Bando Parco Agrisolare 2024: contributo a fondo perduto per le imprese del Mezzogiorno

Bando Parco Agrisolare 2024: contributo a fondo perduto per le imprese del Mezzogiorno

Dal 16 settembre al 14 ottobre 2024 sarà possibile aderire alla misura “Parco Agrisolare” dedicata alle imprese localizzate nel Mezzogiorno e finalizzata, per mezzo dell’erogazione di un contributo a fondo perduto, alla realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.

Riapertura del bando Parco Agrisolare

Nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2024 è stato pubblicato il decreto 17 aprile 2024 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, recante interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del Pnrr, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 “Parco Agrisolare”.

Gli interventi finanziabili devono essere realizzati esclusivamente nelle regioni del Mezzogiorno, ossia Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le imprese devono inoltre possedere i requisiti specificati nel decreto e negli allegati del terzo Avviso pubblico.

Viene promossa l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti di fabbricati agricoli con una potenza massima di 1.000 kWp per impianto. Sono inoltre ammissibili le spese per interventi complementari, sistemi di accumulo e dispositivi di ricarica. La spesa massima per beneficiario è fissata in 2,33 milioni di euro.

Destinatari della misura

I destinatari del bando Parco Agrisolare sono:

  1. imprenditori agricoli in forma individuale o societaria;
  2. imprese agroindustriali in possesso del codice Ateco individuato con l’Allegato B al 3° avviso;
  3. cooperative agricole che svolgono attività di cui all’art. 2135 c.c. e cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, c. 2 D.Lgs. 18.05.2001 n. 228 (T.U. agricoltura), indipendentemente dai propri associati;
  4. soggetti di cui ai punti precedenti costituiti in forma aggregata (quale: associazioni temporanee di imprese (Ati), raggruppamenti temporanei di impresa (Rti), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (Cer) ex art. 4, c. 1, D.M. 19.04.2023.

Inoltre, i soggetti (imprese e/o loro aggregazioni) ammissibili agli incentivi previsti da questa misura devono rispettare i seguenti criteri:

a) essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel Registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
c) non essere soggetti a sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
d) non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
e) essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata da Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc);
f) non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
g) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
h) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
i) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come definita all’articolo 2, punto 18 del Regolamento Gber e al paragrafo 33, punto 63, degli Orientamenti.

Le novità rispetto al bando del 2023

Sono per gran parte confermate le novità introdotte con il 2° bando del 2023 ed invero sul lato agevolativo il contributo a fondo perduto potrà raggiungere l’80% delle spese ammissibili e le aziende avranno la possibilità di adottare soluzioni di autoconsumo condiviso, con facoltà di partecipare al bando in forma aggregata.

Le domande di questa terza tranche saranno istruite dal Gse tra ottobre e dicembre 2024, insieme allo scorrimento del 2° bando così da poter assegnare l’intera dotazione finanziaria della misura pari a 2,35 miliardi di euro entro il 2024, come da scadenza europea. Sul punto è importante precisare che i progetti che sono stati già oggetto di precedenti benefici dovranno rinunciare ai medesimi se l’obiettivo è quello di partecipare al nuovo bando.

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Interventi finanziabili

Andiamo ora ad analizzare gli interventi oggetto di finanziamento.
Nello specifico, con il decreto si intende finanziare in via principale progetti che prevedono l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sulle coperture di fabbricati strumentali all’attività dei soggetti beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità’ nell’ambito dell’attività agrituristica.

A tal fine va osservato che per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare
per “fabbisogno energetico dell’azienda”.

Quest’ultimo concetto attiene al fabbisogno energetico delle utenze elettriche e termiche riferibili alla medesima azienda sul territorio nazionale ovvero a ciascuno dei soggetti consumatori costituenti un aggregato di imprese. Esso è calcolato come somma dei consumi medi annui di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica e/o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso del soggetto beneficiario, in caso di autoconsumo, ovvero delle imprese costituenti l’aggregato di imprese, nel caso di autoconsumo condiviso.

Unitamente a tale attività, troviamo poi ulteriori interventi di riqualificazione come la rimozione e smaltimento dell’amianto dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente; la realizzazione dell’isolamento termico dei tetti; ed ancora, la realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria).

Ricapitolando, la spesa massima ammissibile per singola proposta, ivi inclusi gli eventuali interventi complementari, non può essere superiore a euro 2.330.000 così ripartita:

a) fino a 1.500.000 euro per l’installazione di pannelli fotovoltaici;
b) fino a 700.000 euro per gli interventi complementari (rimozione dell’amianto, areazione, isolamento);
c) fino a 100.000 euro per i sistemi di accumulo;
d) fino a 30.000 euro per i dispositivi di ricarica.

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Ricezione del saldo del contributo

L’art. 10, comma 5, del decreto Parco Agrisolare, disciplina che al fine di ricevere il saldo del contributo concesso, il soggetto beneficiario, entro il termine di 60 giorni solari dalla data di fine lavori, ovvero a partire dalla disponibilità delle specifiche funzionalità del portale, è tenuto a trasmettere, esclusivamente tramite la sezione del portale dedicata alla Fase 2, opportuna documentazione.

Il termine di 60 giorni solari dalla data di fine lavori dovrà essere rispettato anche nel caso in cui il soggetto beneficiario non abbia richiesto un anticipo del contributo e, pertanto, nel caso di erogazione in un’unica soluzione. I soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data di pubblicazione dell’elenco, salvo richiesta di proroga, sostenuta da motivi oggettivi e soggetta all’approvazione del Gse, d’intesa con il Ministero.
In ogni caso, devono essere comunque garantiti la realizzazione, il collaudo e la rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026.

Presentazione istanze e cumulabilità

Il periodo per la presentazione delle domande inizia alle ore 12:00 del 16 settembre 2024 e si conclude alle ore 12:00 del 14 ottobre 2024.

È ammesso il cumulo del contributo con altri aiuti di Stato e aiuti de minimis, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento e purché tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di investimento. È altresì ammesso il cumulo con qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, purché tale cumulo non riguardi gli stessi costi ammissibili, o le stesse quote parti del costo di uno stesso bene, e non porti al superamento del costo sostenuto per ciascun tipo di intervento.

a cura di Stefania La Bella

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