Agrivoltaico: 1,1 miliardi alle imprese agricole con il bando Pnrr

Agrivoltaico: con il bando Pnrr 1,1 miliardi alle imprese agricole

Con il decreto Agrivoltaico Pnrr sono stati stanziati 1,1 miliardi di euro per la realizzazione di sistemi agrivoltaici innovativi di natura sperimentale.
Uso sostenibile del suolo, tutela della biodiversità e fonti rinnovabili sono le parole chiave legate alla nozione di agrivoltaico.
Un approccio innovativo per sfruttare al meglio le risorse economiche e contribuire alla transizione ecologica permettendo l’interazione tra energia solare e pratiche agricole, promuovendo così il recupero dei terreni per usi produttivi.
Dal 16 maggio 2024 sono disponibili le regole operative.

Che cos'è l'agrivoltaico

L’agrivoltaico è una pratica che prevede l’installazione di pannelli fotovoltaici su un terreno agricolo integrando attività agricole e/o zootecniche tra le fila delle strutture di sostegno dei pannelli stessi.

Questo approccio innovativo consente di ottenere una serie di vantaggi significativi rispetto all’agricoltura e all’energia solare tradizionali. Innanzitutto, permette di utilizzare in modo più efficiente lo spazio disponibile, infatti, lo stesso terreno può essere utilizzato sia per la coltivazione di piantagioni sia per la produzione di energia pulita, massimizzando l’uso del terreno.

L’idea di unire la produzione di energia elettrica con l’agricoltura è nata anche al precipuo scopo di evitare che l’installazione di impianti fotovoltaici potesse ridurre di gran lunga la disponibilità di terreni per l’agricoltura.

L’agrivoltaico rappresenta dunque un’opportunità promettente in linea con la crescente necessità di fonti di energia rinnovabili. Sia dal punto di vista economico sia ambientale presenta innumerevoli vantaggi.

In particolar modo:

  • Riduzione dello stress termico sulle colture   
  • Risparmio idrico
  • Protezione delle colture
  • Diversificazione del reddito per gli agricoltori
  • Produzione di energia rinnovabile
  • Uso efficiente del terreno

Decreto Agrivoltaico innovativo: a chi si rivolge

Il decreto sull’Agrivoltaico innovativo, pubblicato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) e in vigore dal 14 febbraio 2024, si pone l’obiettivo di installare almeno 1,04 GW di impianti agrivoltaici di natura sperimentale entro il 30 giugno 2026, per una produzione annuale stimata di almeno 1.300 GWh.

Il 16 maggio 2024 (dopo diverse settimane di ritardo, in quanto si attendevano entro il 29 febbraio) il Mase ha finalmente approvato le regole operative che disciplinano specificatamente le procedure per l’accesso alle tariffe incentivanti e ai contributi in conto capitale previsti dal Pnrr.

Il bando si rivolge in particolare a due categorie di soggetti beneficiari (articolo 4): 

  1. Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole o loro consorzi e associazioni temporanee di imprese agricole (di neo introduzione nel DM 436/2023 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica). 
  2. Associazioni temporanee di imprese che includono almeno un soggetto di cui alla lettera a).

L’accesso agli incentivi è escluso alle imprese in difficoltà; ai soggetti richiedenti per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui agli artt. 94-98 del DL n. 36 del 2023 (esclusione dalle gare d’appalto); ai soggetti richiedenti assoggettati a cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 DL n. 159 del 2011 (misure di prevenzione antimafia); alle imprese nei cui confronti pende un ordine di recupero di una precedente decisione della Commissione europea per incentivi percepiti illegalmente ed incompatibili con il mercato interno ed infine ai soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA aventi un volume d’affari annuo inferiore ai 7.000,00 euro. 

L'agevolazione: fondo perduto e tariffe incentivanti

Per i sistemi agrivoltaici che rispettano i requisiti stabiliti dal decreto, si riconoscono due distinti incentivi: 

  1. un contributo in conto capitale nella misura massima del 40% delle spese ammissibili; 
  2. una tariffa incentivante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete. 

Le imprese beneficiarie avranno a disposizione 18 mesi per la realizzazione dell’intervento. Il mancato rispetto dei termini comporta l’adozione di una decurtazione della tariffa spettante dello 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di nove mesi di ritardo.

In caso di superamento del termine del 30 giugno 2026 per l’entrata in esercizio dell’impianto, il diritto agli incentivi previsti dal Dm Agrivoltaico, contributo in conto capitale e tariffa incentivante, decade.

Sono oggetto di finanziamento esclusivamente gli impianti, di nuova costruzione che abbiano potenza superiore a 1 kW che alla data di presentazione della domanda hanno conseguito il titolo autorizzativo/abilitativo per la realizzazione dell’impianto oppure, il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale.

