bonus sponsorizzazioni 2020

Bonus sponsorizzazioni 2022, come funziona

Il Bonus sponsorizzazioni è un credito d’imposta del 50% per investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, a favore di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre, società sportive e associazioni dilettantistiche sportive iscritte al registro Coni.
La misura è stata introdotta dall’art. 81 del Dl 14 agosto 2020, n. 104 (decreto Agosto) per sostenere il mondo dello sport messo a dura prova dall’emergenza epidemiologica in atto.
Il Decreto sostegni-bis ne ha disposto la proroga anche per tutto l’anno 2021, ed infine, il Decreto sostegni-ter lo ha prolungato fino al 31 marzo 2022.

 

Lo sport, infatti, riveste non solo un ruolo fondamentale a livello economico, ma anche e soprattutto sociale. Da qui l’esigenza di incentivare gli investimenti nel comparto, anche tramite le sponsorizzazioni sportive.

Chi può richiedere il credito d'imposta sponsorizzazioni

Il credito d’imposta sponsorizzazioni ha validità per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, e dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022.

Possono richiederlo le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali. Sono escluse, invece, le persone fisiche private.

L’investimento pubblicitario deve essere di importo complessivo non inferiore a 10 mila euro e rivolto a leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito di discipline olimpiche e paralimpiche, società sportive professionistiche, società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi relativi al periodo di imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 (in precedenza 200 mila, poi abbassata dal D.l. sostegni-bis) e fino ad un massimo di 15 milioni di euro.

Società professioniste, società dilettantistiche e Asd devono inoltre certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

Il credito d’imposta sponsorizzazioni sportive 2021 – 2022 ammonta al 50% nel limite massimo complessivo di spesa pari a 90 milioni di euro per il 2021 e 20 milioni di euro per il 2022.

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste che saranno ammesse, si procederà quindi alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta spettante, con un limite individuale per soggetto beneficiario pari al 5% del totale delle risorse disponibili.

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Bonus sponsorizzazioni 2020 decreto attuativo

Il decreto attuativo del bonus sponsorizzazioni sportive è stato firmato il 30 dicembre 2020.
Dopo il nulla osta della Corte dei Conti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Dipartimento per lo Sport ha predisposto l’apposito modello per l’accesso al credito imposta sponsorizzazione.

Per richiederlo è necessario compilare il modulo e inviarlo all’indirizzo pec ufficiosport@pec.governo.it e all’indirizzo mail servizioprimo.sport@governo.it

Per quanto concerne gli anni 2021 e 2022 si rimane in attesa della riapertura dei termini e delle modalità per la richiesta del credito.

Gli investimenti ammissibili al credito d'imposta

Per essere eleggibile a credito d’imposta, l’investimento deve riguardare spese di pubblicità e spese di sponsorizzazione, sostenute in forza di un contratto a prestazioni corrispettive.

Sono espressamente escluse dall’agevolazione le sponsorizzazioni a favore di soggetti che aderiscono al regime forfetario di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Come utilizzare il credito d'imposta sponsorizzazioni

Il decreto attuativo prevede che il credito d’imposta riconosciuto sia utilizzabile a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari.
Il bonus sponsorizzazioni potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24.
I beneficiari dovranno indicare il tax credit sponsorizzazioni nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive fino alla conclusione dell’utilizzo.

Sponsorizzazioni sportive: le Faq del Dipartimento Sport

Importanti chiarimenti sulle modalità di utilizzo del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive sono contenute nelle Faq pubblicate sul sito del Dipartimento per lo sport.

Viene innanzitutto precisato che per poter ottenere il bonus gli investimenti devono essere effettuati esclusivamente tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Per investimenti si intendono i pagamenti effettuati. Quelli fatti al di fuori dalla finestra di tempo indicata, dunque, non saranno considerati validi e non potranno concorrere alla formazione del credito d’imposta.

Ciò significa che per le sponsorizzazioni contrattualizzate e fatturate nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2020, ma pagate nel 2021, l’agevolazione non sarà valida.

Altro chiarimento riguarda l’importo minimo dell’investimento che, come sappiamo, non deve essere inferiore a 10 mila euro. Il Dipartimento per lo sport ha precisato che credito può essere chiesto anche in presenza di pagamenti verso società diverse, sempre che il totale complessivo sia di almeno 10 mila euro. In caso di più contratti di sponsorizzazione va presentata una richiesta unica e non singole richieste per ogni contratto.

Bonus sponsorizzazioni: il codice tributo per la compensazione

Al fine di consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione tramite il modello F24 del credito d’imposta per gli investimenti in sponsorizzazioni, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 69 del 10 dicembre 2021, con cui ha istituito il codice tributo “6954” denominato “Credito d’imposta sponsorizzazioni sportive – art. 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”.
Si ricorda che, il credito maturato è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
L’importo del credito d’imposta spettante piò essere consultato nella sezione “cassetto fiscale”, accessibile attraverso l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

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