Credito R&S, cumulabilità e metodologia di calcolo con altre agevolazioni
Il credito d’imposta R&S, così come definito dall’art.3 del D.L. 145/2013, è una misura a carattere generale, cumulabile con altre agevolazioni a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Il “nuovo” credito d’imposta R&S, Innovazione Tecnologica, Design & Ideazione estetica, introdotto con la L. 160/2019, ha fatto sorgere dubbi e incertezze sulla modalità di determinazione della base di calcolo in presenza di altre sovvenzioni e contributi ricevuti e sulla stessa cumulabilità con altre agevolazioni.
Il caso del credito R&S maggiorato nel Mezzogiorno
Inoltre, è opportuno ricordare che il decreto Rilancio ha previsto una maggiorazione della misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, inclusi i progetti in materia di Covid-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno (art. 244 del DL 34/2020 prorogata al 2022 dall’art. 1 commi 185-186 della L. 178/2020).
Tale maggiorazione è riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento n. 651/2014 e, come evidenziato dalle istruzioni alla compilazione del modello Redditi SC 2021, deve essere riportata nel prospetto degli aiuti di Stato di cui al quadro RS.
Ne consegue che, in linea generale, il credito R&S maggiorato per il Mezzogiorno potrebbe essere cumulabile con altri aiuti di Stato, ma dovranno essere rispettati i limiti previsti dal suddetto art. 1 comma 102 della L. 208/2015.
Nel caso in cui il credito d’imposta sia relativo invece, ad esempio, ad attività di innovazione, posto che il credito R&S&I “ordinario” costituirebbe una misura di carattere “generale” (circolare Agenzia delle Entrate n. 5/2016, § 6, sul precedente credito R&S), le agevolazioni dovrebbero essere cumulabili fermo restando il limite del costo sostenuto.
a cura di Giusy Patanè
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