Bonus alberghi

Bonus Alberghi, credito d’imposta del 65% per le ristrutturazioni

Il decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021) ha esteso al 2022 il periodo di vigenza del credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro.
Il Bonus Alberghi è stato inizialmente introdotto per il triennio 2014-2016 dal Dl. 83/2014 (art. 10) e poi prorogato con la legge di Bilancio 2017 per il biennio successivo con una maggiorazione del beneficio dal 30 al 65%. Dopo lo stop relativo al 2019, è stato riproposto con alcune novità.

Successivamente, con il Dl. 152 del 6 novembre 2021 è stato introdotto un nuovo credito d’imposta dell’80% delle spese sostenute per la riqualificazione di strutture alberghiere, a cui è aggiunto un contributo a fondo perduto che può arrivare fino a 100 mila euro.

Bonus Alberghi: a chi spetta

Potranno usufruire del tax credit alberghi, riconosciuto nella misura del 65%, le strutture turistico-ricettive, le imprese alberghiere, gli agriturismi, le strutture termali, le strutture ricettive all’aria aperta (campeggi, villaggi turistici, parchi vacanza, etc.), gli alberghi diffusi, i villaggi albergo e altre strutture individuate dalle normative regionali.

Il bonus spetta per le spese sostenute nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019. Per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, quindi, il bonus riguarda le spese sostenute nel 2020, nel 2021 e nel 2022.

Quali sono le spese agevolabili

Né il decreto Agosto né il decreto Sostegni Bis hanno indicato in maniera dettagliata le tipologie di interventi rientranti nell’agevolazione. Tuttavia, il decreto Agosto ha previsto che, per quanto non diversamente disposto, sia necessario osservare, ove applicabili, le disposizioni di cui all’art. 10 del suddetto Dl. 83/2014.
In sostanza, il credito di imposta alberghi spetterebbe per:

  • interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione;
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
  • interventi di incremento dell’efficienza energetica;
  • acquisto di mobili e arredi.

Inoltre, ai sensi del comma 2-bis dell’art. 10 del Dl. n. 83/2021, il Bonus Alberghi è riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità dei piani casa regionali.
Per i soli stabilimenti termali sono, inoltre, agevolabili le spese sostenute per:

  • la realizzazione di piscine termali;
  • l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

Il decreto attuativo del credito d'imposta alberghi

Non è ancora chiaro se rientreranno nel tax credit riqualificazione Alberghi anche le spese per l’adozione di misure antisismiche, così come la conferma del requisito secondo cui la struttura oggetto di intervento doveva essere già esistente al 1° gennaio 2012.

Questi e altri dubbi dovranno essere dipanati dal decreto di aggiornamento delle disposizioni attuative del 20 dicembre 2017, la cui emanazione è attesa ormai da quasi un anno assieme alle regole per la presentazione delle domande.

Sotto quest’ultimo aspetto, la formula sin qui adottata per l’assegnazione del Bonus Alberghi è stata quella (non più auspicabile) del click day.

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Compensazione in un’unica soluzione

Il credito di imposta Alberghi ammonta al 65% delle spese sostenute ed è utilizzabile, in un’unica soluzione, esclusivamente in compensazione nel modello F24. Non si applicherà più, così come disposto dal decreto Agosto, la ripartizione in quote annuali di pari importo.

Il beneficio conseguito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap; non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 61 del Tuir; non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del Tuir.

Con la legge di conversione del primo decreto Sostegni (L. 69/2021) è stata introdotta un’altra novità nella disciplina del tax credit Alberghi. Il credito d’imposta è concesso oltre che nei limiti del “de minimis” anche nel rispetto dei limiti consentiti dal Temporary Framework.

Riassumendo, con il bonus ristrutturazione alberghi le imprese che ne hanno i requisiti possono richiedere un credito d’imposta pari al 65% delle spese sostenute per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019 (2020, 2021 e 2022).
Il totale delle spese agevolabili non può superare la somma di 307.693,30 euro poiché il credito d’imposta massimo riconoscibile è pari a 200 mila euro.

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Il superbonus 80%

Per gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione alberghiera attuati a partire dal 7 novembre 2021 e per quelli avviati dopo il 1° febbraio 2020 (ma non ancora conclusi alla data del 7 novembre 2021), viene applicato un credito d’imposta pari all’80%. Il superbonus è stato introdotto dal D.L n. 152 del 6 novembre 2021, che prevede anche la possibilità di ottere un contributo a fondo perduto fino a 100 mila euro.

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