Superbonus alberghi 80%, come funziona il credito di imposta
Il D.L n. 152 del 6 novembre 2021 ha introdotto all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), un credito d’imposta pari all’80% delle spese sostenute per la riqualificazione di strutture alberghiere, a cui si aggiunge un contributo a fondo perduto – slegato dal tax credit – che può arrivare fino a 100 mila euro.
Gli incentivi potranno essere richiesti per gli interventi attuati dalla data di entrata in vigore del decreto e per quelli avviati dopo il 1° febbraio 2020, a condizione che non siano ancora conclusi alla data di entrata in vigore del decreto (7 novembre 2021), e fino al 31 dicembre 2024.
Le domande per la richiesta del superbonus alberghi 80% dovranno essere presentate in via telematica.
IN QUESTO ARTICOLO:
Superbonus alberghi: il decreto legge
Al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva nazionale, Con il D.L n. 152 del 06/11/2021, art. 1, è stato introdotto un contributo sotto forma di credito d’imposta fino all’80% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024.
Per gli stessi soggetti, è inoltre riconosciuto un contributo a fondo perduto – non superiore al 50% delle spese sostenute – sempre dalla data di entrata in vigore del decreto (7 novembre 2021) e fino al 31 dicembre 2024. Tale contributo a fondo perduto potrà arrivare fino a 100 mila euro.
I nuovi incentivi – che vanno a prorogare e potenziare la precedente versione del Bonus Alberghi – si applicano anche in relazione agli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del decreto, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021.
Bonus Alberghi: il contributo a fondo perduto
La base del fondo perduto partirà da 40 mila euro e potrà raggiungere la soglia massima di 100 mila euro nei seguenti casi:
- Fino ad ulteriori 30 mila euro qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% del totale.
- Fino ad ulteriori 20 mila euro nel caso in cui la società abbia una presenza di giovani o donne che superi alcuni tetti, variabili per tipologia di società.
- Fino ad ulteriori 10 mila euro per le imprese che hanno sede operativa in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Chi può richiedere il superbonus alberghi 80%
In base a quanto previsto dall’art. 1 comma 4 del D.L. n. 152/2021, i soggetti ammessi alla richiesta del credito d’imposta e del contributo a fondo perduto sono i seguenti:
- Imprese alberghiere.
- Strutture che svolgono attività agrituristica (L. 20 febbraio 2006 n.96).
- Strutture ricettive all’aria aperta.
- Imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici.
Investimenti ammessi
Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall’art. 109 del Tuir. Il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute, inclusi il servizio di progettazione, per eseguire i seguenti interventi:
- Interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica.
- Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.
- Interventi edilizi di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui sopra.
- Realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali.
- Spese per la digitalizzazione delle strutture.
Tutti gli interventi devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali.
Le spese ammissibili
Il 4 febbraio 2022 il Ministero del Turismo ha pubblicato l’elenco delle spese ammissibili, annunciando ulteriori chiarimenti attraverso la pubblicazione di apposite “Faq”.
Relativamente agli interventi di incremento dell’efficienza energetica, sono ammissibili le spese per gli interventi di cui all’articolo 5 del decreto 6 agosto 2020 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli interventi devono rispettare i requisiti tecnici minimi previsti dal decreto 6 agosto 2020, ad eccezione degli interventi di cui alle lettere a) e b) che devono soddisfare, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti riportati nell’appendice B all’allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della salute e il Ministro della difesa 26 giugno 2015.
Relativamente agli interventi di riqualificazione antisismica, di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 sono ammissibili:
- qualsiasi spesa inerente alla realizzazione di opere destinate a migliorare il comportamento antisismico dell’edificio;
- le spese per l’acquisto di beni destinati a strutture esistenti, già in regola con la normativa antisismica vigente nella zona di riferimento, a condizione che l’acquisto sia idoneo a migliorare il comportamento antisismico dell’edificio.
Tale miglioramento dovrà essere attestato da un tecnico qualificato a ciò autorizzato.
Relativamente agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, realizzati sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari, di cui all’articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto- legge 6 novembre 2021, n. 152, sono ammissibili le spese per:
- sostituzione di finiture, quali in particolare pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti, il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici quali servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica;
- interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici;
- realizzazione ex novo di impianti igienico-sanitari adeguati all’ospitalità delle persone diversamente abili, così come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri adeguati all’ospitalità delle persone diversamente abili;
- sostituzione di serramenti interni, quali porte interne, anche di comunicazione, in concomitanza di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche;
- sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell’accessibilità.
Relativamente agli interventi edilizi sono ammissibili le spese per:
- demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 222 gennaio 2001, n. 42, e successive modificazioni, per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;
- ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza;
- modifica dei prospetti dell’edificio, effettuata, tra l’altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse, materiali, finiture e colori;
- realizzazione di balconi e logge;
- servizi igienici;
- sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche;
- sostituzione di serramenti interni con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti in termini di sicurezza e isolamento acustico;
- installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti;
- installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.
