Comunicazione preventiva per i crediti di imposta 4.0 - Risoluzione 19/E

Comunicazione preventiva per i crediti 4.0: la risoluzione n. 19/E e la Faq dell'Agenzia delle Entrate

Con la risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024, l’Agenzia delle Entrate ha sospeso in via temporanea l’utilizzo in compensazione mediante modello F24 dei crediti d’imposta per investimenti Transizione 4.0 in attesa del previsto decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire la questione più controversa, ossia come trattare gli investimenti già effettuati dalle imprese. Ebbene, ad una prima lettura, l’interpretazione è apparsa ancora più rigida e foriera di dubbi interpretativi di quanto ci si potesse aspettare. 

In particolare, l’utilizzo in compensazione viene sospeso per i seguenti codici tributo: 

  • 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024
  • 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024

Difatti, prendendo a riferimento il momento dell’interconnessione vengono coinvolti anche gli investimenti effettuati in annualità precedenti ma interconnessi nel 2023 e 2024.

In sostanza, coloro i quali avrebbero potuto compensare il proprio credito di imposta per investimenti passati ne avrebbero subito, secondo quanto affermato dalla risoluzione, il blocco. Ma facciamo qualche passo indietro. 

È necessario ricordare, come già affrontato nel dettaglio in questo articolo che in conformità a quanto statuito dall’articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 39/2024, per poter fruire dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e per i crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica (c.d. Transizione 4.0), è stato introdotto un velato obbligo per le imprese di comunicare preventivamente, in via telematica, l‘ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare (a decorrere dalla data di entrata in vigore del suindicato decreto legge), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

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Per gli investimenti in beni strumentali nuovi (articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter L. 178/2020), la sospensione si applica agli investimenti interconnessi nel 2023 e 2024. Per tal ragione, per assurdo, non solo gli investimenti direttamente realizzati nel 2023, ma anche per quelli eseguiti negli anni precedenti che sono stati interconnessi nel corso del 2023 e 2024, avrebbero subito, secondo quanto affermato dalla risoluzione, il blocco della compensazione dei crediti.

Pertanto, ad oggi, in virtù di quanto esplicato nel documento di prassi il blocco si sarebbe esteso anche ai crediti per investimenti fatti in anni antecedenti, purché questi siano stati documentati nel modello F24 riportante l’indicazione dell’anno di riferimento citato dall’Agenzia, ovvero il 2023, comportando indubbiamente un’interruzione nella compensazione almeno fino all’emissione del nuovo decreto direttoriale dal Mimit e/o della realizzazione della piattaforma predisposta alla trasmissione delle comunicazioni richieste. 

 

L’Agenzia delle Entrate, con una faq diffusa il 16 aprile 2024, ha integrato il contenuto della risoluzione correggendo il tiro e specificando che i crediti di imposta di cui ai commi 1056 e 1057 riferendosi agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati rispettivamente:

dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)

dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

non subiranno il blocco delle compensazioni seguendo le istruzioni fornite dalla stessa Agenzia.

Pertanto, in entrambi i casi, se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e – quale anno di riferimento – l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale. Ad esempio, per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”.

a cura di Centro Studi Ransomtax

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