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Riversamento credito d'imposta R&S, proroga al 3 giugno 2025

Il credito d’imposta R&S è un’agevolazione fiscale introdotta in Italia con la Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) per incentivare le imprese a investire in attività di innovazione tecnologica, sviluppo sperimentale e ricerca industriale.

L’obiettivo principale di questa misura è quello di favorire la competitività delle imprese italiane, stimolando gli investimenti in ricerca e rendendo il sistema produttivo più avanzato e allineato agli standard internazionali.

Il Decreto Legge 14 marzo 2025, n. 25 ha introdotto una nuova estensione per la presentazione delle domande di riversamento del credito d’imposta, indebitamente utilizzato in compensazione. Il termine, originariamente fissato al 31 ottobre 2024, è stato posticipato al 3 giugno 2025, offrendo così ai contribuenti un’ulteriore possibilità di regolarizzare la propria posizione fiscale.

Il credito d'imposta Ricerca e Sviluppo

Negli anni, il credito d’imposta per R&S è stato modificato più volte, con l’introduzione di nuove aliquote e ambiti di applicazione, fino a confluire nel credito d’imposta per Investimenti in R&S, Innovazione e Design previsto dal Piano Transizione 4.0.

Questa agevolazione è destinata a tutte le imprese, indipendentemente dal settore o dalla dimensione, che effettuano investimenti in attività di ricerca scientifica, sviluppo sperimentale o innovazione tecnologica. Tuttavia, a seguito di controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate, è emerso che numerose imprese avevano erroneamente usufruito del credito d’imposta per spese non effettivamente qualificabili come ricerca e sviluppo.

Per rimediare a queste situazioni, è stato introdotto il cosiddetto “Riversamento del credito R&S”, un meccanismo che consente alle aziende di restituire spontaneamente e senza sanzioni il credito indebitamente fruito.

La possibilità di regolarizzare la propria posizione attraverso il riversamento spontaneo del credito R&S è stata inizialmente introdotta con il Decreto Fiscale 2021 (D.L. n. 146/2021) il quale ha stabilito che i soggetti che avevano utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo – maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 – potevano effettuare il riversamento dell’importo del credito utilizzato senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il tutto al fine di consentire alle aziende di valutare con maggiore attenzione la propria posizione e, se necessario, aderire alla procedura di riversamento evitando contestazioni future da parte dell’Agenzia delle Entrate.

ROBERTO TRIOLO - SALVATORE LO BUE

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Le novità della proroga: chi può aderire al riversamento

In via generale, possono accedere al riversamento tutte le imprese che hanno utilizzato in compensazione un credito d’imposta per R&S in modo erroneo o non conforme ai criteri di ammissibilità, a condizione che il credito non sia già stato oggetto di un accertamento definitivo da parte dell’Agenzia delle Entrate. Questo meccanismo è stato introdotto per permettere alle aziende di regolarizzare la propria posizione senza incorrere in sanzioni e interessi, evitando contestazioni più gravi da parte dell’amministrazione fiscale.

La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione fino alla data di entrata in vigore della norma che ha introdotto la procedura medesima, ossia fino al 22 ottobre 2021.

Da ultimo, l’articolo 19 del Decreto Legge 14 marzo 2025, n. 25 ha stabilito importanti novità in merito al riversamento del credito indebitamente utilizzato, con la proroga dei termini e l’inserimento di nuovi aspetti applicativi per i contribuenti.
In primis, la domanda di accesso alla procedura di riversamento potrà essere presentata entro il 3 giugno 2025. Il pagamento delle somme dovute potrà essere effettuato in un’unica soluzione, con scadenza fissata al 3 giugno 2025, oppure in tre rate annuali con le seguenti scadenze: 3 giugno 2025, 16 dicembre 2025, 16 dicembre 2026.

Nel caso in cui il credito d’imposta sia già stato oggetto di un atto di recupero definitivo, l’intero importo dovrà essere invece riversato per intero entro il 3 giugno 2025. Il versamento deve avvenire senza possibilità di compensazione, utilizzando il modello F24.
Inoltre, va detto che il decreto prevede un’ulteriore estensione dei termini per la notifica degli avvisi di recupero relativi ai crediti d’imposta per Ricerca e Sviluppo utilizzati negli anni 2016 e 2017, che sono stati prorogati di due anni rispetto alla scadenza iniziale.
Il periodo più lungo concesso alle autorità fiscali per avviare eventuali recuperi dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati aumenta chiaramente il rischio per le imprese, che potrebbero vedersi contestato l’utilizzo del credito in un lasso di tempo più esteso rispetto a quanto inizialmente previsto.

Infine, per incentivare l’adesione alla procedura di sanatoria, viene confermato il riconoscimento di un contributo in conto capitale, calcolato in base all’importo effettivamente riversato, come previsto dalla Legge 207/2024.
Il presupposto per l’ottenimento del contributo in conto capitale è:
1. L’aver percepito il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del DL n. 145 del 2013, senza averne in tutto o in parte titolo;
2. L’aver aderito alla procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta prevista dall’articolo 5, commi da 7 e 12, del decreto legge n. 146 del 2021.

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La procedura di riversamento

Rimangono invariate le condizioni fondamentali della sanatoria, che si applica esclusivamente alle compensazioni indebite del credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo, effettuate fino al 22 ottobre 2021, e riguardanti spese che, pur sostenute, sono state ritenute non ammissibili.

Accedendo alla procedura di riversamento, i contribuenti potranno beneficiare dei seguenti vantaggi:
1. Stralcio delle sanzioni per l’indebita compensazione;
2. Cancellazione degli interessi per il ritardato pagamento e l’iscrizione a ruolo;
3. Esclusione dalla punibilità penale per indebita compensazione.

Tuttavia, è importante sottolineare che l’adesione alla procedura non è consentita se il credito d’imposta deriva da comportamenti fraudolenti, operazioni inesistenti o documentazione carente che non giustifichi adeguatamente la natura delle spese sostenute.
Ed ancora è importante evidenziare una novità importante introdotta dalla proroga riguardante i contenziosi in corso.
Invero, se il credito d’imposta è già stato oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi impugnati, l’accesso alla procedura di sanatoria è condizionato alla rinuncia al ricorso entro il 3 giugno 2025. In tal caso, le spese processuali saranno suddivise equamente tra le parti coinvolte.

Le ripercussioni sugli atti di recupero

La proroga del riversamento del credito R&S al 3 giugno 2025 rappresenta un’importante opportunità per le imprese che hanno dubbi sulla corretta applicazione dell’agevolazione. Grazie a questa estensione, le aziende avranno più tempo per sanare eventuali irregolarità in modo spontaneo, evitando pesanti conseguenze fiscali. Su un diverso versante, va detto che la proroga del termine di decadenza per l’emissione degli atti di recupero, estesa di due anni per i crediti d’imposta relativi alla Ricerca e Sviluppo utilizzati nel 2016 e 2017, potrebbe avere implicazioni negative per i contribuenti.

Infatti, ciò significa che le autorità fiscali avranno più tempo per avviare il recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati, aumentando il rischio per le imprese di contestazioni su crediti già compensati in un arco temporale più lungo del previsto. In altre parole, la possibilità di ricevere atti di recupero tardivi potrebbe generare incertezza e pressione sulle aziende, che si troverebbero a dover gestire richieste di pagamento arretrate e possibili sanzioni anche per crediti d’imposta utilizzati anni prima.

a cura di Stefania La Bella

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