Certificazione attività ricerca e sviluppo

Credito d’imposta R&S, in arrivo la certificazione sulle attività

Prime linee guida del MiSe per dare maggiori certezze al perimetro agevolativo del credito d’imposta credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, innovazione e design. Esaminiamo la bozza del Dpcm che istituisce l’albo dei certificatori, i loro requisiti e definisce i contenuti della certificazione.

La bozza del Dpcm

Nell’ultimo periodo l’Agenzia delle Entrate ha posto l’attenzione sul credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (D.L. 145/2013 e ss. mm. ii.) riscontrando notevoli difficoltà nel corretto inquadramento tecnico delle attività rendicontate, con provvedimenti di recupero delle risorse utilizzate. Questi atti di recupero molto spesso non sono basati su sufficienti elementi probatori (mancanza di pareri tecnici posti in essere dal MiSe) e quindi sono diventati oggetto di contenzioso, con sentenze tendenzialmente favorevoli ai contribuenti. Il legislatore – al fine di superare le criticità del perimetro agevolabile – ha stabilito la possibilità di richiedere la certificazione del “nuovo” credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, innovazione e design,  istituito con L. 160/2019.

In attesa dell’esame da parte del Ministero dell’Economia, è in diffusione una bozza del Dpcm predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico che istituisce l’albo dei certificatori, i loro requisiti e definisce i contenuti della certificazione che può mettere le aziende al riparo da successive e potenziali contestazioni da parte dell’AdE, avendo effetti vincolanti nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

La bozza di provvedimento esplicita:

  • I requisiti per l’iscrizione all’Albo dei certificatori (art. 2);
  • La procedura e il contenuto della certificazione (art. 3);
  • Le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori (art. 4).

Requisiti per l’iscrizione all’albo dei certificatori

L’art. 2 chiarisce che potranno iscriversi all’albo dei certificatori le persone fisiche già iscritte in albi, banche dati o elenchi istituiti da altre amministrazioni centrali o dalle Regioni per la valutazione di iniziative di ricerca finanziate da incentivi pubblici. La conditio si ne qua non è l’aver valutato nei due anni precedenti almeno 10 progetti, nella cui domanda di iscrizione devono essere indicati i riferimenti. Sono, altresì, ammesse:

  • Le società di capitali specializzate in consulenza alle imprese;
  • I Competence center;
  • I centri di trasferimento tecnologico 4.0.;
  • Gli European Digital Innovation hub;
  • Le università;
  • Gli enti pubblici di ricerca.

I soggetti sopra indicati devono aver valutato nel biennio precedente almeno 10 progetti.

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Il contenuto della certificazione

L’art. 3 chiarisce che possono essere oggetto di certificazione gli investimenti già effettuati, in corso o che si intendono realizzare. L’impresa che intende acquisire la certificazione deve farne richiesta al MiSe, con modalità telematiche mediante un apposito modello, indicare il soggetto certificatore incaricato nonché la relativa dichiarazione di accettazione da parte dello stesso. Il medesimo articolo chiarisce, inoltre, che i riferimenti tecnici a cui deve attenersi l’esaminatore sono gli articoli 2, 3, 4 e 5 del Decreto n. 182/2020 del MiSe, e in coerenza con le “linee guida” di prossima emanazione da parte dello stesso ministero.

La certificazione che dovrà essere inviata al MiSe entro 15 giorni dal rilascio con procedura informatica e dovrà contenere:

  1. Le informazioni concernenti le capacità organizzative e le competenze tecniche dell’impresa, al fine di attestarne l’adeguatezza rispetto agli investimenti (analisi del profilo funzionale);
  2. La descrizione dei progetti o dei sotto-progetti e delle diverse fasi inerenti agli stessi realizzati, in corso di realizzazione o da iniziare;
  3. Le motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità al credito d’imposta;
  4. La dichiarazione del soggetto certificatore di non versare in situazioni di conflitto di interesse e di non avere rapporti diretti o indiretti di partecipazione o cointeressenza nell’impresa certificata o, comunque, interessi economici ricollegabili agli investimenti nelle attività oggetto di certificazione;
  5. Tutte le ulteriori informazioni e gli elementi descrittivi ritenuti utili dal certificatore per la completa rappresentazione della fattispecie agevolativa, anche in funzione delle attività di vigilanza del MiSe e dei controlli dell’Agenzia delle Entrate.

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L'attività di vigilanza

In ultimo, l’art. 4 ha per oggetto la definizione delle modalità di vigilanza sulle attività esercitate dagli esaminatori. Viene chiarito che le attività avranno luogo secondo la metodologia applicata dal MiSe e definita con le linee guida di prossima pubblicazione. Il Ministero può richiedere al certificatore, entro 45 giorni dalla data di ricezione della documentazione, integrazioni di carattere tecnico, contrattuale e fiscale rilevante ai fini della valutazione. Il mancato riscontro entro 15 giorni rende la certificazione non produttiva di effetti.

Diversamente, qualora il MiSe non abbia fatto formale richiesta di documentazioni entro 45 giorni dalla ricezione della certificazione o quelle per le quali non si sia pronunciato in termini negativi entro i 30 giorni successivi alla data di invio delle integrazioni, la stessa produce effetti vincolanti per l’Agenzia delle Entrate di cui all’art. 23, comma 4, della L. 122/2022.

a cura di Sergio Trimarchi

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