Conto Termico 3.0: come funziona l'incentivo
Il 25 dicembre 2025 entra in vigore il Conto Termico 3.0, incentivo a fondo perduto con un budget da 900 milioni di euro per l’efficientamento energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili, che va a sostituire il precedente 2.0. La misura è aperta, oltre che alle pubbliche amministrazioni, soggetti privati ed enti del terzo settore, anche alle imprese.
L’intensità del contributo per le imprese varia a seconda del tipo di intervento effettuato ma, in ogni caso, non può superare il 65%.
Chi può accedere al Conto Termico 3.0
L’accesso all’incentivo Conto Termico 3.0 può essere richiesto da pubbliche amministrazioni, soggetti privati (per interventi su edifici residenziali o appartenenti al settore terziario), enti del terzo settore anche nel caso in cui svolgano attività economica e imprese.
Per quanto riguarda le imprese, non vi sono preclusioni d’accesso in relazione alla dimensione (piccola, media, grande) o al tipo d’attività.
Non è consentito l’accesso ai soggetti richiedenti nel caso in cui:
- ricorra una delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- i soggetti richiedenti siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Non sono, inoltre, ammesse, ai sensi del decreto di riferimento del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) “Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili” del 7 agosto 2025:
- le imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella comunicazione della Commissione orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
- alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.
Conto Termico 3.0: tipologia di investimenti ammessi
Gli investimenti ammessi nell’ambito di Conto Termico 3.0 si dividono in due categorie specificate, rispettivamente, nel Titolo II e nel Titolo III del decreto MASE del 7 agosto 2025.
Gli interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica negli edifici, stabiliti nel Titolo II, sono:
- Isolamento termico: interventi di isolamento delle superfici opache dell’edificio, con possibile installazione di ventilazione meccanica.
- Chiusure trasparenti: sostituzione di finestre e infissi che delimitano il volume climatizzato.
- Schermature solari: installazione di sistemi di ombreggiamento o filtrazione solare esterni, fissi o mobili, per superfici esposte da est a ovest.
- Edifici a energia quasi zero: trasformazione degli edifici esistenti in edifici ad altissima efficienza energetica.
- Illuminazione efficiente: sostituzione dei sistemi di illuminazione interni ed esterni con soluzioni a maggiore efficienza.
- Building automation: installazione di sistemi automatici di gestione e controllo degli impianti termici ed elettrici, inclusi termoregolazione e contabilizzazione dei consumi.
- Ricarica veicoli elettrici: installazione di infrastrutture di ricarica private o aperte al pubblico, se realizzate insieme alla sostituzione dell’impianto di riscaldamento con pompe di calore elettriche.
- Fotovoltaico e accumulo: installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e opere di allacciamento alla rete, se abbinati alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore elettriche.
Gli interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ai sensi del Titolo III del decreto MASE, sono:
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore (elettriche o a gas), anche per la produzione di acqua calda sanitaria, con contabilizzazione del calore per impianti sopra i 200 kW.
- Sistemi ibridi o bivalenti: sostituzione degli impianti esistenti con sistemi a pompa di calore integrati con altre tecnologie, con contabilizzazione del calore se la potenza supera i 200 kW.
- Impianti a biomassa: sostituzione degli impianti di climatizzazione o di riscaldamento (anche per serre, fabbricati rurali, processi produttivi o reti di teleriscaldamento) con generatori alimentati a biomassa, anche in sistemi ibridi, con contabilizzazione del calore oltre i 200 kW.
- Solare termico: installazione di impianti solari per la produzione di acqua calda sanitaria, integrazione al riscaldamento, solar cooling, processi produttivi o teleriscaldamento, con contabilizzazione del calore per campi solari superiori a 100 m².
- Scaldacqua a pompa di calore: sostituzione di scaldacqua elettrici o a gas con scaldacqua a pompa di calore.
- Teleriscaldamento efficiente: sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale tramite allaccio a reti di teleriscaldamento efficienti.
- Microcogenerazione rinnovabile: sostituzione totale o parziale degli impianti esistenti con impianti dotati di unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili.
Per il dettaglio delle spese ammissibili, si rimanda agli articoli 6 e 9 del decreto del MASE.
Conto Termico 3.0: intensità del contributo per le imprese
L’intensità del contributo Conto Termico 3.0 per le imprese varia a seconda della tipologia di intervento e della dimensione dell’impresa richiedente.
Per gli interventi di efficienza energetica degli edifici, configurati nel Titolo II del decreto del MASE la percentuale di base è del 25% per il singolo intervento e del 30% in caso di più interventi.
Queste percentuali possono essere incrementate del 20% nel caso della piccola impresa e del 10% nel caso della media.
In caso di interventi realizzati nelle zone assistite configurate dall’articolo 107 paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, l’incentivo può salire nelle seguenti modalità:
- 15% se si tratta delle aree menzionate nella lettera a del paragrafo 3;
- 5% se si tratta delle aree menzionate nella lettera c del paragrafo 3.
Un ulteriore maggiorazione del 15% è prevista nel caso in cui gli interventi determinino un miglioramento della prestazione energetica dell’edificio misurata in energia primaria di almeno il 40 % rispetto alla situazione precedente all’investimento.
Nel caso degli interventi di produzione da fonti rinnovabili di cui al Titolo III del decreto del MASE, l’intensità degli incentivi riconosciuti non può superare il 45% dei costi ammissibili. Come nel caso degli interventi di efficienza energetica degli edifici resta l’incremento del 20% per piccole imprese e del 10% per le medie.
In tutti i casi l’intensità massima del contributo non può superare il 65%.
Conto Termico 3.0: cumulabilità con altre misure
Come stabilito dall’articolo 27 del decreto MASE del 7 agosto 2025, l’incentivo può essere cumulato con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, nei limiti d’intensità d’aiuto stabiliti nell’articolo in questione.
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Conto Termico 3.0: come presentare l’istanza
Per le imprese è previsto un accesso diretto a Conto Termico 3.0. A seguito della conclusione degli interventi, il Soggetto Responsabile trasmette al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la richiesta di accesso diretto agli incentivi attraverso l’apposita sezione del Portaltermico, redatta secondo il modello 1 indicato nell’Allegato 2 delle Regole Applicative, ai sensi dell’art. 14, comma 2, lett. a) del Decreto.
Per gli interventi ammissibili realizzati entro il 25 dicembre 2025 la richiesta d’accesso all’incentivo deve essere presentata entro 60 giorni dalla conclusione degli interventi.
Per gli interventi iniziati dopo il 7 agosto 2025 e non ancora conclusi, è possibile – fino all’entrata in esercizio del nuovo Portaltermico – inviare la “richiesta preliminare di accesso agli incentivi” (comma 3 dell’Articolo 25 del D.M. 7 Agosto 2025) tramite PEC all’indirizzo preliminareimpreseCT3@pec.gse.it.
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a cura di Emilio Scibona
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