patent box mancata opzione

Il caso della mancata opzione Patent box in dichiarazione

Il Patent box è un regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Il regime prevede la non concorrenza alla formazione del reddito complessivo dei predetti redditi in quanto esclusi per il 50% del relativo ammontare.

In questo articolo analizzeremo un caso concreto relativo alla mancata opzione in dichiarazione dei redditi.

Come si accede al Patent box

La modalità di accesso, per i primi due periodi d’imposta assoggettabili al regime, cioè le annualità fiscali 2015 e 2016, prevedeva l’invio di un apposito modello all’Agenzia delle Entrate approvato con Provvedimento dallo stesso Direttore.

A far data dall’anno 2017, l’opzione per l’accesso al regime doveva essere comunicata tramite la dichiarazione dei redditi.

Mancata opzione Patent box: un caso concreto

In questo specifico contributo vogliamo approfondire il caso concreto del contribuente che:

  • Ha presentato l’istanza di ruling nel 2017
  • Non ha effettuato opzione nella dichiarazione Unico 2018 redditi 2017;
  • Non ha effettuato opzione nella dichiarazione Unico 2019 redditi 2018, usufruendo della remissione in bonis

A fronte di quanto previsto dalla norma per accedere al regime Patent box nel 2017 il contribuente avrebbe dovuto:

  1. Entro il 31/12/2017 inviare istanza di ruling, mediante la quale si comunicava formalmente all’Ufficio la volontà di aprire la procedura di accordo preventivo per discutere delle metodologie di calcolo finalizzato a quantificare (e concordare) il beneficio sotto forma di detassazione del reddito;
  2. Integrare la documentazione entro il termine di 120 giorni, pena il decadimento dal beneficio stesso;
  3. Comunicare nella dichiarazione dei redditi, Unico 2018/redditi 2017, la propria volontà di accedere al regime mediante opzione nell’apposito quadro OP.

Va rammentato che la procedura di confronto (ruling) è obbligatoria soltanto nel caso in cui l’utilizzo degli intangibles avvenga in maniera “diretta”, mentre è facoltativa nel caso in cui i beni immateriali agevolabili siano concessi in uso a terzi (utilizzo indiretto).

Fino alla conclusione dell’accordo, il contribuente:

  • Determina il reddito in maniera ordinaria;
  • Partecipa a svariati confronti con i funzionari dell’Ufficio (ruling);
  • È inconsapevole rispetto alla quantificazione del beneficio derivante dall’utilizzo del regime, che non può che essere immaginato in maniera esclusivamente ipotetica.

Può capitare, come tante volte è successo, che la procedura si chiuda con un nulla di fatto perché non ci sono i margini per quantificare l’extra reddito imputabile al possesso degli intangibles.

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Mancato accordo per omessa opzione

Tornando al nostro caso, essendo nel 2020 spirati i termini per procedere con la remissione in bonis e pur non avendo nulla eccepito nulla durante tutto il contraddittorio preventivo durato mesi, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate ha chiuso il procedimento per mancato accordo (omessa opzione).

Eppure il contribuente avrebbe avuto tutti i requisiti per accedere al regime.

Quanto sopra con buona pace del tanto bistrattato principio di collaborazione e buona fede del rapporto Fisco/contribuente, della capacità contributiva e di chi vorrebbe un sistema fiscale sostenibile e chiaro.

Sia chiaro. La nostra non è una critica all’operato degli Uffici, che si muovono secondo la norma, bensì un richiamo al Legislatore affinché ponga in essere quanto necessario per estendere l’utilizzo della dichiarazione integrativa ai regimi opzionali che prevedono un accordo preventivo, al fine di sanare le omissioni meramente formali, attività attualmente preclusa in virtù della remissione in bonis.

A norma dell’art. 2 comma 1 del D.L. 16/2012 “la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali […] non è preclusa […] laddove il contribuente”:

  1. Abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  2. Effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  3. Versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

È chiaro che, alla luce di ciò, il contribuente non avendo effettuato la remissione in bonis non avrebbe modo di “sanare” la mancata opzione.

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Opzione Patent box in dichiarazione dei redditi

Giusto per circoscrivere meglio l’argomento, appare opportuno rilevare che il modello dichiarativo Unico 2018/redditi 2017 sezione IV, in sede di opzione Patent box, appare predisposto per recepire i valori derivanti da chi utilizza i beni immateriali in maniera indiretta. Non si spiega infatti cosa dovrebbe o avrebbe dovuto inserire colui il quale utilizza i beni in maniera diretta.

In tal senso, anche dalla lettura delle istruzioni si rileva che “qualora la quota di reddito agevolabile sia relativa all’utilizzo diretto dei beni (ai sensi dell’art. 39, della legge di stabilità 2015) l’opzione ha efficacia dal periodo di imposta in cui è presentata l’istanza di ruling”, confermando che a poco rilevi l’effettuazione dell’opzione.

La mancata opzione, come nel caso specifico qui trattato, non può e non dovrebbe essere penalizzata con una conseguenza così grave quale è il decadimento dal beneficio. Analizzando in concreto la situazione:

  • Non esiste nessun danno, né ipotetico né tanto meno potenziale per l’Erario, in quanto durante il ruling il contribuente determina il reddito in maniera ordinaria;
  • Se esiste quel principio nazionale e sovranazionale di prevalenza della sostanza sulla forma, ciò emerge chiaramente nel caso di specie, visto che il contribuente pone in essere una serie di fatti, di integrazioni documentali, di incontri con i funzionari che impattano sia sul tempo sia sui costi di una consulenza complessa.

Remissione in bonis o dichiarazione integrativa?

A nostro parere, nel caso qui trattato si è in presenza di una violazione non già formale ma “meramente formale” in quanto non esiste nessun pregiudizio all’attività di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria e non esiste alcun danno per l’Erario.

Pertanto la soluzione più opportuna per sanare la mancata opzione, più che la remissione in bonis ancorata all’elemento temporale del termine di presentazione della prima dichiarazione utile, sarebbe dovuta essere quella di procedere con una classica dichiarazione integrativa per come modificata dal D.L. 193/2016 e relativo ravvedimento, mediante la quale, oltre ad indicare il numero dei beni, sarebbe stato semplice inserire il reddito agevolabile, calcolato per l’appunto in sede di ruling con gli Uffici.

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