Nel caso di sistemi agrivoltaici con potenza superiore a 1 MW, è necessario una verifica preventiva in merito al possesso di solidità finanziaria ed economica.

Il rispetto del requisito è attestato, alternativamente, mediante: 

a. dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all’entità dell’intervento, tenuto conto della redditività attesa dall’intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante o del gruppo societario di appartenenza ovvero, in alternativa, l’impegno del medesimo istituto a finanziare l’intervento. In caso di Ati, la dichiarazione di capacità finanziaria ed economica dell’istituto bancario può riferirsi a uno dei soggetti (mandanti/mandatario) che compongono l’Ati; 

b. capitalizzazione in termini di capitale sociale interamente versato e/o di versamenti in conto futuro aumento di capitale, il cui valore è stabilito in relazione all’investimento previsto per la realizzazione dell’impianto nella seguente misura: 

• il 10% sulla parte di investimento fino a 100.000.000,00 €; 

• il 5% sulla parte di investimento eccedente 100.000.000,00 € e fino a 200.000.000,00 €; 

• il 2% sulla parte di investimento eccedente i 200.000.000,00 € dove l’investimento previsto per la realizzazione dell’impianto è convenzionalmente determinato moltiplicando la potenza nominale dell’impianto espressa in kW per 1.500,00 €. 

In caso di Ati, la dichiarazione di capitalizzazione può riferirsi a uno dei soggetti (mandanti/mandatario) che compongono l’Ati.

Inoltre, gli impianti devono rispettare i seguenti requisiti:

  • possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto;
  • possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
  • rispettano i requisiti di cui all’Allegato 2, lettera a) in tema di caratteristiche progettuali e costruttive del sistema agrivoltaico;
  • garantiscono la continuità dell’attività di coltivazione agricola e pastorale sottostante l’impianto;
  • gli impianti sono di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione;
  • sono conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale;
  • possesso di dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all’entità dell’intervento, tenuto conto della redditività attesa dall’intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l’impegno del medesimo istituto a finanziare l’intervento.

Requisiti degli impianti agrivoltaici

All’allegato 2 del decreto Agrivoltaico innovativo del Mase sono indicati i requisiti di carattere progettuale, costruttivo e di esercizio dei sistemi agrivoltaici avanzati. In particolare, alla lettera A, si fa riferimento alle “Caratteristiche progettuali e costruttive del sistema agrivoltaico”.

  1. La superficie minima destinata all’attività agricola deve essere pari almeno al 70% della superficie totale del sistema agrivoltaico. 

(𝑆𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎 ≥ 0,7 ∗ 𝑆𝑡𝑜t)

La superficie totale del sistema agrivoltaico, Stot, è l’area che comprende la superficie utilizzata per coltura e/o zootecnia e la superficie totale su cui insiste l’impianto agrivoltaico. Essa è quindi rappresentata dalla porzione di superficie destinata alla produzione agricola nella disponibilità del soggetto richiedente, prescelta per la realizzazione del sistema agrivoltaico. 

La superficie totale del sistema agrivoltaico viene determinata prendendo in considerazione l’intera superficie destinata alla realizzazione del sistema agrivoltaico a cui vengono sottratti i valori delle superfici che non interessano direttamente l’attività agricola, quali ad esempio, porzioni di superficie occupate da fabbricati (ad eccezione degli edifici destinati alla coltivazione dei funghi), cortili, fossi, canali, stagni, cave, terre sterili, rocce, parchi e giardini ornamentali, aree occupate per allevamenti ittici.

Nell’ambito della Stot, la Sagricola è rappresentata dalla superficie che continua a essere utilizzata per le attività agricole, di coltivazione e/o di allevamento. In particolare, la Sagricola è costituita dalla superficie Stot alla quale sono sottratte le superfici non più coltivabili dopo la realizzazione delle iniziative in quanto occupate da componenti costituenti l’impianto quali, a titolo esemplificativo, quelle occupate dalle strutture di sostegno dei moduli, dalle eventuali cabine elettriche, dalle cabine inverter.

Al fine di consentire l’accertamento del rispetto del requisito, la Stot e la Sagricola del sistema agrivoltaico devono essere univocamente individuabili attraverso gli elaborati progettuali dell’iniziativa trasmessi dal soggetto richiedente in fase di iscrizione alle procedure di selezione delle iniziative.

L’altezza dei moduli deve rispettare i valori minimi riportati di seguito:

  • 1,3 metri nel caso di svolgimento di attività zootecnica;
  • 1,3 metri nel caso di impianti agrivoltaici che prevedono l’installazione di moduli fotovoltaici in posizione verticale fissa;
  • 2,1 metri nel caso di svolgimento di attività colturale;
  • 2,1 metri nel caso di svolgimento di attività mista, colturale e zootecnica.