Relativamente alla realizzazione di piscine termali, sono ammissibili le spese per:
- la realizzazione e la ristrutturazione delle vasche e dei percorsi vascolari (percorsi Kneipp), ivi compresi i rivestimenti del fondo e delle pareti, la copertura della vasca, gli impianti tecnologici e i vani tecnici di servizio;
- la realizzazione e la ristrutturazione delle unità ambientali di supporto indispensabili per l’esercizio delle attività balneotermali, quali, per esempio, i servizi igienici e gli spogliatoi;
Relativamente all’acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, le spese per:
- vasche per balneoterapia;
- apparecchi per l’erogazione delle terapie inalatorie e dell’aerosolterapia in ogni forma prevista, delle ventilazioni, riabilitazione motoria e riabilitazioni polmonari;
- attrezzature e vasche per la maturazione, lo stoccaggio e la distribuzione del fango;
- attrezzature per la riabilitazione, quali, tra gli altri, attrezzature e macchinari per palestra, ausili per deambulazione, lettini;
- realizzazione di docce, bagni turchi, saune e relative attrezzature.
Relativamente agli interventi di digitalizzazione sono ammissibili le spese per:
- acquisto di modem, router e impianti wifi;
f.2) realizzazione di infrastrutture server, connettività, sicurezza e servizi applicativi; - acquisto di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze e sistemi per la gestione e la sicurezza degli incassi online;
- acquisto di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;
- creazione o acquisto di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita on line di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API – Application Program Interface per l’interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;
- acquisto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM – Customer Relationship Management;
- acquisto di licenze software necessarie per il collegamento all’hub digitale del turismo di cui alla misura M1C3-I.4.1 del PNRR;
- acquisto di licenze del software ERP – Enterprise Resource Planning per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;
- acquisto di programmi software per piattaforme informatiche per la promozione e commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative.
Relativamente all’acquisto di mobili e componenti d’arredo, ivi inclusa l’illuminotecnica, sono ammissibili le spese riguardanti beni mobili, durevoli e ammortizzabili, strumentali all’attività d’impresa esercitata nell’ambito della struttura oggetto dell’intervento e relativamente alla quale è stata presentata la domanda di incentivo, ivi destinati e messi in uso, inclusi gli acquisti di mobili, componenti di arredo e componenti di illuminotecnica.
Tutte le voci di spesa riferibili a questa categoria dovranno essere corredate, ai fini dell’ammissibilità all’incentivo, dalla relazione di un professionista abilitato che attesti la diretta funzionalità per caratteristiche tecnico-fisiche
Rientrano nell’agevolazione, infine, le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive delle relazioni, delle asseverazioni e degli attestati tecnici, ove richiesti, nella misura massima del 10% delle spese ammissibili.
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Cumulabilità degli incentivi
Gli incentivi per le strutture alberghiere – credito di imposta 80% e contributo a fondo perduto – sono cumulabili tra loro, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi. Non risultano invece cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.
Gli incentivi sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione Europea, ovvero rappresentano aiuti «de minimis». Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fine delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fine dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Modalità di utilizzo e cedibilità del credito
Il credito d’imposta per la ristrutturazione alberghiera è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all’art. 34 della L. 388/2000.
Il superbonus alberghi è cedibile, in tutto o in parte, con la facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese banche ed intermediari finanziari. Il credito è usufruito dal cessionario con le stesse modalità che avrebbe utilizzato il soggetto cedente.
Presentazione domande e fondi stanziati
Con qualche giorno di ritardo rispetto al termine previsto (trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto del 7 novembre 2021) il Ministero del Turismo ha pubblicato l’avviso recante le modalità applicative per l’erogazione di contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche.
I soggetti interessati dovranno presentare domanda esclusivamente in via telematica. A partire dal 28 febbraio 2022 sul sito di Invitalia sarà possibile accedere alla sezione informativa dell’incentivo e scaricare il facsimile della domanda, la guida alla sua compilazione e la modulistica degli allegati.
A partire dalle ore 12 del 4 marzo 2022 sempre sul sito di Invitalia sarà possibile accedere alla piattaforma per compilare il format online, caricare gli allegati ed effettuare l’invio della domanda.
Dall’apertura della piattaforma online, le imprese interessate avranno trenta giorni di tempo per presentare istanza.
Gli incentivi saranno attribuiti secondo l’ordine cronologico delle domande e previa verifica del rispetto del requisiti oggettivi e soggettivi. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Ministero pubblicherà l’elenco dei beneficiari.
Per il credito d’imposta e il contributo a fondo perduto sono stati stanziati 100 milioni di euro per il 2022, 180 milioni di euro per ciascuno gli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per il 2025, con una riserva del 50% dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica e una riserva del 40% dedicata agli interventi da realizzarsi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
a cura di Piero Midiri
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