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Codice della proprietà industriale: tutte le novità

Il 19 luglio 2023 è stato approvato definitivamente il disegno di legge volto ad apportare delle modifiche al Codice della proprietà industriale (D. Lgs. n. 30/2005). Il testo, in coerenza con il “Piano di azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’Ue”, adottato dalla Commissione Europea, ha il fine di attuare la riforma del sistema della proprietà industriale, come previsto nel Milestone M1C2-4 del Pnrr.
Gli obiettivi del testo sono molteplici: la semplificazione amministrativa; la digitalizzazione dei processi e delle procedure attinenti ai titoli di proprietà industriale; la protezione della proprietà industriale; il rafforzamento della competitività del “Sistema Paese”. Esaminiamo le principali modifiche.

Protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere

Le norme modificative hanno introdotto la possibilità per chi ne ha interesse di chiedere la protezione temporanea di disegni o modelli che figurano in un’esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato estero che ha accordi di reciprocità. La protezione è disposta con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

La protezione, inoltre, attribuisce la priorità della domanda di registrazione, a condizione che la stessa sia depositata entro sei mesi dalla data di esposizione dei disegni e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati.

Tale norma dà attuazione all’art. 11 della Convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale e ha natura ordinamentale.

Più poteri alle forze dell'ordine per reprimere l'esposizione di merci contraffatte in fiera

La legge ha abrogato il comma 3 dell’art. 129 del Codice della proprietà industriale. Adesso è possibile da parte delle forze dell’ordine eseguire il sequestro delle merci contraffatte esposte in fiera.

In passato, infatti, le forze dell’ordine in caso di contraffazione perpetrata su prodotti esposti in fiera, potevano procedere soltanto ad un verbale contenente la descrizione delle caratteristiche dei prodotti sospetti, ad eccezione di quelli posti in essere dalle autorità competenti di natura penale.

Divieto di registrare come marchi segni idonei ad ingannare il pubblico

È stata introdotta una modifica all’art. 14, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 30/2005. La novazione vieta la registrazione come marchi di segni idonei ad ingannare il pubblico, estendendo tale divieto ai segni che possano essere evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell’Unione Europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l’Italia e/o l’Unione Europea sono parte.

Rapporti tra inventore e università/pubblica amministrazione

È stata introdotta una modifica che attiene al rapporto di lavoro che intercorre tra il ricercatore e l’Università o Pubblica amministrazione, in deroga all’art. 64 al testo originario. Infatti, quando l’invenzione industriale è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d’impiego di ricerca, anche se a tempo determinato, con un’università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall’invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell’inventore, salvo il diritto spettante allo stesso di esserne riconosciuto autore.

L’autore deve comunicare l’oggetto dell’invenzione alla struttura di appartenenza con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa. Qualora non effettui detta comunicazione, l’inventore non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto, ai sensi del comma 3, fermo restando la possibilità di rivendica ai sensi dell’articolo 118 e quanto previsto dagli obblighi contrattuali.

La struttura di appartenenza, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione, deposita la domanda di brevetto o comunica all’inventore l’assenza di interesse a procedervi. Il termine di sei mesi di cui al primo periodo è prorogato per un massimo di tre mesi, previa comunicazione all’inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza immediatamente dopo la ricezione della comunicazione. Qualora la struttura di appartenenza non provveda entro il predetto termine a depositare la domanda di brevetto, l’inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto. L’inventore può, altresì, procedere autonomamente al deposito qualora la struttura di appartenenza abbia comunicato, in pendenza del predetto termine, l’assenza di interesse a procedervi.

I diritti derivanti dall’invenzione realizzata nell’esecuzione di attività di ricerca svolta dai soggetti indicati in precedenza, finanziata, in tutto o in parte, da altro soggetto, sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti redatti sulla base delle linee guida, che individuano i princìpi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali, adottate con decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Sono fatti salvi gli accordi stipulati tra le parti prima dell’emanazione delle predette linee guida.

Istituzione di nuovi uffici di trasferimento tecnologico

È stato introdotto l’art. 65-bis che consente alle istituzioni universitarie e dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli enti pubblici di ricerca ovvero agli Irccs di dotarsi di un Ufficio di trasferimento tecnologico (Utt) con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese.

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Nuovo rapporto tra brevetto italiano e brevetto europeo

È stato modificato l’art. 59 del Codice di proprietà industriale che prevede qualora, per la medesima invenzione, siano stati concessi allo stesso inventore, o al suo avente causa, un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, aventi la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo anche qualora il secondo sia oggetto di annullamento o decadenza.

Riduzione dei tempi per l'autorizzazione al deposito delle domande di brevetto

È stato novellato l’art. 147 del Codice di proprietà industriale. statuendo la soppressione dell’obbligo di trasmissione della documentazione cartacea all’Uibm da parte delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato. Tuttavia, gli stessi hanno l’obbligo di conservare gli atti e i documenti originali ricevuti e di trasmetterli su richieste dell’ufficio.

È stato, inoltre, concesso l’accesso al sistema di deposito telematico dell’Uibm a condizione che sia accertata l’identità digitale dell’utente. Tale accertamento consente di non apporre la firma digitale nei documenti oggetto di deposito.

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Trasmissione telematica della documentazione all'Uibm

È stato ridotto a sessanta giorni il termine per il conseguimento dell’autorizzazione ministeriale al deposito delle domande di brevetto per invenzione industriale, modello di utilità o di topografia presso gli uffici esteri, o presso l’Epo o Wipo, qualora tali domande riguardino oggetti che potrebbero essere utili per la difesa del Paese. Inoltre, è stato esteso il divieto di deposito della domanda di brevetto in assenza di autorizzazione ministeriale nei casi in cui: l’inventore presti la propria attività lavorativa presso filiali italiane di imprese multinazionali la cui capogruppo ha sede legale all’estero; l’inventore abbia ceduto l’invenzione prima del deposito della domanda di brevetto.

a cura di Sergio Trimarchi

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