Patent Box

È un’agevolazione riconducibile all’esclusione parziale della tassazione ai fine delle imposte dirette (IRES ed IRAP) dei redditi derivanti da alcuni beni immateriali. (Riferimento normativo: D.L. 21 ottobre 2021 n.146 e modifiche L. 30 dicembre 2021 n. 234).

Le opere d'ingegno che riducono il carico fiscale

Il D. M. del 21 ottobre 2021 n.146, così come modificato dalla L. 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di Stabilità 2022), ha previsto che, ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a:

  • Software coperti da copyright;
  • Brevetti industriali;
  • Disegni e modelli;

che siano utilizzati direttamente o indirettamente dalle imprese richiedenti nello svolgimento della propria attività, sono maggiorati del 110 per cento.

Chi può richiederlo

Possono fruire del regime opzionale di tassazione Patent Box i soggetti titolari di reddito d’impresa (indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni e dal settore produttivo), incluse le società e gli enti non residenti in Italia a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

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L'agevolazione

Il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110 per cento a decorrere dal periodo di imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale e può essere applicata per le spese sostenute negli otto anni precedenti.

L’esercizio dell’opzione rileva ai fini delle imposte sui redditi (IRES) e ai fini della determinazione del valore della produzione netta (IRAP).

L’opzione ha durata per cinque periodi d’imposta ed è irrevocabile e rinnovabile.

Decorrenza

Con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 21 ottobre 2021 n.146 e ai successivi periodi d’imposta, non sono più esercitabili le opzioni previste dalla L. 23 dicembre 2014 n.190, art. 1 commi 37-45 e ss.mm. (Legge di stabilità 2015 che ha introdotto in Italia il regime e ss. mm.).

I soggetti che abbiano esercitato opzioni afferenti ai periodi d’imposta antecedenti a quello in corso, possono scegliere in alternativa al vecchio regime opzionato, di aderire al nuovo regime, previa comunicazione da inviarsi secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Come ottenere l'agevolazione

I soggetti che intendano beneficiare della maggiore deducibilità dei costi ai fini fiscali possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, emanato il 15 febbraio 2022. Il contribuente che detiene tale documentazione ne dà comunicazione all’Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell’agevolazione.

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