Credito R&S, cumulabilità e metodologia di calcolo con altre agevolazioni

Credito R&S, cumulabilità e metodologia di calcolo con altre agevolazioni

Il credito d’imposta R&S, così come definito dall’art.3 del D.L. 145/2013, è una misura a carattere generale, cumulabile con altre agevolazioni a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Il “nuovo” credito d’imposta R&S, Innovazione Tecnologica, Design & Ideazione estetica, introdotto con la L. 160/2019, ha fatto sorgere dubbi e incertezze sulla modalità di determinazione della base di calcolo in presenza di altre sovvenzioni e contributi ricevuti e sulla stessa cumulabilità con altre agevolazioni.

Credito R&S: i dubbi sulla cumulabilità nella L. 160/2019

La questione riguarda nello specifico i commi 203 e 204. In particolare , al comma 203 della L. 160/2019 leggiamo come segue: “[…] il credito d’imposta è riconosciuto […] al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili […]”.

Al comma 204 invece, si legge: […] il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo […] non porti al superamento del costo sostenuto”.

Dall’analisi letterale del comma 203 e a parere di chi scrive, il credito deve essere calcolato sottraendo “a monte” eventuali contributi ricevuti sugli stessi costi agevolabili.
Per fare un esempio, se ho 25.000 euro di costi e sugli stessi costi ho già ottenuto un contributo di 5.000 euro, la mia base di calcolo su cui applicare l’aliquota sarà pari a 20.000 euro.

Tale interpretazione appare diversa rispetto a quella condivisa fino alle rendicontazioni 2019 con riferimento alla vecchia normativa. La circolare 5E del 16 marzo 2016, in tema di cumulabilità, all’art.6, così si esprimeva:
[…] Ai fini del credito di imposta in esame, i costi determinati ai sensi dell’articolo 4 del decreto attuativo sono, quindi, assunti al lordo di altri contributi pubblici o agevolazioni ricevuti. In ogni caso, l’importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore ai predetti costi sostenuti […].

Il caso del credito R&S maggiorato nel Mezzogiorno

Inoltre, è opportuno ricordare che il decreto Rilancio ha previsto una maggiorazione della misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, inclusi i progetti in materia di Covid-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno (art. 244 del DL 34/2020 prorogata al 2022 dall’art. 1 commi 185-186 della L. 178/2020).

Tale maggiorazione è riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento n. 651/2014 e, come evidenziato dalle istruzioni alla compilazione del modello Redditi SC 2021, deve essere riportata nel prospetto degli aiuti di Stato di cui al quadro RS.

Ne consegue che, in linea generale, il credito R&S maggiorato per il Mezzogiorno potrebbe essere cumulabile con altri aiuti di Stato, ma dovranno essere rispettati i limiti previsti dal suddetto art. 1 comma 102 della L. 208/2015.

Nel caso in cui il credito d’imposta sia relativo invece, ad esempio, ad attività di innovazione, posto che il credito R&S&I “ordinario” costituirebbe una misura di carattere “generale” (circolare Agenzia delle Entrate n. 5/2016, § 6, sul precedente credito R&S), le agevolazioni dovrebbero essere cumulabili fermo restando il limite del costo sostenuto.

 

A cura di Giusy Patanè, Centro studi Ransomtax

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