Bonus Energia imprese 2022: le misure contro i rincari di elettricità e gas

Bonus Energia imprese 2022: le misure contro i rincari di elettricità e gas

Nel corso del 2022, il Legislatore ha emanato una serie di provvedimenti che prevedono il riconoscimento, previo possesso di determinate caratteristiche, di un credito d’imposta pari ad una quota delle maggiorate spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburante. Il Bonus Energia imprese 2022 nasce con l’intento di aiutare le imprese a fronteggiare i rincari registrati, dovuti al conflitto bellico ucraino in corso.

Bonus Energia: soggetti beneficiari

Il Bonus Energia imprese 2022 prevede una serie di aiuti per diverse tipologie di imprese, nello specifico:

  • Imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. energivore, ai sensi del Decreto del Mise del 21 dicembre 2017 
  • Imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. gasivore),
  • Imprese diverse dalle due categorie precedenti, a condizione che siano in possesso di un contatore pari o superiore a 16,5 kW,
  • Imprese che operano dei settori dell’agricoltura e della pesca.

In base alla tipologia di azienda richiedente, sono riconosciute delle entità di aiuto differenti, di seguito esposte.

Aliquote previste

Alle imprese energivore è riconosciuto un credito d’imposta dal 20% al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per i primi tre trimestri e per il periodo ottobre/novembre del 2022;

Alle imprese gasivore, è riconosciuto un credito d’imposta dal 10% al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per i primi tre trimestri e per il periodo ottobre/novembre del 2022;

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, è riconosciuto un credito d’imposta dal 15% al 30% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per il secondo e terzo trimestre e per il periodo ottobre/novembre del 2022;

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, è riconosciuto un credito d’imposta dal 25% al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per il secondo e terzo trimestre e per il periodo ottobre/novembre del 2022;

Alle imprese che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto di carburante in ciascun trimestre del 2022 (per il secondo trimestre 2022, solo per il settore della pesca).

Il dettaglio delle percentuali si evince dalla tabella riepilogativa pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate

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Modalità di fruizione

Il bonus Energia imprese 2022 può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, presentato attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Le imprese interessate possono accedere a tale credito d’imposta fino al 31 dicembre 2022 per gli importi relativi al primo e secondo trimestre 2022, mentre fino al 31 marzo 2023 per gli importi relativi al terzo trimestre 2022 ed i mesi di ottobre e novembre 2022.

Tuttavia, in alternativa all’utilizzo in compensazione, i crediti d’imposta relativi ai primi tre trimestri del 2022 possono essere ceduti, per l’intero importo, secondo le modalità e i termini definiti con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 e prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022.

A tal fine, le imprese dovranno inviare la comunicazione della cessione del credito; questa dovrà essere comunicata all’Agenzia entro il 21 dicembre 2022 (entro il 22 marzo 2023, per i crediti di cui ai codici 6968, 6969, 6970 e 6971).

Anche i crediti di cui ai codici 6983, 6984, 6985 e 6986 (relativi al periodo ottobre-novembre 2022), in alternativa all’utilizzo in compensazione tramite F24, possono essere ceduti e vanno fruiti dai cessionari entro il 31 marzo 2023. Le relative modalità attuative saranno definite con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Il bonus energia, inoltre, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

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Come calcolare i consumi

È importante sottolineare che il credito d’imposta per l’energia viene riconosciuto alle imprese in grado di provare che il prezzo della spesa dichiarato per l’acquisto di elettricità e gas, calcolato sulla base della media riferita ai trimestri presi in considerazione, abbia subito un incremento per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso periodo del 2019, al netto di imposte e sussidi. Ai fini del calcolo del costo medio si considerano:

  • I costi sostenuti per l’energia elettrica (comprese le perdite di rete);
  • Il dispacciamento;
  • La commercializzazione.

Il credito si calcola sulla base dei consumi effettivi, dunque, i consumi stimati e fatturati in acconto dal fornitore non possono essere presi in considerazione. Infatti, se le fatture di conguaglio dovessero essere emesse in data successiva a quella del 31 dicembre 2022 (per i costi sostenuti nel primo e secondo trimestre 2022), verrà meno la possibilità di accedere alla misura da parte dell’impresa. Alla luce di ciò, possono far fede anche le fatture di cortesia, sempre che i dati siano certi e vengano esplicitate tutte le singole voci di dettaglio.

Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, ove  l’impresa destinataria del contributo, nel secondo e terzo trimestre  dell’anno 2022 si rifornisca di energia  elettrica  o  di  gas  naturale  dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre  dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del  periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al  proprio  cliente, su sua richiesta, una  comunicazione  nella  quale  è  riportato  il calcolo  dell’incremento  di  costo  della  componente  energetica  e l’ammontare  della  detrazione  spettante  per  il  terzo   trimestre dell’anno 2022.

a cura di Eleonora Trassari

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