Beni strumentali, cosa fare quando l’interconnessione avviene nell’anno successivo all’entrata in funzione

Beni strumentali, cosa fare quando l’interconnessione avviene nell’anno successivo all'entrata in funzione

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una Faq con la quale fornisce chiarimenti in merito alla corretta compilazione del modello redditi e al codice tributo da dover utilizzare per la corretta compensazione del credito d’imposta ordinario, prima che venga configurata l’interconnessione.

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Con la circolare n. 9/E/2021 l’Agenzia delle Entrate (par. 5.4) ha confermato che le imprese, nel caso in cui l’interconnessione sia perfezionata in uno o più periodi d’imposta successivi all’entrata in funzione del bene, hanno una doppia possibilità di scelta:

  • godere del credito d’imposta “ordinario” fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione;
  • oppure decidere di attendere l’interconnessione e fruire del credito di imposta “maggiorato” senza decurtazioni.

L’Agenzia prosegue affermando che, a partire dall’anno di interconnessione, il credito «dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza» e il residuo «suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo».

Con una recente Faq l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i dati del credito d’imposta vanno esposti nella sezione distintamente in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili e che la mancata interconnessione non cambia la natura del bene agevolabile, in quanto il codice credito da utilizzare prescinde sia dall’entrata in funzione del bene, sia dall’avvenuta interconnessione.

Cosa bisogna indicare per compilare correttamente il modello redditi 2022

Ai fini della corretta compilazione del quadro RU, bisognerà seguire la seguente procedura.

Se la società ha già fruito del credito d’imposta ordinario nel 2021 e ha provveduto ad interconnettere il bene nel 2022, dovrà compilare il modello redditi 2022 indicando nel rigo RU1 il codice credito di riferimento per i beni rientranti nel credito d’imposta beni strumentali 4.0 ovvero, il 2L.

Nel rigo RU5 la società dovrà riportare il credito d’imposta in misura piena, come se già fosse presente nel 2021 l’interconnessione.

Di conseguenza, nel rigo RU 130 (colonna 4) dovrà essere riportato l’importo complessivo.

Tuttavia, occorre ricordare che il credito d’imposta che poteva essere compensato nell’annualità 2021 resta pari al 10% del costo del bene.

In definitiva, le società che hanno erroneamente riportato il codice credito L3 o hanno indicato degli importi errati dovranno apportare delle modifiche alla dichiarazione.

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Il codice tributo per la compensanzione nel caso in cui si sia fruito del credito d'imposta ordinario prima dell'interconnessione

Spostandoci adesso nel perimetro relativo alle compensazioni del credito d’imposta effettuate tramite il modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, anche se la società ha iniziato a fruire del credito d’imposta beni ordinari, compensando quindi il relativo credito nell’attesa di poter completare l’interconnessione, avrebbe dovuto indicare già da subito il codice tributo relativo al credito d’imposta beni strumentali 4.0 (6936) invece del “corretto” codice tributo di riferimento per i beni ordinari (6935).

Questo chiarimento è sicuramente molto discutibile, in quanto, in assenza di indicazioni specifiche, ogni società avrà sicuramente indicato il codice tributo relativo al credito d’imposta ordinario per ogni compensazione precedente alla data di interconnessione.

Per sanare eventuali irregolarità nella compilazione del modello di pagamento F24, la società potrà richiedere la correzione del modello F24 tramite Civis o, direttamente, presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.

a cura di Giuseppe Caprì

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