Al fine di consentire l’accertamento del rispetto del requisito, le altezze dei moduli fotovoltaici installati per realizzare l’impianto agrivoltaico devono essere univocamente individuabili attraverso gli elaborati progettuali dell’iniziativa trasmessi dal soggetto richiedente in fase di iscrizione alle procedure di selezione delle iniziative.

Sul terreno agricolo oggetto dell’intervento deve essere garantita la continuità dell’attività agricola e pastorale.

La continuità dell’attività agricola/pastorale è un requisito richiesto in fase di accesso agli incentivi ma che deve essere comunque mantenuto e dimostrato anche nel periodo di erogazione degli stessi (20 anni). Infatti seguiranno nel tempo controlli attenti sul mantenimento di suddetto requisito.

Agrivoltaico: spese ammissibili

Ai fini del riconoscimento del contributo in conto capitale, equivalente al massimo al 40% dell’investimento sostenuto e comunque nel limite dei costi massimi ammissibili stabiliti dal Dm Agrivoltaico, sono riportate di seguito le spese ammissibili definite all’Allegato 3 del Dm Agrivoltaico: 

Nel dettaglio trattasi di: 

a. Realizzazione di impianti agrivoltaici avanzati (moduli fotovoltaici, inverter strutture per il montaggio dei moduli, sistemi elettromeccanici di orientamento moduli, componentistica elettrica;

b. fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo; 

c. attrezzature per il sistema di monitoraggio previsto dalle Linee Guida Crea-Gse, ivi inclusi l’acquisto o l’acquisizione di programmi informativi funzionali alla gestione dell’impianto; 

d. connessione alla rete elettrica nazionale; e. opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento; 

f. acquisto, trasporto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio. 

g. studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari; 

h. progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell’opera; 

i. direzioni lavori, sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità lavori; 

j. collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali per l’attuazione del progetto. 

Le spese di cui alle lettere da g) a j) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento. Tutte le spese ammissibili devono essere comprovate con pagamenti effettuati tramite bonifico bancario. Sono ammesse solo le spese quietanzate entro la data di entrata in esercizio dell’impianto presente nel sistema agrivoltaico e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

È possibile far rientrare tra le spese ammissibili anche l’imposta sul valore aggiunto (Iva), nella sua totalità o anche solo parzialmente, a condizione che questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

In relazione alle spese ammissibili, l’art. 13 del Decreto prevede che gli eventuali contributi riconosciuti in attuazione del Dm Agrivoltaico non possano essere cumulati con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, tra i quali sono annoverabili anche le agevolazioni fiscali (es. detassazione del reddito di impresa o crediti di imposta) riconducibili a misure agevolative di carattere generale attribuite al contribuente con finalità di ausilio finanziario per scopo di incentivi. È cumulabile con gli incentivi previsti dal Dm Agrivoltaico l’erogazione di garanzie finanziarie che non si configurino come aiuto di Stato.

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Partecipazione alle procedure di asta di impianti ubicati in altri Stati membri

L’articolo 17, di nuova introduzione, ha previsto la possibilità di accesso alle sole tariffe incentivanti anche per tutti gli impianti ubicati sul territorio di Stati membri dell’Unione europea o di Stati terzi confinanti con l’Italia e con i quale l’Ue ha stipulato un accordo di libero scambio. 

L’ammissione alle procedure è concessa a condizione che: 

    1. esista un accordo, redatto ai sensi dell’art. 16 di cui al DL n. 199 del 2021, con lo Stato membro o con lo Stato terzo confinante in cui è ubicato l’impianto;
    2. l’accordo stabilisca un sistema di reciprocità e le modalità con le quali è fornita prova dell’importazione fisica dell’elettricità rinnovabile;
    3. gli impianti posseggano tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti agli impianti ubicati sul territorio nazionali, comprovati secondo le modalità indicate dal Gse. 
Modalità di presentazione della domanda

Il gestore dell’intera misura e dell’accesso al meccanismo incentivante è il Gestore Servizi Energetici (Gse).

La procedura sarà aperta il 4 giugno 2024 alle ore 12:00 e sarà chiusa improrogabilmente il 2 settembre 2024 alle ore 12:00.

Alla domanda, da presentare tramite il portale web del Gse, deve essere aggiunta l’offerta di riduzione della tariffa di riferimento.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica attraverso l’area clienti riservata del Gse, a cui si potrà accedere attraverso un’identità digitale – Spid, Cns (Carta Nazionale dei Servizi) e Cie (Carta d’identità Elettronica) oppure mediante credenziali Gse.

Sulla piattaforma sarà necessario compilare le varie sezioni del format di domanda e presentare la domanda unitamente agli allegati obbligatori comprovanti il rispetto dei requisiti richiesti dal bando. Per poter presentare la domanda è necessario possedere un indirizzo Pec (posta elettronica certificata) e un kit di firma digitale.

a cura di Stefania La Bella

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