Modello Redditi 2023 e titolare effettivo: occhio agli errori

Modello Redditi 2023 e titolare effettivo: occhio agli errori

Scadono il 30 novembre i termini per la compilazione del modello redditi 2023. Negli ultimi giorni, i nostri uffici sono stati particolarmente impegnati a fornire supporto nella corretta compilazione del quadro RU relativamente ai crediti d’imposta. Vediamo quali sono gli aspetti a cui prestare attenzione, con particolare riferimento all’obbligo di indicare il titolare effettivo degli stessi crediti.

L'obbligo di iscrizione del titolare effettivo

Tra le novità di quest’anno nella compilazione del modello Redditi, assume rilievo l’obbligo di indicare nel rigo RU150, per gli anni 2020, 2021 e 2022, il titolare effettivo dei crediti d’imposta relativamente ai seguenti codici:

  • codice L3 – credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi generici;
  • codice 2L – credito d’imposta in beni strumentali nuovi materiali 4.0;
  • codice 3L – credito d’imposta in beni strumentali nuovi immateriali 4.0;
  • codice L1 – credito d’imposta ricerca, sviluppo ed innovazione;
  • codice F7 – credito d’imposta formazione 4.0.

Tale adempimento è in linea con l’obbligo di iscrizione dei titolari effettivi nel Registro delle Imprese, posto a carico degli amministratori con il Decreto Ministeriale dell’11 marzo 2022, n. 55, da adempiere entro l’11 dicembre.

In base a quanto stabilito dal Decreto, gli amministratori sono responsabili di comunicare all’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente, i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, per la relativa iscrizione e conservazione in una sezione autonoma del Registro.

La novità è legata alle indicazioni contenute nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 – Dispositivo per la ripresa e la resilienza, dirette a tutti gli Stati membri destinatari dei fondi, che mira a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione europea e garantire che l’utilizzo dei fondi sia conforme al diritto nazionale e unionale, per la prevenzione, l’individuazione e il contrasto dei fenomeni di frodi, corruzione e conflitti di interessi.

A tal fine ogni Stato membro è stato chiamato a prevedere un sistema di controllo interno, efficace ed efficiente, per il recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto.

L'identificazione del titolare effettivo

A volte, però, individuare il titolare effettivo non è così immediato e semplice come potrebbe apparire. 

Per quanto concerne le modalità per l’individuazione del titolare effettivo, il regolamento europeo rimanda espressamente alle regole previste dalla normativa antiriciclaggio.

In particolare, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D. Lgs. 231/2007, “…Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.…”.

Nelle ipotesi in cui la riferibilità della titolarità effettiva risulti non facile o non univoca, il titolare effettivo coinciderà con le persone fisiche a cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo della società, in ragione:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria (controllo di diritto);

b) del controllo dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria (controllo di fatto);

c) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante (controllo di natura contrattuale).

Se ancora l’utilizzo degli indicatori per la verifica della proprietà o del controllo non dovessero consentire l’individuazione del titolare effettivo, esso coinciderà con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Inoltre, si deve prestare attenzione al fatto che per la medesima società potrebbero esservi più titolari effettivi e che gli stessi, a loro volta, potrebbero essere variati nel corso degli esercizi 2020, 2021 o 2022.

In presenza di più titolari effettivi nei diversi esercizi, si dovrà, quindi, comunicarne i relativi dati e barrare per ciascuno di essi una o più delle relative caselle 2020, 2021 e 2022.

Per quanto concerne, invece, l’ipotesi della variazione di uno o più dei titolari effettivi nel corso del medesimo esercizio le istruzioni alla dichiarazione dei redditi non risultano di grande aiuto, non prevedendo il caso specifico. Riteniamo che sia in questo caso opportuno indicare nel rigo RU150 i dati di tutti i titolari effettivi che si sono avvicendati nel corso del medesimo esercizio oggetto di monitoraggio.

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Come compilare il quadro RU150

Le informazioni richieste dal rigo RU150 sono le seguenti:

  • i periodi d’imposta (2020, 2021 e/o 2023) per i quali ciascun titolare effettivo ha beneficiato del credito;
  • il codice fiscale del singolo titolare effettivo;
  • il nome, il cognome, la data di nascita e il codice Stato estero di nascita dei titolari effettivi non residenti privi di codice fiscale;
  • il domicilio anagrafico in Italia, se diverso dalla residenza anagrafica, del titolare effettivo;
  • la residenza anagrafica estera e/o il domicilio anagrafico estero se diverso dalla residenza anagrafica all’estero.

a cura di Giusy Patanè

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