Patent Box e software, via libera al beneficio senza registrazione Siae
Il Patent Box rappresenta uno dei principali strumenti fiscali a sostegno dell’innovazione, pensato per premiare le imprese che investono in ricerca e sviluppo sui propri beni immateriali. La disciplina, che riconosce una deduzione maggiorata del 110% dei costi agevolabili, riveste un ruolo strategico per la competitività di aziende di ogni dimensione.
Tra i beni che rientrano nell’agevolazione figura anche il software, ormai al centro dei processi produttivi e dei modelli di business digitali. Con la Risposta n. 223 del 22 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha sciolto un nodo interpretativo di grande rilievo: l’accesso al beneficio non richiede più la registrazione del programma presso la Siae. È sufficiente una dichiarazione sostitutiva che attesti titolarità, originalità e creatività del bene.
L'attuale disciplina: deduzione maggiorata al 110%
La disciplina attuale del Patent Box, introdotta dall’articolo 6 del Decreto-Legge n. 146/2021, consente alle imprese di ottenere, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, una deduzione maggiorata al 110% dei costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla creazione, tutela e valorizzazione di beni immateriali, tra cui software protetti da copyright, brevetti, disegni e modelli registrati.
Un aspetto importante è che l’opzione per il Patent Box deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi del periodo di riferimento: ha durata quinquennale, è irrevocabile e rinnovabile. Ciò significa che le imprese devono pianificare con attenzione la scelta, considerandola come parte integrante della strategia fiscale di medio-lungo periodo.
Il regime è aperto a tutte le tipologie di imprese, senza distinzione di forma giuridica, dimensione o settore di attività. Sono incluse anche le stabili organizzazioni italiane di soggetti residenti in Stati con cui l’Italia ha sottoscritto convenzioni contro le doppie imposizioni: un segnale di apertura che amplia l’impatto dello strumento.
Ma, concretamente, su quali spese si può applicare la maggiorazione?
Rientrano tra le spese agevolabili:
- il personale direttamente coinvolto nei progetti di R&S, indipendentemente dal tipo di contratto;
- gli ammortamenti e i canoni di locazione di beni materiali e immateriali impiegati nelle attività;
- le consulenze tecniche e professionali connesse ai progetti di ricerca;
- i materiali e le forniture necessarie allo sviluppo dei beni immateriali;
- gli oneri legali per il mantenimento, il rinnovo e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
In pratica, tutto ciò che contribuisce realmente allo sviluppo e alla protezione di un bene immateriale può concorrere alla deduzione, offrendo un incentivo concreto a chi investe in innovazione.
Meccanismo di recapture
Un aspetto spesso sottovalutato, ma di grande interesse per le imprese, è il cosiddetto meccanismo di recapture. Previsto dal comma 10-bis dell’art. 6 del Decreto Legge n. 146/2021, consente di riportare indietro l’orologio fiscale fino a otto anni.
In altre parole, la maggiorazione si può estendere anche ai costi sostenuti in precedenti esercizi, a condizione che quelle spese abbiano contribuito alla creazione del bene immateriale e che quest’ultimo ottenga una privativa industriale nel periodo di riferimento.
Il momento rilevante per l’applicazione varia a seconda del bene:
- per i brevetti conta la data di concessione;
- per i software la registrazione presso la Siae o enti equivalenti;
- per disegni e modelli la registrazione presso l’ufficio competente.
Per le imprese, si tratta di un’opportunità significativa: investimenti fatti anni prima, e che altrimenti non genererebbero alcun beneficio fiscale, possono tornare utili. Naturalmente, la condizione è che vi sia un legame diretto e dimostrabile tra quelle spese e il bene immateriale oggi tutelato.
Non a caso, è prevista la possibilità di predisporre una documentazione tecnica dettagliata che raccolga tutte le informazioni utili per calcolare correttamente la maggiorazione. Pur non essendo obbligatoria, questa documentazione è consigliabile perché riduce il rischio di sanzioni in caso di rettifiche fiscali, offrendo una sorta di “scudo preventivo” alle imprese.
Patent Box e software
Il software rappresenta uno degli ambiti più dinamici e rilevanti per l’applicazione del Patent Box. Rientra infatti tra i beni agevolabili in quanto opera tutelata dal diritto d’autore.
