Polizza catastrofale (Cat Nat) obbligatoria per le imprese: coperture e scadenze
La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese con sede legale in Italia di dotarsi di una polizza assicurativa a copertura dei danni causati da eventi catastrofici e calamità naturali.
Questa misura, prevista dall’articolo 1, commi 101 e seguenti della Legge n. 213/2023, mira a rafforzare la resilienza del sistema produttivo nazionale, riducendo la dipendenza dagli aiuti pubblici e garantendo una maggiore tutela del patrimonio aziendale.
La copertura obbligatoria, nota come “Cat Nat”, rappresenta uno strumento di protezione finanziaria volto a contenere l’impatto economico di eventi estremi e assicurare la continuità operativa delle imprese. I termini di scadenza per la stipula sono differenziati in base alla dimensione aziendale.
Soggetti obbligati, esclusioni e scadenze
La polizza assicurativa contro i danni da eventi catastrofici è obbligatoria per tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, comprese attività commerciali come ristoranti, negozi e società di qualsiasi tipo, incluse le società professionali (come le società tra avvocati, Stp e Sta).
Sono esclusi dall’obbligo i professionisti che operano in forma individuale o in studi associati non registrati al Registro delle Imprese. Non sono tenute a stipulare la polizza le imprese agricole (definite dall’art. 2135 del codice civile), per le quali si applica il Fondo mutualistico nazionale che copre i danni catastrofali legati a eventi meteo-climatici come alluvioni, gelate e siccità. Inoltre, sono esonerate le imprese i cui beni immobili siano soggetti a abusi edilizi o costruiti senza le necessarie autorizzazioni, o che abbiano subito abusi successivamente alla loro costruzione.
In particolar modo, in base alla dimensione aziendale cambiano le scadenze:
a) grandi imprese (oltre 250 dipendenti): obbligo di sottoscrizione entro il 31 marzo 2025, con un periodo transitorio di 90 giorni (fino al 30 giugno) per consentire alle aziende prive di contratto di adeguarsi all’obbligo, mantenendo comunque l’accesso a eventuali incentivi o contributi;
b) medie imprese (50-250 dipendenti): termine fissato al 1° ottobre 2025;
c) piccole e microimprese: obbligo posticipato al 31 dicembre 2025.
Oggetto della copertura e limiti della polizza Cat Nat
La copertura assicurativa comprende i danni alle immobilizzazioni materiali causati direttamente dai seguenti eventi catastrofici:
1. Alluvioni, inondazioni ed esondazioni, che si verificano quando l’acqua esce dai corsi d’acqua, bacini naturali o argini artificiali.
2. Eventi sismici, purché i beni assicurati si trovino in un’area dichiarata a rischio dal sismogramma nazionale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e identificata nei provvedimenti delle autorità competenti. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento vengono considerate parte dello stesso sinistro.
3. Frane, che comprendono fenomeni rapidi, come il distacco improvviso di rocce o terra dovuto alla gravità, se avvengono entro le 72 ore dall’inizio del fenomeno.
Sono però esclusi dalla copertura:
– I danni indiretti, come ad esempio le perdite economiche derivanti dall’interruzione dell’attività (business interruption), che devono essere coperti tramite una garanzia aggiuntiva facoltativa.
– I danni causati da fenomeni secondari, come il furto di beni dopo un evento catastrofico (ad esempio, un furto di macchinari a seguito di un terremoto).
– I danni diretti causati dal comportamento umano o a terzi, se provocati dai beni assicurati in seguito a uno degli eventi catastrofici.
Va detto, di rilevante importanza, che l’abusivismo edilizio comporta l’esclusione dalle coperture previste dalle polizze catastrofali: i danni a immobili realizzati senza le necessarie autorizzazioni o che abbiano subito abusi successivi alla costruzione non sono indennizzabili. Se un fabbricato è oggetto di abuso edilizio (ad esempio è stato ampliato o modificato senza permessi) oppure è sorto in assenza di concessione, ogni sinistro derivante da alluvioni, frane o sisma ricade al di fuori dell’area di copertura assicurativa. In pratica, per mantenere valido il diritto al risarcimento in caso di eventi catastrofali è indispensabile che l’immobile sia conforme alle normative urbanistiche e non gravato da abusi edilizi, pena la nullità della garanzia.
