Nuovo Fondo di Garanzia per le imprese e gli enti del Terzo settore

Nuovo Fondo di Garanzia per le imprese e gli enti del Terzo settore

Con la conversione del D.L. n. 145/2023, il c.d. “Decreto Anticipi”, in L. n. 191 del 15 dicembre 2023 assume efficacia la riforma del Fondo di Garanzia statale, istituito con la L. n. 662 del 1996 e operativo dal 2000, in favore delle piccole e medie imprese. Vediamo cosa cambia.

Il nuovo Fondo di Garanzia per le imprese

L’art. 15-bis del Decreto Anticipi ha statuito nuove regole prevedendo l’esclusione di alcune categorie di soggetti e l’ammissione di altri. Le novazioni hanno effetto dal primo gennaio al 31 dicembre 2024.

Il comma 1, dell’art. 15-bis ha confermato che l’importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è pari a 5 milioni di euro.

Ai sensi della lettera g) dell’art. 15-bis della L. n. 191 del 15 dicembre 2023, si statuisce che in favore delle microimprese, come definite ai sensi dell’allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014, la garanzia è concessa a titolo gratuito.

Esclusione dei soggetti rientranti in fascia 5 del modello di valutazione

Ad eccezione delle garanzie del Fondo rilasciate in favore di startup innovative e di incubatori certificati, sono escluse dall’utilizzazione del fondo le imprese che in base al modello di valutazione sono collocate nella fascia 5 del medesimo, in altri termini sono escluse le imprese inquadrate come ad alto rischio. A mutare sono, inoltre, le percentuali del fondo di garanzia in favore delle due categorie su indicate fino alla misura massima del:

  • 55% per le operazioni finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimpresa e di piccola e media impresa di cui all’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di seguito denominate “PMI”, rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità;
  • 60% per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione;
  • 80% nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento nonché per le operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione;
  • 50% per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali.

Fondo di Garanzia in misura pari all'80%

Ai sensi della lettera c) del L. n. 191 del 15 dicembre 2023, la garanzia del Fondo è rilasciata in misura pari all’80 per cento per le operazioni finanziarie di importo fino a:

  • 40.000,00 euro;
  • 80.000,00 euro nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione da soggetti garanti autorizzati;
  • 50.000,00 euro per le operazioni finanziarie di microcredito di cui all’articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Enti del Terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti

Ai sensi della lettera d), possono accedere – a differenza che in passato – al Fondo di Garanzia gli Enti del Terzo settore, purché iscritti al registro unico nazionale nonché al repertorio delle notizie economiche e amministrative presso il registro delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 60.000,00 e senza l’applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di Garanzia. 

Gli enti non iscritti nonché gli enti religiosi civilmente riconosciuti, invece, potranno accedervi nell’ambito di un’apposita sezione speciale di prossima istituzione che sarà frutto di un accordo stipulato tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero delle imprese e del Made in Italy e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.  Per tali soggetti, la garanzia del Fondo può essere concessa nei limiti del 5 per cento della dotazione finanziaria annua del medesimo.

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Grandi imprese

Ai sensi della lettera e) del medesimo articolo, la garanzia del Fondo può essere concessa, nei limiti del 15 per cento della dotazione finanziaria annua del medesimo, in favore di imprese con un numero di dipendenti, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese, non inferiore a 250 e non superiore a 499 oltre che nell’ambito di garanzia su portafogli di finanziamenti ai sensi dell’articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche in relazione a singole operazioni finanziarie, fatta esclusione di quelle aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio. 

In favore delle predette imprese la garanzia del Fondo – ferma restando l’esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione – è riconosciuta fino alla misura massima del:

  • 30% per le operazioni finanziarie concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità; 
  • 40% nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento nonché per le operazioni finanziarie riferite a imprese di nuova costituzione o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo.

In relazione alle garanzie rilasciate in favore di imprese di cui sopra, i soggetti richiedenti la garanzia versano al Fondo, con le modalità previste dalle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia, a pena di decadenza, una commissione una tantum pari all’1,25 per cento dell’importo garantito dal medesimo. 

a cura di Sergio Trimarchi

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