Nuovo Patent box, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Nuovo Patent box, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Il 15 febbraio 2022 è stato emanato un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che chiarisce alcuni dubbi in merito alla nuova disciplina agevolativa Patent Box, introdotta dal D.L. 146 del 21 ottobre 2021 e modificata con la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021. Vediamo nel dettaglio i chiarimenti forniti dall’Age sono forma di disposizioni attuative.

Ambito soggettivo ed esclusioni

Possono optare per il nuovo regime Patent box tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, ovvero:

a) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del TUIR;
b) i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
c) i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, relativamente all’attività commerciale eventualmente esercitata;
d) i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, del TUIR, ad eccezione delle società semplici;
e) i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono attribuibili i beni immateriali oggetto dell’agevolazione.

L’opzione non può essere esercitata dalle imprese:

a) che determinano il reddito imponibile su base catastale o in modo forfettario;
b) in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Qualora una di queste condizioni sopravvenga successivamente all’esercizio dell’opzione, l’opzione stessa viene meno a decorrere dall’inizio del periodo d’imposta in cui si verifica.

Beni immateriali agevolabili

La nuova opzione Patent box consente di maggiorare in misura pari al 110% le spese sostenute dall’investitore nello svolgimento delle attività rilevanti relative ai seguenti beni immateriali utilizzati, direttamente o indirettamente, nello svolgimento dell’attività di impresa:

a) software protetto da copyright;
b) brevetti industriali – ivi inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione – i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;
c) disegni e modelli giuridicamente tutelati;
d) due o più beni immateriali tra quelli indicati nelle precedenti lettere da a) a c), collegati tra loro da un vincolo di complementarietà, tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all’uso congiunto degli stessi.

Per utilizzo diretto e indiretto dei beni si intende rispettivamente:

a) l’utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività aziendale che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso;
b) la concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali.

Definizione delle attività e delle spese oggetto dell'agevolazione

Per attività rilevanti si intendono:

a) le attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale (art.2 decreto Mise del 26/05/2020);
b) le attività classificabili come innovazione tecnologica (art.3 decreto Mise del 26/05/2020);
c) le attività classificabili come design e ideazione estetica (art.4 decreto Mise del 26/05/2020);
d) le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.

Sono ricomprese tra le attività rilevanti anche quelle svolte dall’investitore mediante contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché con società diverse da quelle che, direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. Nello svolgere le attività commissionate, i commissionari indipendenti non possono avvalersi di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente.

Le attività rilevanti devono essere svolte in laboratori, o strutture, situati nel territorio dello Stato italiano, in Stati appartenenti all’Unione europea, ovvero in Stati aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. Qualora le attività rilevanti siano svolte da un commissionario, quest’ultimo, nonché qualsiasi eventuale sub-commissionario, deve essere fiscalmente residente negli Stati di cui al precedente periodo.

Nel periodo di imposta in cui uno dei beni immateriali ammissibili ottiene un titolo di privativa industriale, la maggiorazione del 110% può essere applicata alle spese sostenute per lo svolgimento delle attività rilevanti che hanno contribuito alla creazione del bene, purché dette spese non siano state sostenute dall’investitore oltre l’ottavo periodo di imposta precedente a quello in cui viene ottenuto il titolo di privativa. In questo caso, sono ricomprese tra le attività rilevanti anche quelle:

a) di ricerca fondamentale (art.2, lettera a) decreto Mise 26/05/2020);
b) di ideazione e realizzazione del software protetto da copyright.

Non sono ricompresi i costi che hanno concorso alla formazione del numeratore del nexus ratio del precedente regime.

Ai fini della determinazione della base di calcolo cui applicare la maggiorazione del 110%, rilevano, purché non sostenute con società che, direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, le seguenti spese:

a) spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti. Per le spese di personale relative ai soggetti con rapporto di lavoro subordinato assume rilevanza la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, relativa alle ore o alle giornate impiegate nelle attività rilevanti svolte nel periodo d’imposta, incluse le eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività ammissibili svolte fuori sede;
b) quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività di cui al precedente punto 3;
c) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività di cui al precedente punto 3;
d) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di cui al precedente punto 3;
e) spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi;

Quest’ultima categoria di spesa non rileva ai fini della determinazione della base di calcolo cui applicare, in caso di attivazione del meccanismo premiale, la maggiorazione del 110%, insieme alle spese necessarie all’ottenimento del titolo di privativa.
Non rilevano in ogni caso ai fini della determinazione delle spese agevolabili gli effetti derivanti da eventuali rivalutazioni o riallineamenti.

Secondo quanto disposto dall’art. 13, comma 5 del D. Lgs 471/1997 “si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e all’art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633”.

Documentazione idonea

La documentazione idonea è costituita da un documento, articolato in due sezioni, A e B, contenenti i dati, le informazioni e gli elementi di seguito elencati.

La sezione A contiene, in relazione a ciascun periodo di imposta di applicazione del nuovo regime patent box, le seguenti informazioni:

  • Struttura partecipativa dell’impresa anche in relazione alle imprese associate ed eventi straordinari
  • Attività rilevanti, natura di investitore ed eventuale attività svolta con imprese associate
  • Attività rilevanti commissionate a terzi indipendenti
  • Modello organizzativo dell’impresa
  • Relazione tecnica
  • Funzioni, rischi e beni dell’impresa

La Sezione B contiene, in relazione a ciascun periodo di imposta di applicazione del nuovo regime patent box, le seguenti informazioni utili a quantificare la base di calcolo su cui applicare la maggiorazione:

  • Spese agevolabili sostenute in riferimento a ciascun bene immateriale:
    a) costo del personale impiegato in attività rilevanti
    b) costi promiscui
  • Individuazione delle variazioni fiscali direttamente e indirettamente riferibili ai beni immateriali oggetto di agevolazione.

Le micro-imprese e le piccole e medie imprese possono predisporre le Sezioni A e B in forma semplificata, coerentemente con le dimensioni della propria struttura organizzativa e operativa.
Il contribuente che detiene la documentazione di cui al presente provvedimento deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia della maggiorazione.
La documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

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Modalità di esercizio dell'opzione

L’opzione nuovo Patent box è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce, ha durata quinquennale ed è irrevocabile e rinnovabile.
I soggetti che hanno presentato, con riferimento al precedente regime Patent box, un’istanza di accesso alla procedura, o di rinnovo della stessa, possono esercitare l’opzione nuovo Patent box previa comunicazione da trasmettersi, tramite Pec o con raccomandata a/r, all’Ufficio presso il quale è pendente la procedura relativa al precedente regime Patent box, nella quale, con specifico riferimento all’istanza a suo tempo presentata, viene manifestata, in maniera irrevocabile, l’espressa volontà di rinunciare alla prosecuzione della procedura.

I soggetti che, avendo esercitato l’opzione, hanno esercitato anche l’opzione Od (autoliquidazione), possono continuare a fruire del precedente regime patent box fino alla sua naturale scadenza quinquennale. Per tali soggetti non sussiste l’obbligo di esercitare le successive opzioni Od annuali.

I soggetti non rientranti nelle previsioni precedenti, che intendono optare per il nuovo regime patent box devono esprimere l’opzione nuovo Patent box nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al quale si riferisce. A seguito di tale opzione, quella manifestata per il precedente regime patent box si considera revocata.

I contribuenti non possono esercitare l’opzione, neanche relativamente a beni complementari, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 28 dicembre 2021.

a cura di Giusy Patanè

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