Aiuti di Stato, il nuovo Regolamento "de minimis"
Una delle novità di spicco del 2024 è rappresentata dai due Regolamenti Ue 2023/2831 e 2023/2832 per la disciplina degli aiuti “de minimis”.
Il primo attiene all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Tfue agli aiuti “de minimis”.
Il secondo, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 Tfue agli aiuti “de minimis” concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (Sieg). In questo articolo analizzeremo il primo regolamento, scoprendo cosa cambia rispetto alla precedente disciplina.
La disciplina del nuovo Regolamento "de minimis"
In vigore dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2030, il nuovo Regolamento UE 2023/2831 ha apportato notevoli modifiche alla disciplina degli aiuti di Stato “de minimis”. La novità più importante è sicuramente rappresentata dall’aumento del massimale che dai precedenti 200 mila euro viene innalzato a 300 mila euro in tre anni.
In merito all’arco temporale, il nuovo regolamento specifica letteralmente che: “Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento dovrebbe essere valutato su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti «de minimis», si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti.”
A differenza del precedente regolamento in cui veniva specificato che per il calcolo doveva essere preso in considerazione l’esercizio finanziario in corso e i due precedenti, nell’attesa di chiarimenti ufficiali da parte della Commissione Europea, si consiglia prudenzialmente di tenere in considerazione per il calcolo del plafond gli aiuti concessi dal 2021.
L'obbligo del Registro Nazionale degli Aiuti
ll nuovo regolamento prevede inoltre l’introduzione dell’obbligo per gli Stati membri di registrare gli aiuti in un registro centrale istituito a livello nazionale o comunitario, a partire dal 1° gennaio 2026, riducendo così gli obblighi di rendicontazione per le imprese. A questo proposito ricordiamo che in Italia esiste già il Registro Nazionale degli Aiuti.
Restano invariate le principali caratteristiche ovvero:
- il “de minimis” è applicabile sia alle pmi che alle grandi imprese;
- gli aiuti “de minimis” sono concessi nel momento in cui all’impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti – tipicamente il decreto di concessione – indipendentemente dalla effettiva data di erogazione dei contributi;
- la necessità di procedere al calcolo dei vari plafond “de minimis” non solo della singola azienda ma del gruppo aziendale nella quale è inserita come impresa unica.
La definizione di "impresa unica"
Si ricorda che ai fini del regolamento, si definisce “impresa unica” il gruppo di imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate impresa unica.
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La circolare Assonime 5/2024
La circolare Assonime n.5 del 2024 si pone l’obiettivo di illustrare le maggiori novità dei regolamenti della Commissione europea in tema di aiuti di Stato “de minimis”, i quali, in considerazione della loro modesta entità, non sono soggetti al controllo previsto sugli aiuti di stato in quanto ritenuti senza alcuna incidenza sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri.
I due nuovi regolamenti sostituiscono i precedenti regolamenti scaduti il 31 dicembre 2023 e si applicheranno fino alla fine del 2030.
Entrambi, saranno in grado di influenzare le dinamiche competitive e le strategie aziendali all’interno del mercato unico europeo.
Uno degli aspetti più rilevanti di questi aggiornamenti consiste nell’aumento dei massimali di aiuto per impresa unica, che consenteno oggi alle imprese di poter usufruire, nell’arco di tre anni, di un massimale di 300.000 euro per gli aiuti de minimis di cui al regolamento generale e di 750.000 euro per gli aiuti “de minimis” Sieg.
Entrambi i regolamenti prevedono l’obbligo per gli Stati membri di provvedere affinché, dal 1° gennaio 2026, le informazioni sugli aiuti “de minimis” concessi siano inserite in un registro centrale a livello nazionale o dell’Unione, in modo da ridurre gli obblighi di rendicontazione delle imprese.
Possono continuare a essere utilizzati i registri centrali nazionali esistenti, che soddisfano i requisiti stabiliti dai due regolamenti; la Commissione istituirà un registro centrale a livello dell’Ue che potrà essere utilizzato dagli Stati membri dal 1° gennaio 2026.
Sono stati inoltre modificati, anche allineando maggiormente i due regolamenti, le modalità di calcolo dei massimali di aiuto, l’ambito di applicazione e gli obblighi di trasparenza.
a cura di Giusy Patanè
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