Credito d’imposta R&S: obbligatorio il parere del Mise?

Credito d'imposta R&S: obbligatorio il parere del Mise?

Il credito d’imposta R&S (D.L. 145/2013 e ss. mm. ii.) nel corso del 2021 è stato l’osservato speciale delle misure di fiscalità agevolata del Piano Industria 4.0. L’Agenzia delle Entrate ha svolto numerosi controlli finalizzati a verificare la legittimità del  credito da parte delle aziende fruitrici.
Da una disamina delle casistiche osservate, è emerso come le contestazioni vertano sull’effettiva natura del credito e sul concetto di “novità” che, molto spesso, l’Agenzia interpreta in senso assoluto, e non relativo, rispetto all’inquadramento e alla risoluzione del problema tecnico o scientifico su base sistemica affrontato dal soggetto fruitore.

Tuttavia, la ricerca e la definizione del perimetro agevolabile e, altresì, la spettanza o meno del credito, richiedeno il possesso di competenze tecnico-scientifiche affinchè ogni attività progettuale venga valutata in modo corretto e imparziale. Per la valutazione delle attività, l’Agenzia delle Entrate può richiedere, al pari del contribuente, il parere del Ministero dello Sviluppo Economico.

Attività agevolabili e definizioni

Sono agevolabili, per la normativa, le attività definite di: “Ricerca Fondamentale”, “Ricerca Industriale” e “Sviluppo Sperimentale”. Le loro caratteristiche sono definite nella Comunicazione della Commissione Europea n. 2014/C/198/01, relativa alla “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”.
Di seguito la definizione di tali categorie:

  • “Ricerca Fondamentale”: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;
  • “Ricerca Industriale”: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole migliora mento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
  • “Sviluppo Sperimentale”: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizza zione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza

Lo studio e le valutazioni finalizzate a confermare o meno la corrispondenza tra le attività svolte e le definizioni agevolabili richiedono un’analisi complessa e importante, anche considerando i riflessi di responsabilità in particolare per il trattamento dei crediti inesistenti di cui all’art. 13, comma 5, D. Lgs. n. 471/1997. L’Agenzia delle Entrate, invece, sta assumendo posizioni non supportate da sufficienti elementi probatori tali da determinare “l’eccesso di potere da parte dell’ufficio, stante che lo stesso non è competente, sotto l’aspetto tecnico, a valutare la valenza dell’attività svolta” (cosi come evidenziate nelle sentenze n. 365/3/2021 del 09 luglio 2021 e n. 392/2/2021).

L’ultima sentenza in ordine di tempo, la n. 14 dell’11 gennaio 2022, espressa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, ha accolto il ricorso del contribuente riconoscendo la mancanza dell’elemento probatorio da parte dell’AdE nell’emissione dell’atto di recupero. La stessa ha riconosciuto l’illegittimità dell’atto impositivo per carenze motivazionali e probatorie nonché per violazione dell’art. 3 del D.L. n. 134 del 2013 e dell’art. 1, comma 421, della L. n. 311 del 2004.

Nel caso di specie, la Direzione Provinciale di Vicenza dell’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto l’esistenza del requisito oggettivo afferente all’ambito informatico e attinente allo “sviluppo di una piattaforma finalizzata a consentire la gestione unitaria delle diverse fasi dell’attività imprenditoriale mediante l’integrazione dei software Erp (software per la gestione operativa dell’azienda) e Crm (software per la gestione delle vendite)”.

La Direzione Provinciale di Vicenza sosteneva, infatti, che le suddette spese non presentassero le condizioni oggettive richieste dall’art. 3 del D.L. n. 145 del 2013 per beneficiare del credito di imposta ricerca e sviluppo e, in particolare, andasse esclusa la sussistenza del carattere di “novità” dell’attività svolta dalla ricorrente, posto che il software realizzato avrebbe tipologia gestionale e allo stesso sarebbero stati apportati esclusivamente adeguamenti al fine di garantire la compatibilità con le tecnologie informatiche nel frattempo intervenute.
In merito rientra nei diritti del contribuente, e qui si ravvisa l’eccesso di potere, in quanto non vengono date motivazioni supportate scaturenti l’atto impositivo. Infatti, lo stesso deve indicare le ragioni di fatto e di diritto su cui l’Agenzia ha fondato la natura del suo provvedimento.

Nel caso in questione, inoltre, il contribuente ha presentato perizia di parte realizzata da un professore ordinario del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Parma, il quale riconosce nel progetto posto in essere il rispetto dei requisiti previsti dal Manuale di Frascati.
In ragione, pertanto, di tali presupposti, la Commissione Tributaria Provinciale di Vincenza con la sentenza n. 14 ha giustamente accolto il ricorso del contribuente e annullato l’atto recupero.

Tale sentenza va a consolidare un andamento che vede l’Agenzia delle Entrate soccombente in primo grado nei ricorsi posti in essere dai contribuenti rispetto al mancato riconoscimento dei requisiti oggettivi previsti per il credito d’imposta R&S ai sensi del D.L. n° 145 del 2013 e ss. mm. ii.

Risulta urgente, pertanto, una presa di posizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico atta a chiarire l’obbligatorietà della richiesta del parere al fine di ristabilire, da un lato il rapporto di fiducia tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate e dall’altro evitare un’inutile pressione in capo alle Commissioni Tributarie di Primo grado che, per simili fattispecie, non posso far altro che annullare l’atto di recupero.

A cura di Sergio Trimarchi, Centro studi Ransomtax

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