credito sanificazione
Il decreto Liquidità (D.l. 23/2020), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.94 dell’8 aprile 2020, ha ampliato l’ambito oggettivo di applicazione del credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, introdotto dall’art. 64 del decreto Cura Italia (D.l. 18/2020).
Come chiarito dalla circolare numero 9/E dell’Agenzia della Entrate, l’articolo 30 del decreto Liquidità stabilisce l’estensione del credito d’imposta alle spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro e per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. L’obiettivo è quello di aiutare le imprese e le attività commerciali a rendere più sicuri gli ambienti di lavoro e di produzione, in modo tale da contrastare la diffusione del coronavirus.
Tra i dispositivi di protezione individuale rientrano:
Fra gli altri dispositivi di sicurezza rientrano
Con l’ampliamento dell’ambito oggettivo di applicazione, le tipologie di spese ammissibili al credito d’imposta per la sanificazione sono:
Possono accedere al credito d’imposta, di misura pari al 50% delle spese sostenute e fino ad un massimo di 20mila euro, tutti i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione.
Lo stanziamento previsto dalla norma è pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020. I criteri e le modalità di accesso all’agevolazione saranno definiti dal ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze.
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