Attività di Ricerca e Sviluppo, ecco il decreto sulla certificazione del credito

Attività di Ricerca e Sviluppo, ecco il decreto sulla certificazione del credito

Con più di un anno di ritardo (il termine previsto era il 22 luglio 2022) è stato pubblicato il decreto che fissa le modalità, i criteri ed i requisiti per essere iscritti presso l’Albo dei certificatori del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design (art. 1, commi 200, 201 e 202 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e ss. m. ii.).

Albo dei certificatori

L’Albo è istituito presso la Direzione Generale per la Politica Industriale, l’innovazione e le Pmi del Mimit, Ministero delle Imprese e del made in Italy.

Potranno presentare domanda di iscrizione allo stesso – le modalità verranno comunicate con un decreto direttoriale – le persone fisiche che dichiarino di:

  1. Non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per relati indicati nell’art. 94, comma 1, del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III ed all’art. 640, comma 1, del codice penale, nonché che sussistano le condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo;
  2. Aver svolto, nei tre anni precedenti, comprovate ed idonee attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno quindici progetti collegati all’erogazione di contributi e altre sovvenzioni relative alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione;
  3. La pendenza, al momento della presentazione della domanda, di procedimenti per i reati richiamati al punto 1, ovvero di atti impositivi anche non resisi definitivi dell’Amministrazione finanziaria, ricevuti nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00.

Inoltre, possono presentare domanda di iscrizione all’albo le imprese svolgenti professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca, sviluppo e innovazione che soddisfino i tre requisiti in precedenza menzionati e che:

  1. Abbiano sede legale o unità locale attiva sul territorio nazionale e siano iscritte al Registro delle imprese; 
  2. Non siano sottoposte a procedura concorsuale e non si trovino in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente, fatta salva l’applicazione dell’articolo 94, comma 5, lettera d) ultimo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; 
  3. Non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Possono, altresì, presentare domanda di iscrizione all’Albo dei certificatori, purché in possesso dei requisiti di cui sopra, in quanto compatibili:

  1. I centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2017;  
  2. I centri di competenza ad alta specializzazione, ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 29 gennaio 2018; 
  3. I poli europei dell’innovazione digitale (EDIH e Seal of Excellence) selezionati a valle delle call ristrette della Commissione europea e definiti all’articolo 2, punto 5), del regolamento (Ue) 694/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 che istituisce il Programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 e abroga la decisione (Ue) 2240/2015;
  4. Le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.

Procedura della certificazione

La certificazione può essere richiesta dai soggetti che abbiano effettuato o intendano effettuare investimenti in attività ammissibili ai fini del riconoscimento dei crediti d’imposta purchè non siano state già constatate con processo verbale o contestate con atto impositivo.  

L’impresa che intende avvalersi della procedura di certificazione deve farne richiesta al Ministero delle Imprese e del made in Italy indicando il soggetto certificatore incaricato per l’esperimento delle attività e la dichiarazione di accettazione dell’incarico.

Contenuto della certificazione

La certificazione deve comunque contenere, oltre alla sottoscrizione ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

  1. Le informazioni concernenti le capacità organizzative e le competenze tecniche dell’impresa richiedente la certificazione o dei soggetti esterni a cui la ricerca è stata commissionata, al fine di attestarne l’adeguatezza rispetto all’attività effettuata o programmata;
  2. La descrizione dei progetti o dei sottoprogetti realizzati o in corso di realizzazione e delle diverse fasi inerenti agli stessi ovvero, nel caso degli investimenti non ancora effettuati, la descrizione dei progetti o sottoprogetti da iniziare; 
  3. Le motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità al credito d’imposta o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota;
  4. La dichiarazione, sotto la propria responsabilità, da parte del soggetto certificatore nonché, nel caso delle società e degli enti, anche dei tecnici ed esperti valutatori che sottoscrivono la certificazione di non versare in situazioni di conflitto di interesse, derivanti anche da rapporti di coniugio o parentela entro il quarto grado, e, comunque, di non avere rapporti diretti o indiretti di partecipazione o cointeressenza nell’impresa certificata o comunque altri interessi economici ricollegabili agli investimenti nelle attività oggetto di certificazione o al soggetto che sottoscrive la relazione tecnica asseverata di cui all’articolo 1, comma 206, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  5. Tutte le ulteriori informazioni e gli altri elementi descrittivi ritenuti utili dal soggetto certificatore per la completa rappresentazione della fattispecie agevolativa, in funzione delle attività di vigilanza da parte del Ministero delle Imprese e del made in Italy e per l’effettuazione dei controlli dell’Agenzia delle entrate sulla corretta applicazione del credito d’imposta ai sensi del comma 207 dell’articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019.

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy provvederà, entro il 31 dicembre 2023, all’elaborazione e alla pubblicazione di “Linee Guida” integrative per la corretta applicazione del credito d’imposta e al loro aggiornamento per tener conto dell’evoluzione della prassi interpretativa e delle eventuali modifiche normative sopravvenute. Con le stesse “Linee Guida” possono essere adottati schemi di certificazione riferiti alle diverse tipologie di investimenti e attività e ai diversi settori e comparti economici.

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Vigilanza sulle attività di certificazione

I soggetti certificatori sono tenuti, notiziandone l’impresa, a inviare al Ministero delle Imprese e del made in Italy copia della certificazione entro 15 giorni dalla data di rilascio all’impresa.

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy esercita la vigilanza e il controllo sulle attività svolte dai certificatori, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni agevolative ed alle “Linee Guida”. 

La certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria in relazione alla sola qualificazione delle attività inerenti a progetti o sottoprogetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione sia stata rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. 

Il Mimit può richiedere al soggetto certificatore, dandone notizia all’impresa, entro e non oltre novanta giorni dalla data di ricezione della certificazione, l’invio della documentazione tecnica nonché contrattuale e contabile rilevante ai fini della valutazione. Il soggetto certificatore è tenuto a inviare la documentazione entro i quindici giorni successivi, prorogabili in situazioni straordinarie di ulteriori quindici giorni a seguito di richiesta motivata. Il Ministero delle Imprese e del made in Italy completa l’attività di controllo nei 60 giorni successivi all’invio della documentazione integrativa. In caso di mancato invio della documentazione integrativa richiesta la certificazione non produce effetti.

I soggetti richiedenti la certificazione sono tenuti al versamento al bilancio dello Stato dei diritti di segreteria stabiliti nella somma di euro 252,00 per certificazione. Con successivo decreto verranno stabilite le relative modalità di versamento.

Per l’effettiva attuazione bisognerà attendere il visto della Corte dei Conti, la pubblicazione del Dpcm in Gazzetta Ufficiale, la pubblicazione delle linee guida atte a definire le modalità di iscrizione all’Albo dei certificatori nonché le stesse afferenti alla corretta applicazione del credito d’imposta.

a cura di Sergio Trimarchi

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