I nodi del credito R&S: dall'albo certificatori alla cumulabilità con il Patent box

I nodi del credito R&S: dall'albo certificatori alla cumulabilità con il Patent box

In vista della scadenza per la presentazione dei modelli unici SC23, molte aziende che hanno svolto attività di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, sono in procinto di ultimare le rendicontazioni. Si ritrovano però a dover affrontare dubbi interpretativi e incertezze circa la convenienza o meno di quantificare il credito, in relazione soprattutto all’attesa della pubblicazione dell’albo dei certificatori tecnici ed alla cumulabilità con l’eventuale beneficio Patent box. Approfondiamo i due aspetti.

L'albo dei certificatori tecnici

L’art. 23 del decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022) ha introdotto la possibilità per le imprese beneficiarie del credito d’imposta R&S, Innovazione & Design – a partire dal periodo di imposta 2020 – di richiedere una certificazione atta a validare la giusta classificazione delle attività di ricerca e sviluppo condotte in applicazione della normativa di cui all’art. 1, commi da 200 a 203-sexies della legge n. 160/2019.

La certificazione consente di assicurare l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati con effetto vincolante nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, la quale – in caso di eventuali successivi controlli – non potrà emettere qualsiasi atto di natura impositiva o sanzionatoria difforme rispetto ai contenuti già certificati, fatta eccezione per i casi in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione sia rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata.

In attesa della pubblicazione dell’albo dei certificatori, le società che hanno svolto attività di R&S, Innovazione Tecnologica & Design e Ideazione estetica, visto l’avvicinarsi della scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi, sono già a lavoro per la quantificazione e la rendicontazione di tale credito d’imposta. 

Dalle sentenze emesse e dai controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate, risulta sempre più evidente che le maggiori contestazioni derivano dalla definizione del perimetro agevolativo dalle attività. La certificazione di un tecnico appositamente iscritto ad un albo sarebbe sicuramente un punto a favore per i contribuenti e permetterebbe loro di dormire sonni più tranquilli.

La cumulabilità con il nuovo regime Patent box (D.L. 146/2021)

Come ben sappiamo, con l’abrogazione del comma 9 dell’articolo 6 del Dl 146/2021 è stato eliminato il divieto di cumulo operante sui medesimi costi tra la nuova disciplina del Patent box e il credito d’imposta R&S regolato dai commi 198-206 della legge 160/2019.
Pertanto, i medesimi costi possono concorrere a entrambi i benefici, sempre che – in base al comma 204 dell’articolo 1 della legge 160/2019 – tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Tuttavia, a decorrere dalle spese 2020, il credito d’imposta R&S – in base al comma 203 – va assunto (alle diverse aliquote previste) «al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili».

Nella circolare 5/2023 è stato puntualizzato che nel caso di costi oggetto del regime di agevolazione Patent box che sono già stati rendicontati e compensati con il credito d’imposta R&S&I L. 160/2019, questi ultimi devono essere restituiti.

Va anche segnalato che nella circolare non è richiamato l’obbligo di presentazione di dichiarazioni integrative, per cui nella compilazione del prossimo modello unico si dovrebbe operare così:

  • se la quota di credito da restituire non è stata ancora utilizzata, va ridotto il residuo da riportare nel rigo RU12;
  • se la quota di credito è stata utilizzata nel periodo d’imposta e viene riversata entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, va compilato il rigo RU6 indicando quanto compensato e nel rigo RU8 la parte riversata;
  • se la quota di credito da restituire è stata usata in anni precedenti e, quindi, non ci sono residui di credito da riportare è sufficiente che il soggetto proceda al riversamento indicando solo la quota da riversare nel rigo RU8.

Molte aziende a questo punto si chiedono se e quanto possa essere conveniente continuare a fruire del credito R&S, esponendosi a rischi enormi di contestazione da parte delle autorità, e soprattutto rischiando anche di dover restituire parte del credito. Questo anche alla luce del fatto che le aliquote del credito d’imposta R&S&I, sono state e saranno ulteriormente ridotte, per cui ogni contribuente si ritroverà a dover valutare attentamente i rischi e i benefici per decidere se procedere o meno con la rendicontazione del credito. 

a cura di Giusy Patanè

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