Credito d’imposta microelettronica e semiconduttori

Credito d'imposta microelettronica e semiconduttori

Nel corso dell’ultimo biennio, a causa dell’acuirsi della tensione internazionale, l’Ue – ai fini di tutelare l’industria comunitaria – ha attuato azioni di sostegno all’industria della microelettronica e dei semiconduttori. L’Italia in tale settore vanta operatori di primo piano. Solo per citarne alcuni: STMicroelectronics, Spea, Technoprobe, Lpe, Memc Electronic Materials.

Il legislatore ai fini di tutelare e valorizzare le attività ad alto valore aggiunto poste in essere ha istituito – ai sensi dell’art. 5, D.L. n.104/2023 – un nuovo credito d’imposta microelettronica e semiconduttori specifico per tale settore, in coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 final dell’8 febbraio 2022, concernente «Una normativa sui chip per l’Europa».

Soggetti beneficiari

Il credito d’imposta microelettronica e semiconduttori è riconosciuto alle imprese residenti, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, anche relativamente ad attività di ricerca e sviluppo che siano state svolte mediante contratti stipulati con  imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 19 settembre 1996.

È, pertanto, possibile agevolare le attività di ricerca commissionate dall’estero ad imprese italiane, sia esse infragruppo o non. Una novità rispetto al credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design istituito con la L. n. 160/2019 e ss. mm. ii.

Per il periodo d’imposta 2024 è stanziato un fondo di euro 10 milioni di euro, mentre, 130 milioni di euro per singolo anno per il quadriennio 2025-2028.

Spese ammissibili

Sono ammissibili i costi elencati all’art. dell’art. 25 del Regolamento UE n. 651/2014 sostenuti a partire dall’11 agosto 2023.

Tale credito d’imposta sarà vigente fino al 31 dicembre 2027.

Categorie di spese ammesse:

  1. Personale impiegato nel progetto;
  2. Costi relativi alla strumentazione e alle attrezzature nella misura e per il periodo di effettivo impiego nel progetto (in relazione alla quota annuale di ammortamento);
  3. Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne nonché quelli per servizi di consulenza ed equivalenti impiegati ai fini progettuali;
  4. Costi generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi quelli di materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, impiegati ai fini progettuali.

 

Ai sensi e nei limiti del Regolamento UE n. 651/2014 le intensità di aiuto non possono superare:

  • Il 100% dei costi ammissibili inerenti alla ricerca fondamentale;
  • Il 50% dei costi ammissibili inerenti agli studi di fattibilità;
  • Il 50% dei costi ammissibili inerenti alla ricerca industriale;
  • Il 25% dei costi ammissibili inerenti allo sviluppo sperimentale.

Possono essere maggiorate le intensità di aiuto previste avendo ad oggetto la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale fino a raggiungere l’80% dei costi ammissibili. Tuttavia, tenuto conto che le voci b) e d) non possono essere combinate tra loro, nel rispetto di specifiche condizioni, del:

  • 10% per le medie imprese e 20% per le piccole imprese;
  • 15% nel caso in cui il progetto alternativamente:
    1. Venga svolto in collaborazione tra imprese di cui almeno una sia una PMI;
    2. Venga realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell’accordo SEE ed a condizione che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei costi;
    3. Sia realizzato in collaborazione tra un’impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, nell’ambito della quale tali organismi sostengano non meno del 10% dei costi ammissibili;
    4. I risultati del progetto siano ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito;
    5. Il progetto sia realizzato in una regione che soddisfa le condizioni di cui all’art. 107, lettera a) del TFUE;
  • 5% se il progetto di ricerca è posto in essere in una regione che soddisfa le condizioni di cui all’art. 107, lettera c), del TFUE;
  • 25% se il progetto di ricerca è stato selezionato da uno stato membro a seguito di una procedura aperta per partecipare ad un progetto partecipato congiuntamente da almeno tre Stati membri, con una collaborazione effettiva tra imprese di almeno 2 Stati membri ed i risultati siano verranno messi a disposizione.

Modalità di fruizione del credito di imposta

il credito d’imposta microelettronica e semiconduttori è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi. Non si applicano i limiti di cui agli articoli 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è comunque subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l’effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall’impresa beneficiaria.
In caso di imprese non soggette per obbligo di legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

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Certificazione delle attività di ricerca e sviluppo

È facoltà riconosciuta al contribuente la possibilità di richiedere la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo come statuita ai sensi dell’art. 23, commi 2-5, del D.L./2022 e ss. mm. ii. Tale facoltà ha la finalità di garantire la certezza della spettanza del credito in ragione delle forti criticità rilevate nella fruizione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell’art. 145/2013 e ss. mm. ii.

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Istituzione “Comitato tecnico permanente per la microelettronica”

Ai sensi dell’art. 5, commi 7-9, D.L. n.104/2023 è istituito il è istituito un Comitato tecnico permanente per la microelettronica, composto da un rappresentante rispettivamente del Ministero delle imprese e del Made in Italy, del Ministero dell’economia e delle Finanze e del Ministero dell’università e della ricerca.

Lo stesso svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio dell’attuazione delle politiche pubbliche nel campo della microelettronica e della catena del valore dei semiconduttori, anche al fine di prevenire e segnalare al Ministro delle imprese e del Made in Italy eventuali crisi di approvvigionamento. 

Il Comitato predispone e sottopone, ogni tre anni, all’approvazione del Ministro delle imprese e del Made in Italy un Piano nazionale della microelettronica in cui sono indicate in modo organico le azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento disponibili, nonché gli obiettivi attesi anche alla luce del monitoraggio di cui al primo periodo.

Per l’analisi tecnica necessaria allo svolgimento delle sue funzioni il Comitato si avvale del Centro italiano per il design dei circuiti integrati di cui all’articolo 1, comma 404, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per le attività di segreteria, il Comitato si avvale delle strutture amministrative del Ministero delle imprese e del Made in Italy.

a cura di Sergio Trimarchi

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