Beni strumentali 4.0: quando e perché effettuare il riscatto del bene

Beni strumentali 4.0: quando e perché effettuare il riscatto del bene

Il credito d’imposta beni strumentali 4.0 permette di agevolare l’acquisto di beni strumentali in proprietà e in leasing. In quest’articolo analizzeremo quando si applica il meccanismo di recapture e come bisogna comportarsi per evitare di perdere l’agevolazione.

Credito di imposta beni strumentali 4.0: il meccanismo di recapture

Il credito d’imposta beni strumentali 4.0 permette di agevolare l’acquisto di beni strumentali allo svolgimento dell’attività.

Le leggi di Bilancio 2020 e 2021 hanno chiarito che il meccanismo di recapture si applica se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’entrata in funzione o all’interconnessione (periodo di sorveglianza), il bene viene:

  • Ceduto a titolo oneroso;
  • Destinati a strutture produttive ubicate all’estero.

Il meccanismo di recapture non si applica:

  • Nel caso di investimenti sostitutivi con caratteristiche uguali o migliorative rispetto a quello oggetto di sostituzione;
  • Temporaneo utilizzo anche fuori dal territorio nazionale.

La circolare 9/E del 23 luglio 2021

Con la circolare 9/E del 23 luglio 2021, oltre alle cause di recapture già definite, è stato precisato che, nel caso di investimenti effettuati mediante contratto di locazione finanziaria, costituisce causa di rideterminazione del credito anche la cessione del contratto di leasing o il mancato esercizio del diritto di riscatto del bene entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’entrata in funzione o all’interconnessione.

La ratio è quella di garantire che la concessione dell’agevolazione sia collegata al concreto sfruttamento dei beni agevolati per un periodo minimo nell’economia dell’impresa.

Letteralmente, quanto precisato dall’Agenzia potrebbe indurre a pensare che, in ogni caso, sia necessario effettuare il diritto di riscatto del bene entro il periodo di sorveglianza.

Tuttavia, è necessario considerare che, il triennio relativo al periodo di sorveglianza, rappresenta un intervallo di tempo minimo entro il quale il bene dovrà essere mantenuto in azienda.

La presenza di un contratto di leasing con durata superiore a due anni dovrebbe già da sè aver soddisfatto tale requisito.

Quando scatta l'obbligo di riscatto del bene

In definitiva, nel caso del credito d’imposta beni strumentali 4.0, l’obbligo di esercitare il riscatto del bene si manifesta soltanto quando il contratto di leasing terminerà durante il periodo di sorveglianza.

In tal caso, il mancato esercizio dell’opzione di acquisto, sarà equiparato alla dismissione del bene.

Diversamente, nei casi in cui il contratto di leasing abbia una durata superiore al periodo di sorveglianza, il riscatto finale potrà essere effettuato al naturale termine del periodo di locazione del bene, non intervenendo in alcun modo l’obbligo di dover esercitare il riscatto prima della scadenza della locazione.

Quanto precisato è insito nella logica della dilazione dei pagamenti presente nel caso di contratti di locazione finanziaria.

Secondo documenti di prassi collegati a misure analoghe (circolare 38/E del 9 maggio 2022) il contratto di leasing deve prevedere fin da subito l’obbligo di acquisire l’attivo alla scadenza della locazione.
Tale interpretazione, applicata al credito d’imposta beni strumentali 4.0, non è condivisibile in quanto il riscatto rappresenta un’opzione e non un obbligo per l’utilizzatore.

In più, l’obbligo di inserire tale clausola è chiarito al punto 53 degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013.
Dunque, poiché il credito d’imposta beni strumentali 4.0 è una misura di carattere generale, non si comprende la logica di richiamare disposizioni previste per misure analoghe aventi però natura di aiuto di Stato.

a cura di Giuseppe Caprì

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