Il lavoratore che presta temporaneamente la propria attività presso una consociata che si occupa di ricerca e sviluppo è, a tutti gli effetti, un suo dipendente per tutta la durata del periodo contrattuale. E come tale, la remunerazione corrisposta dall’azienda sarà ammissibile al credito d’imposta per la Ricerca e Sviluppo.
Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate (risposta n. 485) ad una società che nel 2018 ha realizzato attività di R&S e che intendeva includere nei costi agevolabili anche gli oneri relativi al lavoratore distaccato per un periodo di sei mesi.
Nell’interpello, l’istante ha premesso che l’oggetto della richiesta di chiarimento non è la riconducibilità delle attività di ricerca e sviluppo tra quelle agevolabili ai sensi dell’articolo 3 delle legge 23 dicembre 2013, 145 (modificato dall’art. 1, commi 70 e 71 della legge 30 dicembre 2018, n. 145), bensì l’inclusione degli oneri relativi ad un contratto definito di “distacco” di un’unità di personale da parte di una società consociata nelle tipologie di costo ammissibili.
L’attività svolta dal dipendente, nel periodo 14 maggio 2018 – 15 ottobre 2018, è stata di tipo tecnico (responsabile dei servizi nell’area agronomica) e si è svolta sotto il diretto controllo e direzione dell’impresa distaccataria. La società di destinazione ha provveduto, inoltre, a rifondere alla società di provenienza i costi sostenuti per il lavoro del dipendente. Viene inoltre specificato nell’interpello che l’attività di ricerca è stata svolta nel campo del miglioramento genetico e nella ricerca di sistemi di coltivazione meno impattanti sull’ambiente.
La società istante ritiene che il costo sostenuto per il personale tecnico “distaccato” addetto alle attività di ricerca e sviluppo possa rientrare nel novero di quelli agevolabili, in quanto la normativa che disciplina il credito d’imposta in argomento rappresenta un incentivo automatico teso ad agevolare, in via generale, le attività di ricerca e sviluppo svolte dalle imprese ed i relativi costi sostenuti.
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Alla luce degli elementi acquisiti, l’Agenzia ritiene che il lavoratore possa considerarsi, nel corso della durata del contratto di “distacco”, sostanzialmente alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice.
Pertanto, il costo del personale sostenuto dalla società istante può rientrare tra i costi agevolabili, nella misura in cui il lavoratore partecipi effettivamente all’attività di ricerca e sviluppo sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore e in presenza di tutti gli ulteriori requisiti delle disposizioni normative primarie e delle disposizioni di attuazione.
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