenti, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. 

Cosa prevedono i nuovi adempimenti sui crediti 4.0

Il piano nazionale Industria 4.0 è stato varato dal Governo nel 2016 per accompagnare quella che è stata definita come la quarta rivoluzione industriale del nostro Paese. Tra gli incentivi più importanti del pacchetto, figurava un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.

L’articolo 6 del D.L. 39/2024 ha introdotto nuovi adempimenti, non solo per questo credito d’imposta ma anche, come vedremo, per le altre agevolazioni di Industria 4.0.

Si tratta di comunicazioni da inviare al Mimit sulla base di un modello approvato nel D.M. 6 ottobre del 2021. Un decreto ministeriale, di prossima pubblicazione, renderà noto lo schema e metterà di fatto fine alla precedente comunicazione, prevista per i soli fini di monitoraggio. 

Le imprese saranno tenute a comunicare, in via preventiva, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono porre in essere a decorrere dal 30 marzo 2024, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. Sono stati pertanto previsti precisi obblighi comunicativi per poter compensare il credito d’imposta in F24. 

Nel momento in cui vi sarà il completamento degli investimenti la comunicazione sarà successivamente soggetta ad aggiornamento. 

 

Occorre prestare attenzione al fatto che, secondo la norma, la comunicazione telematica degli investimenti va effettuata anche per quelli realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data del 30 marzo 2024, termine di entrata in vigore del decreto legge. 

In sostanza, per tutti quegli investimenti realizzati dal 1° al 29 marzo 2024 sarà possibile presentare la sola comunicazione ex post. 

Dal 30 marzo 2024 invece entrerà in azione la comunicazione preventiva di neo introduzione con, chiaramente, l’importo complessivo degli investimenti in programma e la ripartizione del credito per la fruizione. 

Ed in particolare, proprio per tutti quegli investimenti in beni materiali 4.0 che verranno effettuati nell’intervallo temporale 2023-2025 (30 giugno 2026 con acconto e ordine 2025) si potrà usufruire del credito d’imposta nelle seguenti misure:

  • 20% fino a 2,5 milioni di euro;
  • 10% sopra 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • 5% sopra 10 milioni di euro.

Per i beni immateriali 4.0 nella misura di:

  • 15% nel limite di spesa di 1 milione di euro, per tutti gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024-31 dicembre 2024 (30 giugno 2026 con acconto e ordine 2025)

  • 10% nel limite di spesa di 1 milione di euro, per tutti gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025-31 dicembre 2025 (30 giugno 2026 con acconto e ordine 2025).

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Ambito applicativo dell'obbligo di comunicazione preventiva

Le imprese dovranno inviare la comunicazione rispetto a: 

  • Credito di imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 di cui all’art. 1, comma 1057 bis, legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020);

  • Credito di imposta per investimenti in beni strumentali immateriali 4.0 di cui all’art. 1, comma 1058 e 1058-bis, legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020);

  • Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all’art. 1, comma 200, legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019);

  • Credito di imposta per investimenti in attività di design e ideazione estetica, di cui all’art. 1, comma 202, legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019);

  • Credito di imposta per investimenti in attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui al comma 203, quarto periodo, 2023-quinquies e 203-sexies dell’art. 1, legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019). 

Oneri documentali

Il legislatore, oltre ad aver previsto e regolamentato l’invio preventivo della comunicazione al Mimit al momento dell’effettuazione degli investimenti con relativo aggiornamento a completamento degli stessi, prevede che alla base vi siano tali presupposti: 

  • Precisi richiami nella fattura d’acquisto e negli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati ed al riferimento normativo dell’agevolazione

  • Obbligo di richiesta di perizia tecnica asseverata per investimenti in beni 4.0 per importi superiori a 300.000 euro (dichiarazione resa dal legale rappresentante ove vi siano importi sotto la soglia su indicata)

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Il comma 3 dell’articolo 6 del DL 39/2024 determina che: “Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1”. 

Per tale ragione, con riferimento ai soli investimenti relativi al 2023 (da intendersi, con ampia probabilità, quale momento di effettuazione quello adottato secondo le regole della competenza di cui all’articolo 109 del Tuir), l’utilizzo dei crediti che sono sì maturati ma non ancora oggetto di fruizione, è subordinato alla comunicazione richiesta dal nuovo decreto e di conseguenza, ad oggi, l’utilizzo delle quote residue di suddetti crediti è sospesa. 

Il che pone palesemente il contribuente in una spiacevole situazione, per non parlare poi del rischio in cui incorrerebbe ove, in linea con la neo introdotta limitazione (la quale cessa di applicarsi solo a seguito della completa rimozione delle violazioni compensate) alla compensazione dei crediti d’imposta nel modello F24 ad opera della legge di Stabilità 2024 (art. 1, comma 94, L. n. 213/2023), potrebbe vedere inibito il suo diritto di compensare il credito maturato nel 2023 ove vi siano debiti scaduti, iscritti a ruolo o affidati all’agente della Riscossione, magari maggiori di 100mila euro. 

Nel dettaglio, l’articolo 1, comma 94 della legge di Stabilità ha introdotto per i contribuenti con debiti iscritti a ruolo scaduti esecutivi, di ammontare complessivamente superiore a 100mila euro, il divieto “assoluto” di compensazione dei crediti fiscali. Lo stesso troverà applicazione in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione.

La nuova disposizione avrà decorrenza dal 1° luglio 2024, avrà carattere assoluto e riguarderà ogni tipologia di credito, compresi quelli indicati nel quadro Ru del modello Redditi in virtù di disposizioni agevolative.

Alla luce di ciò sarebbe stato forse preferibile prevedere l’obbligo di “comunicazione preventiva”, certamente prezioso per la riduzione dei fenomeni fraudolenti, senza alcun effetto retroattivo per tutti quegli investimenti effettuati nel 2023. 

IL CHIARIMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
LEGGI L’ARTICOLO: 
Comunicazione preventiva per i crediti 4.0: la risoluzione n. 19/E sospende i codici tributo

a cura di Stefania La Bella

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