Integrazione fattura credito beni strumentali

Beni strumentali, come integrare la fattura per non perdere il credito

La fattura sprovvista di riferimento normativo al credito di imposta per investimenti in beni strumentali (art. 1, commi da 184 a 197, della legge 160/2019) non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione.
Lo ha ribadito l’Agenzia delle Entrate in due risposte ad altrettanti interpelli (438/2020 e 439/2020) relativi alla richiesta di chiarimenti sulla documentazione atta a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

I casi esaminati dall'Agenzia delle Entrate

Nei due pareri forniti, il Fisco ha dato indicazioni precise su come integrare la fattura per evitare la decadenza del beneficio.

Il primo caso riguardava l’acquisto di un bene, con assegno per il pagamento dell’acconto e bonifico per il saldo. In entrambe le fatture, la norma di riferimento dell’agevolazione non era stata però menzionata.

Il secondo interpello era invece inerente l’acquisto di un trattore: anche in questo caso né il contratto di locazione finanziaria, né la fattura relativa al pagamento del primo canone riportavano il riferimento normativo richiesto.

In entrambi i casi, l’Agenzia delle Entrate ha premesso che il comma 195 dell’articolo 1 legge n. 160 del 2019 pone gli obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell’agevolazione, ai fini dei successivi controlli e, in particolare, “i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili”.

“A tal fine – si legge nello stesso comma – le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194…”.

L'equivalenza con la Nuova Sabatini

Tale prassi risulta equivalente a quanto previsto dal legislatore nel contesto di altre agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali. È il caso del contributo concesso dallo Stato in relazione ai finanziamenti bancari per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle PMI: la cosiddetta Nuova Sabatini.

Proprio in ragione di questa sostanziale equivalenza, l’Agenzia ritiene applicabili ai casi in esame i chiarimenti forniti dal MiSE sulla Nuova Sabatini (Faq 10.15). Ne consegue che la fattura sprovvista del riferimento all’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 160/2019 (credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali) non è considerata documentazione idonea all’ottenimento dell’agevolazione.

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Come integrare la fattura

Il Fisco indica però anche come poter rimediare, prima dall’avvio dei controlli e della conseguente revoca della quota corrispondente di agevolazione.

In relazione alle fatture in formato cartaceo, il riferimento normativo può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale di ogni fattura, di acconto e di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di apposito timbro.

Due invece le alternative per regolarizzare le fatture elettroniche.

Si può stampare il documento di spesa apponendo la scritta indelebile necessaria e poi conservarlo; oppure si può realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019.

La regolarizzazione dei documenti già emessi, è importante ribadirlo, dovrà essere operata dall’impresa beneficiaria prima dell’avvio di eventuali attività di controllo.

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