
Polizza catastrofale obbligatoria per le imprese: scadenza al 31 marzo
Il Decreto Milleproroghe 2025 ha confermato l’obbligo per le aziende iscritte al Registro Imprese di stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni immobili e strumentali causati da calamità naturali ed eventi catastrofali, come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
La sua funzione principale è quella di fornire un supporto finanziario in caso di eventi imprevisti che abbiano un impatto significativo sull’ attività commerciale e l’infrastruttura. L’obbligo di assicurazione riguarda sia le imprese italiane che quelle estere con una sede operativa stabile in Italia.
Soggetti obbligati ed esclusioni
Le imprese dovranno sottoscrivere la polizza catastrofale obbligatoria entro il 31 marzo 2025. L’obbligo di assicurazione riguarda sia le imprese italiane che quelle estere con una sede operativa stabile in Italia. Le polizze dovranno coprire i danni derivanti da: sismi, alluvioni, inondazioni, esondazioni e Frane.
Le compagnie assicurative hanno l’obbligo di contrarre, pena sanzioni da 100.000 a 500.000 euro in caso di rifiuto ingiustificato. In caso di mancata adesione all’obbligo assicurativo, il mancato rispetto potrà incidere negativamente sull’accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche.
Tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese sono obbligate a stipulare la polizza assicurativa, con l’eccezione delle imprese agricole, come definito dall’art. 2135 del codice civile. Le imprese agricole, infatti, continueranno ad essere coperte dal Fondo mutualistico nazionale, senza dover sottoscrivere una polizza individuale. La polizza assicura una serie di beni legati all’attività d’impresa, proteggendo i danni che potrebbero derivare da calamità naturali ed eventi catastrofali.
In particolare, sono coperti i seguenti beni:
terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
fabbricato: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;
attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.
L’obbligo non riguarda i veicoli a qualsiasi titolo detenuti dall’impresa produttiva. Nella definizione di “impianti e macchinari”, infatti, non sono i citati i veicoli iscritti al Pra, ove non assistiti da copertura assicurativa avverso i danni causati dagli eventi catastrofali.
La polizza assicurativa non copre invece:
– i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
– i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
– i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
Tuttavia, è importante sottolineare che sono esclusi dalla copertura i beni immobili abusivi o quelli che non rispettano le normative urbanistiche e di costruzione vigenti.
In altre parole, per essere coperti dalla polizza, i beni devono essere conformi alla legge in materia di urbanistica e costruzioni.
Massimali e franchigie
Le polizze assicurative per i danni causati da calamità naturali e eventi catastrofali prevedono la presenza di scoperti e franchigie che possono arrivare fino al 15% dell’importo del danno. Inoltre, i massimali di indennizzo sono strutturati in modo progressivo, a seconda dell’importo della somma assicurata, come segue:
1. Fino a 1 milione di euro: in questo caso, la copertura è totale, ovvero l’assicurato riceverà il 100% dell’indennizzo fino al limite della somma assicurata;
2. Da 1 a 30 milioni di euro: per le polizze con somme assicurate comprese tra 1 e 30 milioni di euro, la copertura scende al 70% della somma assicurata, ovvero l’assicurato riceverà una parte dell’indennizzo, ma non l’intero ammontare;
3. Oltre 30 milioni di euro: per somme superiori ai 30 milioni di euro, l’importo dell’indennizzo sarà negoziabile tra l’assicurato e la compagnia, permettendo una maggiore flessibilità nelle condizioni di copertura in base alle specifiche esigenze delle parti coinvolte. Questa suddivisione consente una maggiore chiarezza su come vengono gestiti i rimborsi in caso di danni, in base all’entità della somma assicurata.
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Cosa succede in caso di inadempimento?
Il mancato rispetto dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese sarà preso in considerazione nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie provenienti da risorse pubbliche, comprese quelle destinate a far fronte a eventi calamitosi e catastrofali.
È ancora da definire se questo requisito si applicherà anche alle imprese che hanno già ricevuto aiuti prima dell’entrata in vigore della normativa. Un chiarimento ufficiale potrebbe essere fornito attraverso le FAQ pubblicate dagli enti preposti alla gestione dei fondi. Bisogna far attenzione che nel caso di rifiuto o elusione dell’obbligo di stipula da parte delle imprese, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 100.000 a 500.000 euro.
Considerazioni conclusive
La polizza catastrofale offre una protezione fondamentale per le imprese contro i danni derivanti da eventi naturali, come terremoti, alluvioni e frane, assicurando la continuità operativa e la tutela del patrimonio aziendale. Inoltre, stipulare questa polizza è necessario per partecipare a bandi, sovvenzioni e agevolazioni finanziarie pubbliche. Tuttavia, è importante che i beni assicurati siano conformi alle normative urbanistiche, altrimenti potrebbero non essere coperti dalla polizza. Questo obbligo favorisce una maggiore responsabilità nella gestione e protezione del patrimonio aziendale.
a cura di Centro Studi Ransomtax
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