Crowdfunding per imprese, come cambia con il D.Lgs. 30/2023

Crowdfunding per imprese, come cambia con il D.Lgs. 30/2023

Dall’8 aprile 2023 anche le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico mediante le piattaforme di crowdfunding. Sono gli effetti dell’entrata in vigore del decreto legislativo che dà attuazione al regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese. Il decrete, inoltre, modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937.

Attività di competenza della Consob

Il decreto legislativo n. 30 del 10 marzo 2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2023) statuisce che la Banca d’Italia, sentita la Consob, autorizza alla fornitura di servizi di crowdfunding gli istituiti di pagamento, le banche, gli istituti di moneta elettronica e gli intermediari finanziari iscritte nell’albo e le vengono attribuiti, sempre sentita la Consob, i poteri di revoca della stessa ai sensi dell’art. 17 del regolamento (UE) 2020/1503.

  1. Il medesimo decreto stabilisce che la Consob (la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) è l’autorità competente:
  2. Ad assicurare l’osservanza degli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2020/1503 in:
      • Materia di trasparenza, tra cui quelli di natura informativa nelle prestazioni dei servizi di crowdfunding;
      • Materia di correttezza, aventi ad oggetto le procedure per attinenti alle prestazioni dei servizi di crowdfunding, la gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, compresi quelli derivanti dai sistemi di remunerazione e incentivazione, gli incentivi, il trattamento dei reclami, le modalità di esercizio della funziona di controllo della conformità alle norme ove previste.
  3. Ad individuare le disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing diffuse sul territorio della Repubblica, nonché a svolgere la relativa attività di monitoraggio di cui all’art. 27, comma 4, del Regolamento (UE) 2020/1503.

Attività di competenza della Banca d'Italia

La Banca d’Italia, invece, è l’autorità competente ad assicurare l’osservanza degli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2020/1503 nonché quelli in materia di:

  1. Adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e di partecipazioni detenibili, informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie;
  2. Governo societario e requisiti generali di organizzazione, compresa l’attuazione dell’articolo 4-undecies, e di continuità dell’attività;
  3. Organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, sistemi di remunerazione e incentivazione, compresa l’istituzione della funzione di controllo della conformità alle norme, ove prevista, la gestione dei rischi ivi inclusi quelli relativi alla determinazione del tasso di default, audit interno ove previsto, ed esternalizzazione di funzioni operative;
  4. Requisiti dei partecipanti al capitale del fornitore di servizi di crowdfunding che detengono almeno il 20 per cento del capitale o dei diritti di voto. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all’articolo 14, commi da 5 a 8, del presente decreto, nonché con riferimento ai requisiti di cui all’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503 quanto disposto nel decreto adottato in attuazione dell’articolo 25, comma 2, del testo unico bancario;
  5. Verifiche nei confronti dei titolari di progetti, indicate dall’art. 5 del regolamento (UE) 2020/1503;
  6. Requisiti degli esponenti aziendali del fornitore di servizi di crowdfunding. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all’articolo 13, commi 5 e 6, del presente decreto, nonché’ con riferimento ai requisiti di cui all’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503 quanto disposto nel decreto adottato in attuazione dell’articolo 26, comma 3, del testo unico bancario.

La Banca d’Italia e la Consob, per l’esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo, operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui fornitori di servizi di crowdfunding. A tal fine, stipulano protocolli d’intesa o modificano quelli esistenti e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell’esercizio dell’attività di vigilanza.

I protocolli d’intesa sono resi pubblici e hanno, in particolare, ad oggetto:

  1. L’esercizio delle competenze e dei poteri attribuiti alla Banca d’Italia e alla Consob, come stabilito dal decreto de quo;
  2. Lo scambio di informazioni tra la Banca d’Italia e la Consob, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell’esercizio dell’attività di vigilanza.

Il decreto, inoltre, chiarisce che la Consob è il punto di contatto unico per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti e con l’Esma (Autorità Europea degli strumenti finanziari e dei mercati). Nell’ambito delle competenze e per le finalità indicate dai commi 2, 3 e 5, la stessa autorità, sentita la Banca d’Italia, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative ritenute necessarie.

Srl e ammissibilità alle piattaforme di crowdfunding

Il comma 12, art. 1 del decreto de quo, attua una deroga a quanto statuito dall’art. 2468, primo comma, del codice civile, prevedendo la possibilità di costituire quale oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari anche attraverso piattaforme di crowdfunding, le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata.

Prima di tale deroga, il legislatore statuiva che solo le partecipazioni al capitale sociale di startup e di PMI innovative che avessero requisiti, ai sensi del D.L. 179/2012 e ss. mm. ii., potessero essere oggetto di offerta al pubblico presso le piattaforme autorizzate.

Tale scelta del legislatore ha quale ratio il desiderio di facilitare sia l’accesso al credito sia lo sviluppo delle PMI. Solo nel 2022, gli investimenti di partecipazione al capitale delle società sulle piattaforme autorizzate sono stati pari a 73 milioni di euro.

In alternativa a quanto stabilito dall’articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall’articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la sottoscrizione e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di società a responsabilità limitata:

a) La sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento previsti dall’articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), ed e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all’offerta di crowdfunding;

b) Entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell’offerta, gli intermediari abilitati depositano al registro delle imprese una certificazione attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportandone il relativo costo. A tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nella piattaforma di crowdfunding prevedono espressamente che l’adesione all’offerta di crowdfunding, in caso di buon fine della stessa e qualora l’investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporta il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:

1) Effettuino l’intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell’identità degli stessi e delle quote possedute;

2) Rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote. Tale certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione per l’esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;

3) Consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c) del decreto in esame;

4) Accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l’intestazione diretta a sé stessi delle quote di loro pertinenza.

c) L’alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall’intermediario.

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Nuovo regime sanzionatorio

Il D.Lgs. 30/2023, in ultimo, modifica anche il regime sanzionatorio nei confronti dei fornitori di servizi di crowdfunding statuendo che in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503 o dei relativi atti delegati e norme tecniche di regolamentazione o in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing individuate dalla Consob con proprio regolamento, nonché nei confronti dei soggetti che prestano servizi di crowdfunding diversi da quelli indicati all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503 in caso di inosservanza dell’articolo 100-ter, comma 9, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 fino a euro 500.000,00 ovvero fino al 5 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 500.000,00 e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis.

Per i casi di cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2020/1503 è fatto salvo il rifiuto motivato qualora le informazioni richieste possono fare emergere la propria responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo o per un reato.

a cura di Sergio Trimarchi

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