Credito d'imposta materiali di recupero: come funziona
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) ha pubblicato il bando “Credito d’imposta – materiali di recupero – spese annualità 2024”. Il bando riguarda le spese sostenute nell’anno 2024 per l’acquisto di prodotti e imballaggi provenienti da materiale di recupero: l’agevolazione prevede un credito d’imposta che ammonta al 36% delle spese ammesse fino ad un massimo di 20.000 euro.
In questo articolo riassumiamo tutte le informazioni utili sul credito d’imposta materiali di recupero 2025.
IN QUESTO ARTICOLO:
Credito d’imposta materiali di recupero: come e quando presentare la domanda
Il Mase ha annunciato che il portale per la presentazione delle istanze per il credito d’imposta sui materiali 2025 sarà aperto dalle ore 12:00 del 1° dicembre 2025 fino al 30 gennaio 2026, con chiusura sempre a mezzogiorno.
Le istanze vanno presentate in via telematica seguendo la procedura informatica accessibile a questo link.
In cosa consiste il credito d’imposta per i materiali di recupero
L’agevolazione consiste nell’erogazione di un credito d’imposta per i materiali di recupero pari al 36% delle spese ammissibili. L’importo massimo annuale riconosciuto è di 20.000 euro per ciascun beneficiario.
Chi può presentare domanda per il credito d’imposta materiali di recupero 2025
Il bando per il credito d’imposta sui materiali di recupero 2025 è aperto a tutte le imprese attive in Italia.
Sono comunque escluse le aziende destinatarie di sanzioni interdittive come ai sensi del D.lgs 231/2001 e che si trovino in tutte le altre condizioni ostative previste dall’ordinamento vigente.
Quali sono i materiali di recupero ammessi per il credito d’imposta?
I materiali di recupero ammessi per l’accesso al credito d’imposta sono i seguenti:
- Prodotti e semilavorati ottenuti da materiali post-consumo o provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica: tra questi rientrano, ad esempio, vaschette, film, contenitori e componenti plastici realizzati in materiale riciclato certificato, con percentuali di contenuto riciclato conformi alle specifiche tecniche del produttore;
- Imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili, che rispettino la normativa tecnica UNI EN 13432:2002, standard europeo che definisce i requisiti per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione: questa categoria comprende shopper, packaging alimentare, pellicole e imballaggi rigidi compostabili, purché certificati da organismi accreditati;
- Imballaggi a base cellulosica: quali carta e cartone, provenienti da processi di recupero della raccolta differenziata. Sono tuttavia esclusi gli imballaggi composti o trattati con sostanze non biodegradabili (ad esempio, carta plastificata, carte accoppiate con fogli di alluminio, rivestimenti ad alta densità o inchiostri speciali). L’impresa deve quindi verificare la neutralità ambientale e la tracciabilità del materiale acquistato;
- Imballaggi in legno non impregnato, proveniente da filiere certificate o da sistemi di recupero: sono agevolabili bancali, cassette, elementi di supporto e packaging industriale, a condizione che non abbiano subito trattamenti chimici non conformi agli standard ammessi;
- Imballaggi derivanti dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro: incluse bottiglie, vasetti, fogli, imballaggi industriali e semilavorati riciclati, purché provenienti da circuiti riconosciuti e certificati per il recupero.
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Quali sono i requisiti che le spese devono rispettare per essere ammissibili al credito d’imposta per i materiali di recupero?
Sono quattro i requisiti imprescindibili che consentono l’ammissione della spesa dei materiali di recupero al credito d’imposta 2025, ovvero:
- Effettività del costo sostenuto – la spesa deve essere realmente sostenuta, completa di fattura e pagamento tracciabile attraverso strumenti finanziari intestati all’impresa (bonifico, carta aziendale, strumenti elettronici). Non sono ammessi pagamenti in contanti o tramite veicoli non riconducibili al soggetto richiedente;
- Connessione con il ciclo produttivo dell’impresa: i beni acquistati devono essere impiegati direttamente nell’attività economica dell’azienda, ad esempio come materiali di confezionamento, imballo per prodotti finiti, elementi per la logistica interna o componenti utilizzati nel processo produttivo. Sono esclusi gli acquisti destinati alla mera rivendita, poiché non integrano un effettivo contributo alla transizione verso materiali sostenibili nel ciclo produttivo del beneficiario;
- Tracciabilità dell’origine del materiale – Il fornitore deve essere in grado di attestare la percentuale e la provenienza del materiale riciclato, compostabile o recuperato, mediante certificazioni, dichiarazioni di conformità, etichette ambientali o altri strumenti idonei. Tali documenti devono essere conservati ai fini del controllo successivo da parte dell’Amministrazione;
- Inerenza e congruità della spesa – Lo studio professionale deve verificare che le quantità acquistate siano coerenti con le esigenze dell’impresa, in modo da evitare criticità in fase di valutazione o controllo ex post. L’inerenza va dimostrata sulla base di logiche produttive, consumi storici e piani di approvvigionamento.
In ogni caso le spese devono essere certificate da un professionista abilitato, sia esso un revisore legale, un dottore commercialista, un esperto contabile o un consulente del lavoro.
a cura di Emilio Scibona
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