patent box autoliquidazione OD
Con la circolare n.28/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle nuove modalità di fruizione del regime opzionale di tassazione Patent box, in relazione all’autoliquidazione della misura e alle altre importanti novità introdotte dall’articolo 4 del Dl n. 34/2019 (decreto Crescita). Il regime di autoliquidazione OD (Oneri documentali) consente al contribuente, nei casi di utilizzo diretto del bene immateriale, di optare per una liquidazione “fai da te” dell’agevolazione, previa disposizione di idonea documentazione.
Nella circolare del Fisco sono inoltre contenute soluzioni interpretative che hanno tenuto conto dei suggerimenti degli operatori economici, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria che hanno partecipato alla consultazione pubblica disposta dal direttore Ernesto Maria Ruffini.
La circolare ripercorre le caratteristiche del regime di autoliquidazione del beneficio derivante dall’utilizzo diretto dei beni agevolabili, fornendo chiarimenti sull’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione e indicazioni operative sul rapporto tra l’opzione Patent box e l’opzione OD. Inoltre, vengono fornite soluzioni interpretative sulle condizioni e sugli effetti del regime “fai da te”, anche nelle ipotesi di rinuncia alle procedure di ruling pendenti e per coloro che hanno già autoliquidato negli esercizi pregressi. Sono stati inoltre forniti chiarimenti relativi alla documentazione che il contribuente dovrà predisporre per consentire il riscontro, da parte dell’Agenzia dell’Entrate, della corretta determinazione della quota di reddito escluso.
Il regime opzionale di tassazione agevolata Patent Box prevede una parziale detassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo di determinati beni immateriali, purché tali beni siano espressione delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall’impresa.
Prima del decreto Crescita, in tutte le ipotesi di utilizzo diretto del bene, la fruizione del beneficio era subordinata alla sottoscrizione di un accordo con l’Agenzia delle Entrate, il cosiddetto ruling obbligatorio, mentre in caso di concessione in uso del bene o di plusvalenze realizzate in ambito infragruppo l’accordo diventa facoltativo. La disciplina ante Dl Crescita, a eccezione dell’utilizzo diretto del bene, prevedeva quindi già forme di autoliquidazione, sebbene con fruizione in un’unica soluzione in dichiarazione e senza la previsione di esimenti sanzionatorie in caso di rettifica successiva.
Con il nuovo regime di autoliquidazione OD, anche nei casi di utilizzo diretto del bene, l’impresa può autoliquidare il beneficio in dichiarazione, perché venga predisposta la documentazione richiesta. Dall’idoneità della stessa discenderà un effetto premiale in caso di successiva rettifica del contributo in sede di controllo. La fruizione del beneficio è inoltre frazionata nell’arco di tre anni.
Nel caso di utilizzo diretto del bene, la predisposizione del set documentale costituisce dunque una condizione per l’accesso al nuovo regime. Nelle altre ipotesi di utilizzo, la fruizione del beneficio avviene integralmente nell’anno e la documentazione è condizione per godere dell’esimente sanzionatoria in esito all’attività di controllo.
Possono accedere al nuovo regime anche i soggetti che abbiano esercitato l’opzione Patent box, per l’utilizzo diretto del bene immateriale, valida per il periodo di imposta per il quale intendano fruire dell’autoliquidazione.
Le due opzioni, irrevocabili e rinnovabili, hanno diversa durata: cinque anni l’opzione Patent box; un anno l’opzione OD. Laddove all’opzione Patent box si affianchi l’esercizio dell’opzione annuale OD, il contribuente può autoliquidare il beneficio direttamente in dichiarazione, fruendone in modalità frazionata e, al contempo, godere della esimente sanzionatoria, sempre che il set documentale sia ritenuto idoneo in sede di controllo.
Le aziende che abbiano una procedura di Patent box in corso, riferibile a esercizi antecedenti a quello di entrata in vigore del decreto Crescita, possono fruire del regime di autoliquidazione OD anche per tali periodi, purché non sia stato concluso il relativo accordo. Il contribuente che intende rinunciare alla procedura di Patent box, compresa la rinuncia all’istanza di rinnovo di un accordo già concluso, deve comunicare, entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta in corso alla data del 1 maggio 2019, o entro il maggior termine di 90 giorni, in caso di dichiarazione tardiva, tramite PEC o raccomandata a/r indirizzata all’Ufficio presso il quale è incardinata la trattazione dell’istanza, l’espressa e irrevocabile volontà di rinunciare alla prosecuzione della stessa.
Dovrà inoltre predisporre il set documentale che supporti la ricostruzione del beneficio in relazione a ciascuno di tali periodi e comunicarne il possesso nella stessa dichiarazione dei redditi.
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