Massimali e franchigie
Le polizze assicurative per i danni causati da calamità naturali e eventi catastrofali prevedono la presenza di scoperti e franchigie che possono arrivare fino al 15% dell’importo del danno. Inoltre, i massimali di indennizzo sono strutturati in modo progressivo, a seconda dell’importo della somma assicurata, come segue:
Fino a 1 milione di euro: in questo caso, la copertura è totale, ovvero l’assicurato riceverà il 100% dell’indennizzo fino al limite della somma assicurata;
Da 1 a 30 milioni di euro: per le polizze con somme assicurate comprese tra 1 e 30 milioni di euro, la copertura scende al 70% della somma assicurata, ovvero l’assicurato riceverà una parte dell’indennizzo, ma non l’intero ammontare;
Oltre 30 milioni di euro: per somme superiori ai 30 milioni di euro, l’importo dell’indennizzo sarà negoziabile tra l’assicurato e la compagnia, permettendo una maggiore flessibilità nelle condizioni di copertura in base alle specifiche esigenze delle parti coinvolte.
Questa suddivisione consente una maggiore chiarezza su come vengono gestiti i rimborsi in caso di danni, in base all’entità della somma assicurata.
Beni in locazione, affitto o usufrutto: a chi spetta l’obbligo assicurativo
In base a quanto previsto dall’art. 1-bis del D.L. n. 155/2024, convertito con modificazioni dalla L. n. 189/2024, e dall’art. 1, comma 1, lett. b), del D.M. 18/2025, l’obbligo di copertura assicurativa riguarda i beni materiali di impresa individuati dall’art. 2424 del codice civile – voce B-II dell’attivo dello stato patrimoniale, numeri 1), 2) e 3) – indipendentemente dal titolo in base al quale tali beni siano impiegati nell’attività imprenditoriale.
Restano esclusi dall’obbligo i beni che risultino già coperti da una polizza assicurativa analoga, anche qualora stipulata da un soggetto diverso dall’imprenditore utilizzatore, come chiarito dalla Relazione Illustrativa al D.M. 18/2025.
In via esemplificativa, se un bene è concesso in locazione, affitto o usufrutto, l’obbligo di assicurazione ricade sull’utilizzatore (locatario, affittuario o usufruttuario) iscritto al Registro delle imprese, nel caso in cui il bene non sia già stato assicurato dal proprietario.
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Cosa succede in caso di inadempimento
Non sono previste sanzioni dirette o multe. Il mancato rispetto dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese sarà preso in considerazione nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie provenienti da risorse pubbliche, comprese quelle destinate a far fronte a eventi calamitosi e catastrofali.
È ancora da definire se questo requisito si applicherà anche alle imprese che hanno già ricevuto aiuti prima dell’entrata in vigore della normativa. Un chiarimento ufficiale potrebbe essere fornito attraverso le FAQ pubblicate dagli enti preposti alla gestione dei fondi. Bisogna far attenzione che nel caso di rifiuto o elusione dell’obbligo di stipula da parte delle imprese, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 100.000 a 500.000 euro.
La polizza catastrofale offre una protezione fondamentale per le imprese contro i danni derivanti da eventi naturali, come terremoti, alluvioni e frane, assicurando la continuità operativa e la tutela del patrimonio aziendale. Inoltre, stipulare questa polizza è necessario per partecipare a bandi, sovvenzioni e agevolazioni finanziarie pubbliche. Tuttavia, è importante che i beni assicurati siano conformi alle normative urbanistiche, altrimenti potrebbero non essere coperti dalla polizza. Questo obbligo favorisce una maggiore responsabilità nella gestione e protezione del patrimonio aziendale.
a cura di Stefania La Bella
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