Nuova Sabatini contributo in unica soluzione
Con la circolare direttoriale n. 239062 sulla Nuova Sabatini la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del MiSE ha fornito indicazioni e chiarimenti in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto Semplificazioni. In particolare, vengono recepite le modifiche introdotte dall’articolo 39, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, con riferimento alla possibilità di procedere all’erogazione del contributo in favore della PMI beneficiaria in un’unica soluzione, in caso di finanziamento deliberato di importo non superiore a 200 mila euro per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 17 luglio 2020.
Sulla disciplina della Nuova Sabatini era già intervenuto il decreto Crescita (Dl 34/2019) con la previsione dell’erogazione del contributo in un’unica soluzione per i finanziamenti di importo non superiore a 100mila euro. Limite che è stato raddoppiato con il decreto Semplificazioni.
L’innalzamento della soglia non è però retroattivo. Potranno ricevere il contributo in un’unica soluzione per finanziamenti fino alla soglia di 200 mila euro solo le imprese che hanno presentato istanza a partire dal 17 luglio 2020. Le PMI che hanno richiesto l’agevolazione dall’1 maggio 2019 al 16 luglio 2020 potranno invece ricevere dal MiSE il contributo in un’unica soluzione nel caso di finanziamenti fino a 100 mila euro.
Per effetto della modifica introdotta dal Dl Semplificazioni alla Nuova Sabatini, il contributo complessivo è erogato dal Ministero alla PMI beneficiaria in un’unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente disciplina della misura agevolativa per l’erogazione della prima quota. Conseguentemente, alla circolare direttoriale n. 14036 del 15 febbraio 2017 sono state apportate alcune modifiche e integrazioni.
L’ultimo periodo del punto 13.3 risulta così modificato: “In relazione alle domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 1° maggio 2019, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 100.000,00 euro, nonché in relazione alle domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 17 luglio 2020, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000,00 euro, il Ministero, ricevuto il modulo RU, procede, entro sessanta giorni, ad erogare il contributo in conto impianti di cui al punto 8.1 in un’unica soluzione, adottando le medesime modalità di verifica già previste per l’erogazione della prima quota di contributo, fermo restando il rispetto dei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa. Ai fini della predetta modalità di erogazione del contributo in un’unica soluzione, non rilevano eventuali variazioni in diminuzione dell’ammontare del finanziamento oggetto di delibera conseguenti alla stipula del contratto con la banca o intermediario finanziario, ovvero alla realizzazione di un investimento di importo inferiore rispetto a quello preventivato dalla PMI in sede di domanda”.
Per aiutare le imprese in questa prolungata fase di emergenza epidemiologica da Covid-19, la sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di leasing (D.L. n.18/2020), già fissata al 30 settembre 2020 dal decreto Cura Italia, è stata prorogata fino al 31 gennaio 2021, in linea con quanto previsto dall’articolo 65, comma 1, del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020).
Inoltre, è stata riconosciuta alle imprese beneficiarie della Nuova Sabatini la possibilità di avvalersi di una proroga di 6 mesi del termine per la realizzazione degli investimenti e per la trasmissione al MiSE della relativa documentazione. Tale proroga è riconosciuta d’ufficio dal Ministero, senza la necessità di trasmettere alcuna specifica richiesta da parte dell’impresa beneficiaria, a condizione che il periodo di 12 mesi stabilito per la realizzazione degli investimenti (decorrente dalla data di stipula del contratto di finanziamento) includa almeno un giorno del periodo di sospensione dei termini ex lege (compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020), previsto dall’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall’articolo 37 del successivo decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
LEGGI ANCHE: Bonus Alberghi, credito d’imposta del 65% anche per i campeggi
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.