La Direttiva 91/250/CE ha esteso la protezione anche ai programmi per elaboratore, modificando la Legge n. 633/1941 sul diritto d’autore. La tutela riguarda sia il codice sorgente – le istruzioni scritte dall’autore – sia il codice oggetto, ossia la traduzione eseguibile dal computer. Restano invece esclusi concetti, idee e logiche sottostanti, in coerenza con il principio secondo cui il diritto d’autore protegge la forma espressiva, non le idee astratte.
Per beneficiare della protezione, il software deve essere originale e frutto della creazione intellettuale dell’autore. Non serve che sia “nuovo” in senso assoluto (come accade per i brevetti): basta che porti l’impronta personale di chi lo ha ideato. Persino modifiche creative a software preesistenti possono essere protette, purché rispettino i diritti dell’opera originaria.
Un punto cruciale è che la protezione nasce automaticamente con la creazione del programma. La registrazione presso la Siae è dunque facoltativa: utile come prova di paternità, ma non indispensabile ai fini della tutela. È un passaggio che molte imprese scelgono comunque, per rafforzare la propria posizione in caso di contenziosi.
Evoluzione recente della disciplina
L’attuazione del nuovo Patent Box è stata accompagnata da una serie di interventi interpretativi che hanno progressivamente chiarito i contorni della disciplina.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 48243 del 15 febbraio 2022 ha definito le modalità di esercizio dell’opzione, la durata quinquennale e i criteri per la determinazione delle spese agevolabili.
La circolare n. 5/E del 2023 ha chiarito la nozione di “software protetto da copyright”, sottolineando che la tutela riguarda la forma espressiva (codice sorgente e oggetto) e non le idee. Ha inoltre confermato che la prova dell’esistenza e della titolarità del software può essere fornita tramite dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Da ultimo, la risposta a interpello n. 223 del 22 agosto 2025 ha segnato un punto di svolta: per accedere al beneficio in via ordinaria, la registrazione Siae non è più un requisito obbligatorio.
Si delinea così un percorso normativo improntato a una maggiore accessibilità: il legislatore e l’Amministrazione finanziaria hanno puntato a semplificare gli adempimenti, pur mantenendo presidi più rigorosi laddove il beneficio abbia effetti retroattivi (recapture)
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Vantaggi derivanti dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate
La risposta a interpello n. 223 del 2025 ha ribadito che per fruire del Patent Box in via ordinaria non è necessaria la registrazione Siae: basta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti titolarità, originalità e creatività del software, corredata da una descrizione tecnica.
Nel caso specifico, una società del settore informatico chiedeva se fosse possibile applicare l’agevolazione a software sviluppato internamente ma non registrato presso la Siae, e se, in caso di successiva registrazione, potesse recuperare i costi passati. L’Agenzia ha chiarito che:
per il regime ordinario è sufficiente la dichiarazione sostitutiva;
per usufruire del recapture, invece, la registrazione Siae resta imprescindibile.
Un chiarimento importante, che ha effetti pratici immediati: molte imprese possono oggi accedere al beneficio senza dover passare dal deposito formale, mentre chi intende valorizzare anche le spese pregresse dovrà procedere alla registrazione.
Considerazioni finali
L’evoluzione della disciplina del Patent Box, culminata con l’interpello 223/2025, mette in luce un aspetto chiave: il legislatore vuole incentivare realmente l’innovazione, rimuovendo ostacoli burocratici che rischiavano di limitare l’accesso allo strumento.
Il vero beneficio, per le imprese, non è solo fiscale: è la possibilità di pianificare gli investimenti in ricerca e sviluppo con maggiore certezza e flessibilità.
La semplificazione legata al software apre infatti la strada anche a startup e Pmi, che spesso non hanno strutture interne dedicate alla gestione dei titoli di proprietà intellettuale. In prospettiva, la partita più interessante si giocherà sul piano strategico: decidere quando conviene limitarsi alla dichiarazione sostitutiva e quando, invece, è opportuno procedere con la registrazione Siae per attivare il recapture. Una scelta che potrà fare la differenza nella valorizzazione fiscale degli investimenti in innovazione.
a cura di Stefania La Bella
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