Attività di Ricerca e Sviluppo, ecco il decreto sulla certificazione del credito

Attività di Ricerca e Sviluppo, operativo l'Albo dei certificatori

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con decreto direttoriale del 21 febbraio (in attuazione del Dpcm 15 settembre 2023), ha fissato le modalità e i termini di presentazione delle domande di iscrizione all’albo dei certificatori dei crediti d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design, istituito presso la Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le Pmi e il Made in Italy. 

Attraverso la piattaforma, persone fisiche, imprese, università ed enti di ricerca, in possesso dei requisiti tecnici richiesti, potranno registrarsi e, quindi, iscriversi all’albo dei certificatori.

Albo dei certificatori

L’Albo è istituito presso la Direzione Generale per la Politica Industriale, l’innovazione e le Pmi del Mimit, Ministero delle Imprese e del made in Italy.

Potranno presentare domanda di iscrizione allo stesso le persone fisiche, in possesso di titolo di laurea idoneo all’oggetto della certificazione, che dichiarino di:

  1. Non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per relati indicati nell’art. 94, comma 1, del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III ed all’art. 640, comma 1, del codice penale, nonché che sussistano le condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo;
  2. Aver svolto, nei tre anni precedenti, comprovate ed idonee attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno quindici progetti collegati all’erogazione di contributi e altre sovvenzioni relative alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione;
  3. La non pendenza, al momento della presentazione della domanda, di procedimenti per i reati richiamati al punto 1, ovvero di atti impositivi anche non resisi definitivi dell’Amministrazione finanziaria, ricevuti nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00.

Inoltre, possono presentare domanda di iscrizione all’albo le imprese svolgenti professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca, sviluppo e innovazione che soddisfino i tre requisiti in precedenza menzionati e che in aggiunta a questi:

  1. Abbiano sede legale o unità locale attiva sul territorio nazionale e siano iscritte al Registro delle imprese; 
  2. Non siano sottoposte a procedura concorsuale e non si trovino in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente, fatta salva l’applicazione dell’articolo 94, comma 5, lettera d) ultimo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; 
  3. Non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Possono, altresì, presentare domanda di iscrizione all’Albo dei certificatori, purché in possesso dei requisiti di cui sopra, in quanto compatibili:

  1. I centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2017;  
  2. I centri di competenza ad alta specializzazione, ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 29 gennaio 2018; 
  3. I poli europei dell’innovazione digitale (EDIH e Seal of Excellence) selezionati a valle delle call ristrette della Commissione europea e definiti all’articolo 2, punto 5), del regolamento (Ue) 694/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 che istituisce il Programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 e abroga la decisione (Ue) 2240/2015;
  4. Le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.

Il Ministero, nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza e controllo, eseguirà idonei controlli sui soggetti iscritti, anche a campione o su segnalazione dell’Agenzia delle Entrate, al fine di verificare nel tempo la permanenza dei requisiti. Invero, i soggetti iscritti sono tenuti a comunicare qualsiasi variazione intervenuta riguardo ai requisiti previsti dalla normativa contestualmente al loro verificarsi e comunque entro i successivi 15 giorni.

In sede di controllo Albo della comunicazione di variazioni, ove il Ministero pervenga ad un esito negativo del controllo effettuato, può disporre la sospensione, per un periodo massimo di mesi sei, o la cancellazione dei soggetti iscritti, comunicandolo per mezzo Pec contenente una sintetica motivazione. 

Procedura della certificazione

La certificazione può essere richiesta dai soggetti che abbiano effettuato o intendano effettuare investimenti in attività ammissibili ai fini del riconoscimento dei crediti d’imposta purchè non siano state già constatate con processo verbale o contestate con atto impositivo.  

L’impresa che intende avvalersi della procedura di certificazione deve farne richiesta al Ministero delle Imprese e del made in Italy indicando il soggetto certificatore incaricato per l’esperimento delle attività e la dichiarazione di accettazione dell’incarico.

Nello specifico, l’impresa: 

1. accede alla procedura informatica tramite autenticazione con Spid o Cie o altra modalità indicata dalla medesima procedura; 

2. inserisce le informazioni e i dati richiesti per la compilazione della domanda; 

3. compila la scheda progetto, secondo uno schema predefinito disponibile sulla piattaforma informatica; 

4. seleziona il certificatore tra quelli iscritti all’Albo; 

5. scarica il modulo di domanda in formato “.pdf” immodificabile, generato dal sistema, per la successiva apposizione della firma digitale; 

6. carica il modello predisposto e controfirmato digitalmente per accettazione dal certificatore; 

7. predispone il versamento previsto (i soggetti che richiedono la certificazione al momento della richiesta di accesso alla procedura versano l’importo di euro 252 per ogni certificazione richiesta secondo le modalità indicate dalla procedura informatica. La sostituzione del soggetto indicato per la certificazione non comporta l’obbligo di versare nuovamente tale importo).

