Bonus R&S, Innovazione e Design: proroga differenziata
La Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 ha ampliato l’ambito temporale e ridefinito le percentuali di calcolo del beneficio fiscale afferente al credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design.
La legge di Bilancio 2022-2024 ha novellato il comma 203 dell’art. 1, della Legge n. 160 del 2019, norma istitutiva del credito di imposta, ridefinendo l’orizzonte temporale di validità della stessa agevolazione fiscale e le aliquote del beneficio. Vediamoli nel dettaglio.
Il credito d’imposta R&S
Il credito d’imposta R&S (comma 200, art. 1, L. 160/2019 e ss. mm. ii.) fino al periodo d’imposta in corso al 2022 avrà un’aliquota applicabile alla base di calcolo pari al 20%, con un limite massimo annuale d’investimenti pari a 4 milioni di euro. Lo stesso credito d’imposta con un’aliquota del 10%, invece, sarà valido fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2031 e il limite massimo d’investimento sarà pari a 5 milioni di euro.
Il credito d’imposta in innovazione tecnologica
Il credito d’imposta in innovazione tecnologica (comma 201, art. 1, L. 160/2019 e ss. mm. ii.) è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023, con un’aliquota applicabile alla base di calcolo del 10% e il limite massimo annuale di 2 milioni di euro, con una riduzione della stessa in misura pari al 5% per il biennio 2024-2025 sullo stesso valore massimo d’investimento.
Il credito in innovazione tecnologica per il conseguimento di un obiettivo di transizione ecologica o digitale 4.0
Il credito d’imposta in innovazione tecnologica per il conseguimento di un obiettivo di transizione ecologica o digitale 4.0 (comma 201, art. 1, L. 160/2019 e ss. mm. ii.) avrà per il periodo d’imposta in corso al 2022 un’aliquota applicabile alla base di calcolo del 15% con un massimale annuo d’investimento di 2 milioni di euro, per il 2023 del 10% ed un massimale d’investimento di 4 milioni di euro. Per il biennio successivo, 2024-2025, invece, l’aliquota sarà del 5% e il massimale di spesa sarà di 4 milioni di euro.
Il credito d’imposta in design e ideazione estetica
Il credito d’imposta in design e ideazione estetica (comma 202, dell’art. 1, L. 160/2019 e ss. mm. ii.) usufruirà fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 di un’aliquota in misura pari al 10% e di un limite massimo annuale d’investimento pari a 2 milioni di euro. Nel biennio successivo (2024-2025), invece, l’aliquota sarà in misura pari al 5%, mentre il volume massimo d’investimento resterà sempre fissato a 2 milioni di euro.
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Attività e costi agevolabili
La norma non ha modificato il perimetro delle attività e dei costi agevolabili né i principi generali di effettività, pertinenza e congruità delle spese.
Le imprese sono tenute alla predisposizione di una relazione tecnica volta ad illustrare i contenuti, gli obiettivi e le finalità del progetto – o dei sotto-progetti – svolto in ognuno dei periodi d’imposta. La relazione deve essere redatta dal responsabile aziendale delle attività di ricerca nonché essere controfirmata dal rappresentante legale.
Un adempimento che rappresenta la ‘conditio sine qua non’ per il riconoscimento del credito d’imposta è costituito dalla certificazione dei costi di ricerca, volta a verificare l’effettivo sostenimento delle spese e che deve essere posta in essere dal soggetto incarico della revisione legale dei conti. La Legge dispone, inoltre, che alle imprese non soggette a tale obbligo, per il sostenimento delle spese sostenute per adempiere allo stesso, è riconosciuto un credito d’imposta addizionale pari ad un importo non superiore a 5mila euro.
a cura di Sergio Trimarchi
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