Bonus innovazione e design

Bonus innovazione e design

La legge n. 160 del 2019 ha introdotto, insieme al più noto credito d’imposta R&S, anche quello afferente alle attività di innovazione e di design. La misura è vigente per le attività poste in essere successivamente al 31 dicembre 2019 e realizzate entro il 31 dicembre 2025.

Bonus innovazione: le attività

Le attività rientranti nel bonus Innovazione e Design sono quelle in “ricerca fondamentale”, “ricerca industriale” e “sviluppo sperimentale” cosi come definiti alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C198/01) del 27 giugno 2014.

Di seguito le definizioni:

A) Ricerca fondamentale: si considerano tali i lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all’acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l’analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un’applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell’impresa; il risultato delle attività di ricerca fondamentale è di regola rappresentato per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi o per mezzo di teorie interpretative delle informazioni e dei fatti emergenti dai lavori sperimentali o teorici; 

B) Ricerca industriale: si considerano tali i lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un’attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato; tali attività, in particolare, mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico; il loro risultato è rappresentato, di regola, da un modello di prova che permette di verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza e di dare dimostrazione della possibilità o meno di passare alla fase successiva dello sviluppo sperimentale, senza l’obiettivo di rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale; 

C) Sviluppo Sperimentale: si considerano tali i lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall’esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti. Per miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti s’intendono le modifiche che hanno il carattere della novità e che non sono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell’arte nel settore o dominio di riferimento. Il risultato dei lavori di sviluppo sperimentale è di regola rappresentato da prototipi o impianti pilota. Per prototipo s’intende un modello originale che possiede le qualità tecniche essenziali e le caratteristiche di funzionamento del prodotto o del processo oggetto delle attività di sviluppo sperimentale e che permette di effettuare le prove per apportare le modifiche necessarie e fissare le caratteristiche finali del prodotto o del processo; per impianto pilota s’intende un insieme di macchinari, dispositivi, attrezzature o altri elementi che permette di testare un prodotto o un processo su una scala o in un ambiente prossimi alla realtà industriale o finale.

Il legislatore ai sensi dell’art. 3 del D.M. del 26 maggio 2020, Ai fini dell’applicazione del comma 201 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, statuisce che la classificazione delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta è operata tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nelle linee guida per le rilevazioni statistiche nazionali sull’innovazione elaborate dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE, Manuale di Oslo 2018). 

Credito di imposta in innovazione tecnologica

Lo stesso chiarisce che sono progetti agevolabili quelli finalizzati alla realizzazione o all’introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo: per prodotti nuovi o significativamente migliorati s’intendono beni o servizi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecniche, dei componenti, dei materiali, del software incorporato, della facilità d’impiego, della semplificazione della procedura di utilizzo, della maggiore flessibilità o di altri elementi concernenti le prestazioni e le funzionalità. Invece, per processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già applicati dall’impresa, s’intendono processi o metodi di produzione e di distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti significativi nelle tecnologie, negli impianti, macchinari e attrezzature, nel software, nell’efficienza delle risorse impiegate, nell’affidabilità e sicurezza per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali. 

Non rientrano tra le attività agevolabili, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.M. del 26 maggio 2020, i lavori svolti per: 

  • Apportare modifiche o migliorie minori ai prodotti e ai processi già realizzati o applicati dall’impresa; 
  • La soluzione di problemi tecnici legati al normale funzionamento dei processi di produzione dell’impresa o per l’eliminazione di difetti di fabbricazione dei prodotti dell’impresa; 
  • Adeguare o personalizzare i prodotti o i processi dell’impresa su specifica richiesta di un committente; 
  • Il controllo di qualità dei prodotti o dei processi e per la standardizzazione degli stessi e in generale i lavori richiesti per l’adeguamento di processi e prodotti a specifici obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia ambientale. 

Credito di imposta in design e ideazione estetica

Ai fini dell’applicazione del comma 202 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si considerano attività ammissibili al credito d’imposta i lavori di design e ideazione estetica finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali. A titolo d’esempio: le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti. A questi effetti, per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici. 

Il comma 2, dell’art. 4, del D.M. del 26 maggio del Mise, specifica che per le imprese operanti nel settore dell’abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti, sono considerate attività ammissibili i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti.

Sono, altresì, esclusi dalla fruizione dell’agevolazione i lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente attraverso l’aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio. 

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Costi agevolabili

Rientrano nella base di calcolo, con differenze specifiche in ragione delle categorie di spesa, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità delle stesse, i seguenti costi:

  • Il personale tecnico ed i ricercatori impiegati nelle attività (escluse le mansioni a carattere commerciale, contabile e amministrativo) con maggiorazioni qualora gli stessi abbiano specifici requisiti (età inferiore a 35 anni, al primo impiego, con dottorato o laurea magistrale;
  • Le quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nel limite massimo dell’importo fiscalmente deducibile nel periodo d’imposta agevolato ai sensi degli art. 102 e 103 del T.U.I.R., nel limite dell’effettivo impiego;
  • I contratti di ricerca stipulati con soggetti terzi (c.d. extra-muros);
  • Le quote di ammortamento per l’acquisto di da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali;
  • Spese per servizi di consulenza o equivalenti;
  • Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi.
Bonus innovazione e design

Adempimenti e modalità di utilizzo

In materia di adempimenti documentali che le imprese beneficiarie sono tenute a rispettare, ai fini dei successivi controlli, con il primo periodo del comma 205 dell’articolo 1 della L. 160/2019, si richiede, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la predisposizione di “apposita documentazione contabile” che deve essere “certificata” dal soggetto incaricato della revisione legale e relazionale, volta ad esplicitare i contenuti, gli obiettivi e le finalità delle attività svolte. Per le imprese non obbligate per legge, inoltre, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritta nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del D.L. 27 gennaio 2010, n. 39. Per quest’ultime, le spese sostenute per adempiere all’obbligo su indicato per un importo non superiore a 5.000 euro, è riconosciuto un incremento del credito d’imposta di pari misura.

Il comma 204, art. 1, legge n. 160/2019, statuisce che tra gli adempimenti inerenti la misura de quo è prevista una comunicazione da effettuare al MISE: “al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative disciplinate dai commi da 198 a 207, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico”. Il decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico emanato il 6.10.2021 ha stabilito il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione.

Il credito d’imposta de quo sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, e ss. mm. ii., a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

a cura di Sergio Trimarchi

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