Contenuto della certificazione

La certificazione deve comunque contenere, oltre alla sottoscrizione ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

  1. Le informazioni concernenti le capacità organizzative e le competenze tecniche dell’impresa richiedente la certificazione o dei soggetti esterni a cui la ricerca è stata commissionata, al fine di attestarne l’adeguatezza rispetto all’attività effettuata o programmata;
  2. La descrizione dei progetti o dei sottoprogetti realizzati o in corso di realizzazione e delle diverse fasi inerenti agli stessi ovvero, nel caso degli investimenti non ancora effettuati, la descrizione dei progetti o sottoprogetti da iniziare; 
  3. Le motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità al credito d’imposta o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota;
  4. La dichiarazione, sotto la propria responsabilità, da parte del soggetto certificatore nonché, nel caso delle società e degli enti, anche dei tecnici ed esperti valutatori che sottoscrivono la certificazione di non versare in situazioni di conflitto di interesse, derivanti anche da rapporti di coniugio o parentela entro il quarto grado, e, comunque, di non avere rapporti diretti o indiretti di partecipazione o cointeressenza nell’impresa certificata o comunque altri interessi economici ricollegabili agli investimenti nelle attività oggetto di certificazione o al soggetto che sottoscrive la relazione tecnica asseverata di cui all’articolo 1, comma 206, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  5. Tutte le ulteriori informazioni e gli altri elementi descrittivi ritenuti utili dal soggetto certificatore per la completa rappresentazione della fattispecie agevolativa, in funzione delle attività di vigilanza da parte del Ministero delle Imprese e del made in Italy e per l’effettuazione dei controlli dell’Agenzia delle entrate sulla corretta applicazione del credito d’imposta ai sensi del comma 207 dell’articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019.

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Gestione, aggiornamento e mantenimento dell'iscrizione all'Albo dei certificatori

Entro 60 giorni dalla conclusione di ogni trimestre il Ministero avrà il compito di controllare il possesso dei requisiti di legge da parte di tutti i soggetti che hanno presentato la domanda di iscrizione all’albo. Tale verifica, durante il primo anno di funzionamento dell’Albo dovrà essere ultimata entro 90 giorni dalla domanda di iscrizione. Nei successivi 15 giorni, con provvedimento del Direttore generale, sulla base di una delibera emanata da una commissione composta dal Dirigente della divisione competente e da due funzionari di area terza (appartenenti alla medesima divisione ed indicati annualmente dal Dirigente della divisione competente) il Ministero dispone l’iscrizione all’albo. 

Ove lo ritenga necessario, il Ministero, potrà chiedere all’istante, nei medesimi termini su menzionati, di fornire chiarimenti o di trasmettere ulteriore documentazione. Trascorsi 15 giorni dall’integrazione documentale o dagli eventuali chiarimenti richiesti dovrà comunicare la decisione definitiva. L’elenco potrà consultarsi attraverso l’apposita sezione del portale del Ministero.

Per far sì che si mantenga l’iscrizione all’albo, a far data dal 1° gennaio 2025, i soggetti iscritti, nello slot temporale tra il 1° gennaio ed il 31 ottobre di ciascun anno, sono tenuti alla comunicazione, a pena di decadenza, al Ministero, della volontà di rimanere iscritti e della sussistente permanenza dei requisiti necessari. Gli iscritti hanno l’onere di dimostrare la continuità nell’espletamento dell’attività, per mezzo di integrazione, in ciascun anno successivo a quello di iscrizione, del requisito del completamento, durante il triennio precedente, di idonee attività inerenti alla presentazione, valutazione, compresa la certificazione, o rendicontazione di almeno quindici progetti correlati all’erogazione di contributi o altre sovvenzioni afferenti ad attività di ricerca e sviluppo, innovazione e design. Ove per due anni consecutivi venga meno l’integrazione del su indicato requisito, valutata l’attività svolta sino a quel momento dall’iscritto, lo stesso può essere sospeso e poi successivamente cancellato dall’albo a far data dall’inizio dell’anno successivo. 

Con la medesima procedura informatica utile alla conferma della volontà di rimanere iscritti è possibile effettuare la cancellazione volontaria, disposta con provvedimento del Direttore generale della Divisione per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le Pmi e il Made in Italy. 

a cura di Centro Studi Ransomtax

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