Bonus colonnine elettriche per imprese e professionisti, istanze entro giugno 2024
Il Bonus colonnine elettriche è un contributo in conto capitale rivolto all’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici da parte di imprese e professionisti. È sostenuto e promosso dal Mase (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica) e gestito da Invitalia.
Lo sportello attraverso cui è possibile richiedere il bonus è aperto dal 15 marzo al 20 giugno 2024. La dotazione di partenza era pari ad 87,5 milioni di euro. Ad oggi il Mase ha reso noto che, dopo la chiusura della prima edizione, sono disponibili oltre 70 milioni di euro.
Bonus colonnine elettriche: agevolazione e spese ammissibili
Il contributo può essere richiesto per l’acquisto ed installazione di colonnine di ricarica delle auto da parte di imprese, di qualsiasi dimensione ed operanti in tutti i settori, e professionisti, per un importo pari al 40% delle spese ammissibili.
Le infrastrutture di ricarica devono essere installate e/o collocate in aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari al momento dell’installazione e per i successivi 5 anni dall’erogazione del contributo.
Ogni soggetto beneficiario può inoltrare una sola domanda di contributo. Esso viene elargito nel limite della dotazione disponibile e nell’ambito del massimale de minimis. Si tratta di un contributo non cumulabile con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese.
In particolare, sono da considerarsi ammissibili le spese sostenute successivamente al 4 novembre 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 25 agosto 2021, n. 358), al netto di Iva, e oggetto di fatturazione elettronica per:
l’acquisto e messa in opera di infrastrutture di ricarica in corrente alternata di potenza da 7,4 kW a 22kW inclusi:
wallbox con un solo punto di ricarica: 2.500 € per singolo dispositivo;
colonnine con due punti di ricarica: 8.000 € per singola colonnina;
e/o in corrente continua:
- fino a 50 kW: 1000 €/kW;
- oltre 50 kW: 50.000 € per singola colonnina;
- oltre 100 kW: 75.000 € per singola colonnina.
Vanno ricomprese anche le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio.
Si badi che devono altresì avere tali caratteristiche:
nuove di fabbrica;
con potenza nominale almeno pari a 7,4 kW, che garantiscano almeno 32 Ampere per ogni singola fase;
in regola con i requisiti minimi previsti dalla Delibera dell’Autorità di regolazione per Energia Reti e ambiente n. 541/2020/R/ee del 15 dicembre 2020, art. 4;
collocate nel territorio italiano e in aree nella piena disponibilità, cioè di proprietà dei soggetti beneficiari o da essi regolarmente detenute;
realizzate secondo la regola d’arte ed essere dotate di dichiarazione di conformità, ai sensi del D.M. 37/2008 e del preventivo di connessione accettato in via definitiva.
A) la connessione alla rete elettrica (nel limite massimo del 10%);
B) le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi (nel limite massimo del 10%).
Non sono, invece, ammissibili al contributo le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere, consulenze (ad eccezione di quelle previste dalla lettera c), terreni ed immobili, acquisto di servizi diversi da quelli previsti dalle lettere a) e b) ed infine autorizzazioni edilizie.
A chi si rivolge: i beneficiari
Per l’acquisto e installazione di IdR da parte di imprese, l’investimento complessivo dovrà essere inferiore a 375.000 euro. In caso di professionisti che applicano il regime forfettario, il valore dell’infrastruttura di ricarica non potrà essere superiore a 20.000,00 euro.
In particolare trattasi di:
1. imprese di qualunque dimensione, operanti in tutti i settori e su tutto il territorio italiano, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa:
sede sul territorio italiano ed iscrizione al Registro delle imprese;
non essere in situazioni di difficoltà (come definito dal regolamento di esenzione);
regolare iscrizione presso Inps o Inail, posizione contributiva regolare così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (Durc);
in regola con gli adempimenti fiscali;
non sottoposte a procedure concorsuali e non si trovano in stato di fallimento di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
non aver beneficiato di un importo complessivo di aiuti de minimis che, unitamente all’importo delle agevolazioni concesse a valere sulla presente misura, determini il superamento dei massimali previsti dal regolamento de minimis;
non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo previsto dalla presente misura, alcun altro contributo pubblico;
non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni.
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2. professionisti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa ed in particolare:
presentano un volume d’affari, nell’ultima dichiarazione Iva trasmessa all’Agenzia delle Entrate, non inferiore al valore della infrastruttura di ricarica per la quale è richiesto il contributo previsto dalla presente misura. Per i professionisti che applicano il regime forfettario, il valore dell’infrastruttura di ricarica non può essere superiore a 20.000 euro;
non hanno ricevuto né successivamente hanno rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
a cura di Stefania La Bella
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