Patent box, tutte le novità del 2023
La Legge di Bilancio 2022-2024 ha modificato la disciplina del nuovo Patent Box. Già l’articolo 6 della L. 215 del 17 dicembre 2021 aveva in precedenza novellato il regime opzionale di tassazione Patent Box (introdotto nel nostro ordinamento con la L. 190/2014) che mira alla valorizzazione dei beni intangibili posseduti dalle imprese.
Ambito soggettivo e oggettivo del Patent box
La misura del nuovo Patent box è in favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa nonché degli enti di ogni tipo (compresi i Trust), con o senza personalità giuridica, compresi quelli non residenti nel territorio dello Stato aventi in Italia una stabile organizzazione a condizione che gli stessi siamo residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio informazioni sia effettivo.
L’esercizio del diritto d’opzione ha valenza quinquennale, è irrevocabile ed è rinnovabile (comma 1 e 2, art. 6, L. 215/2021).
Rientrano nella base di calcolo in seguito alle modifiche aventi ad oggetto l’art. 6 comma 3, della L. 215/2021: i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetti da copyright, brevetti per invenzione industriale, disegni e modelli di utilità che siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa.
Sono esclusi dall’agevolazione Patent box: i marchi d’impresa ed il know-how (inteso come processi, formule e informazioni relative a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili). L’esclusione di quest’ultimo, importante novità rispetto al recente passato, ha generato forti critiche da parte delle associazioni di categoria perché riduce considerevolmente il novero dei potenziali fruitori e, altresì, penalizza i settori del Made in Italy (moda, meccanica, ect che per le loro peculiari caratteristiche non brevettano le innovazioni produttive che realizzano).
I soggetti che eserciteranno il diritto d’opzione avranno, pertanto, una maggiorazione dei costi di R&S del 110%, e non più del 90%, (c.d. “super deduzione”), valevole ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Il comma 4, dell’art. 6, chiarisce, inoltre, che le attività agevolabili possono essere svolte anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle appartenenti al medesimo gruppo nonché con Università o enti di ricerca o organismi equiparati che hanno quale mission la creazione e lo sviluppo dei bene agevolabili.
Il meccanismo di recapture e la cumulabilità
La modifica introdotta al comma 10, con l’inserimento del comma 10-bis, ha previsto che qualora in uno o più periodi d’imposta siano sostenute spese di ricerca e sviluppo in vista della creazione di immobilizzazioni immateriali, il contribuente può usufruire della super deduzione delle spese dal periodo d’imposta in cui le stesse sono state riconosciute (rilascio del titolo di privativa industriale).
La maggiorazione può essere applicata a ritroso alle spese sostenuti entro l’ottavo anno dal riconoscimento del titolo di privativa industriale, qualora negli anni precedenti – chiaramente – vi siano costi riferibili alla stessa. Per esempio, il riconoscimento di una privativa nel 2021 permette di conseguire una super deduzione postuma con riguardo alle spese sostenute per la stessa, se presenti, fino al 2013.
Per effetto della soppressione del comma 9, il nuovo Patent box è cumulabile con il credito d’imposta Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design ai sensi della L. 160/2019 e ss. mm. ii.
Documentazione idonea e penalty protection
I fruitori della “super deduzione” saranno tenuti ad indicare le informazioni necessarie alla determinazione della maggiorazione con idonea documentazione, le cui caratteristiche saranno esplicitate con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Il secondo periodo del comma 6, dell’art. 6 della L. 215/2021 chiarisce che in caso di rettifica della maggiorazione da cui derivi una maggiore imposta o una differenza di credito, non trova applicazione la sanzione per infedele dichiarazione (art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 471/1997) qualora nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel medesimo provvedimento.
Il contribuente è, inoltre, tenuto a comunicare all’amministrazione finanziaria, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta per il quale beneficia dell’agevolazione, il possesso della documentazione prevista dalla stessa. Qualora manchi quest’ultima, non trova applicazione la cosiddetta “penalty protection”.
Decorrenza del nuovo Patent box
Come chiarito al comma 10, novellato dalla L. di Bilancio 2022-2024, non sono più esercitabili le opzioni previste dal “vecchio” Patent box:
- Ex art. 1, commi 37-45, L. 190/2014;
- Ex. Art. 4, D.L. n° 34/2019, L. N° 58/2019.
È stato chiarito che i soggetti che abbiano esercitato o esercitino opzioni Patent box afferenti ai periodi antecedenti, posso accedere, in alternativa, al nuovo regime previa comunicazione da inviare secondo le modalità che saranno successivamente stabilite con provvedimento.
Sono esclusi, invece, da tale facoltà, coloro che abbiano presentato istanza di ruling ovvero istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate a conclusione di tali procedure nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di “autodeterminazione”.
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Esempio di calcolo del beneficio
La circolare 5/E/2023 e il provvedimento prot. n. 52642/2023 hanno chiarito anche altri aspetti concernenti la disciplina del nuovo Patent box.
In modo particolare è stato chiarito che, qualora in uno o più periodi d’imposta siano sostenute spese di ricerca e sviluppo in vista della creazione di immobilizzazioni immateriali, il contribuente può comunque usufruire della super deduzione delle spese dal periodo d’imposta in cui le stesse sono state riconosciute (rilascio del titolo di privativa industriale).
Il nuovo Patent box è quindi cumulabile con il credito d’imposta Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design ai sensi della L. 160/2019 e ss. mm. ii., nel rispetto dei principi del divieto di doppio finanziamento e la regola di nettizzazione dei costi (quest’ultima introdotta dalla L.160/2019: “per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d’imposta è riconosciuto […] in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili”).
L’applicazione di tale interpretazione ai periodi d’imposta interessati dal meccanismo premiale comporta la restituzione del credito d’imposta disciplinato dalla richiamata legge n. 160 del 2019, eventualmente già fruito; tale restituzione deve avvenire senza applicazione di sanzioni e interessi in quanto al momento della fruizione del credito d’imposta il contribuente si è conformato alle disposizioni contenute nella disciplina del credito d’imposta al momento applicabili.
Di seguito un esempio numerico di determinazione del beneficio Patent box e di nettizzazione delle spese di R&S:
La società alfa sostiene spese R&S agevolabili per il 2020 pari a 100.000 euro. Tali costi sono riferibili all’attività di R&S finalizzata al deposito della privativa riconosciuta nel 2022.
Pertanto:
- Credito R&S 2020 (L. 160/2019 – antecedente alla nuova disciplina Patent Box) = 100.000 x 12% = 12.000 euro;
- Beneficio Patent box (fruibile con modello unico 2023 – periodo d’imposta 2022) sulle spese sostenute nel 2020 = 100.000,00 x 110% x (24% Ires +3,9% Irap) = 30.690,00 euro;
- Credito R&S 2020 nettizzato con il Patent box = (100.000,00 – 30.690,00) x 12% = 8.317,20 euro;
- Minore credito R&S 2020 spettante = 12.000,00 (credito R&S prima del nuovo Patent box) – 8.317,20 = 3.682,80 euro.
La società alfa sarà tenuta quindi a restituire 3.682,80 euro di credito R&S 2020 già compensato, senza applicazione di sanzioni e interessi e tramite modello F24.
a cura di Sergio Trimarchi e Giusy Patanè
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